sabato, Aprile 20, 2024
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AFFITTO DI CASA: Ok al pagamento in contanti sotto i 1.000 euro

Il Ministero
del Tesoro fa marcia indietro: il pagamento dei canoni di locazione ad
uso abitativo al di sotto dei 1.000 euro può avvenire anche in contanti e
l’obbligo di assegno o bonifico scatta solo al di sopra di tale soglia.

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La lotta all’evasione fiscale, in questo inizio di 2014, ha coinvolto
anche i canoni di locazione degli appartamenti: la legge di stabilità [1] ha infatti disposto che l’affitto di casa, a prescindere dall’importo, deve essere pagato solo con strumenti tracciabili quali bonifici bancari, assegni bancari non trasferibili e assegni circolari (ne abbiamo parlato nell’articolo “Affitti: vietato pagare in contanti”.

Nei giorni scorsi, però, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha diramato una nota per
chiarire che il pagamento degli affitti di immobili ad uso abitativo
deve avvenire necessariamente tramite i metodi tracciabili solo se l’importo è superiore ai 1.000 euro.
Fino a 1.000 euro, quindi, è ancora possibile pagare in contanti e, in
tal caso, la tracciabilità del pagamento è garantita dalla vecchia ricevuta.

I proprietari che hanno percepito l’affitto in contanti dal 1 gennaio 2014 non incorreranno in alcuna sanzione. Le sanzioni,
di fatto, alla luce della normativa antiriciclaggio, scattano solo
quando viene effettuato in contanti il pagamento degli affitti superiori
ai 1.000 euro. In questo caso, le sanzioni vanno dall’1 al 40%
dell’importo versato.

Per quanto riguarda gli appartamenti locati a più soggetti
contemporaneamente (come agli studenti fuori sede), l’obbligo di
tracciabilità riguarderà solo il pagamento della singola quota-parte e
non l’intero canone di locazione: ad esempio, se l’affitto complessivo
di una appartamento abitato da 4 studenti è di 1.200 euro e ciascuno di
loro pagherà la sua parte (che si ipotizza di 300 euro, quindi ben al di
sotto della soglia delle 1.000 euro) in contanti, non incorrerà in
alcuna sanzione.


[1] La legge di stabilità 147/2013, all’art. 1, c. 50, infatti
prevede: “In deroga a quanto stabilito dal comma 1, i pagamenti
riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per
quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti
obbligatoriamente, quale ne sia l’importo, in forme e modalità che
escludano l’uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai
fini della asseverazione dei patti contrattuali per l’ottenimento delle
agevolazioni e detrazione fiscali da parte del locatore e del
conduttore”.

 

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