sabato, Aprile 20, 2024
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AGEVOLAZIONE “PRIMA CASA”: Ai militari non serve il requisito della residenza

        

Circa quattro anni fa ho acquistato
un immobile con agevolazioni “prima casa”. Essendo un militare, ho fruito di
una norma di legge (articolo 66, comma 1, della legge 342/2000) che mi ha
esonerato dall’obbligo di trasferire la residenza nel comune ove ho acquistato,
continuando a mantenerla a Roma, dove lavoro. Ora, volendo rivendere prima dei
cinque anni previsti e riacquistare entro un anno in un altro comune, posso di
nuovo fruire di tale disposizione di legge e, quindi, non trasferire la
residenza nel nuovo comune, o ciò vale solo per una volta, e cioè per il primo
acquisto?

R.G. – Roma

R I S P O S T A

La risposta
è affermativa. Per il personale delle Forze armate e delle forze di polizia, ai
fini dell’applicazione delle agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima
casa (articolo 1, tariffa, Dpr 131/1986), non è richiesta la condizione della
residenza nel comune dove si trova l’immobile acquistato. Il comma 1 dell’articolo
66 della legge 21 novembre 2000, n.342, prevede che il personale in servizio
permanente appartenente alle Forze armate a ordinamento militare e civile, ha diritto alle cosiddette agevolazioni
“prima casa”, senza che sia richiesta la condizione della residenza nel comune
in cui è situato l’immobile e, quindi, senza che si debba dichiarare di volervi
stabilire la residenza entro 18 mesi. Pertanto, i soggetti citati non devono
soddisfare  le condizioni di cui alla
lettera a) della nota 11 II-bis dell’articolo 1 della tariffa, parte prima,
annessa al dpr 26 aprile 1986, n.131, e possono fruire delle agevolazioni per l’acquisto
della casa nel luogo di lavoro anche se non hanno la residenza nel comune ove
acquistano. Anche in tale caso, nell’ipotesi di rivendita dell’immobile entro i
cinque anni successivi all’acquisto, senza che, entro un anno dall’alienazione,
sia acquistata un’altra casa da adibire ad abitazione principale del
contribuente, in sede di eventuale controllo da parte degli uffici verificatori
risulteranno dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura
ordinaria (pari rispettivamente al 7% e al 3% complessivo), più una sanzione
pari al 30% delle stesse.

Nel caso in
questione, pertanto, il riacquisto di un’altra casa entro un anno dalla vendita
non comporta la decadenza dei benefici. Tuttavia, la casa riacquistata dev’essere
destinata ad abitazione principale. Trattandosi di personale appartenente alle
Forze armate, tuttavia, si ritiene prevalente la disposizione specifica che
prevede la non necessità di trasferire la residenza nel comune ove è sito il
fabbricato, ferme restando tutte le altre condizioni (non possesso di altro
fabbricato nel comune di acquisto e non possesso, in tutta Italia, anche di
porzione di abitazione acquistata con le agevolazioni “prima casa”).

Sul punto,
tuttavia, si segnala che non esiste un pronunciamento specifico dell’amministrazione
finanziaria.

DAL SOLE 24 ORE DEL 21 GENNAIO 2013

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