Mia figlia è
interessata all’acquisto di un appartamento; il prezzo sarebbe pagato da me al
rogito (donazione indiretta) per evitare la duplicità di atti, cioè, prima
l’atto di donazione dei soldi alla figlia e poi la stipulazione del contratto
di compravendita.
Nel rogito,
ritengo dovrebbe risultare che il pagamento del prezzo avviene con il
versamento del relativo importo da parte mia. Vorrei sapere se, seguendo questa
procedura, mia figlia può fruire delle agevolazioni fiscali previste per la
prima casa.
G. A. – BARI
R I S P O S T A
La risposta al quesito è affermativa.
Ai fini delle agevolazioni in oggetto è irrilevante chi fornisce la provvista
per l’acquisto, rilevando unicamente che in capo all’acquirente sussistano i
requisiti di cui alla nota II bis all’articolo 1 della Tariffa parte prima
allegata al Dpr n.131/1986.
DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL 23
MARZO 2015