Due
coniugi, non separati né divorziati, desiderano abitare separatamente, in due
appartamentini situati nello stesso stabile e nella stessa scala. Possono
sorgere problemi per la reversibilità? La coabitazione è, forse, condizione
necessaria?
Massimo Massei – ROMA
R I S P O S T A
La risposta è
negativa. Per la concessione della pensione ai superstiti (indiretta o di
reversibilità), al coniuge, non separato e non divorziato, non si richiede,
infatti, anche la condizione della coabitazione.
Per
completezza informativa va, inoltre, aggiunto che, nel caso di coniuge separato
con addebito (la vecchia “colpa”), occorre che il Tribunale abbia riconosciuto
il diritto agli alimenti. Nell’ipotesi, invece, del divorzio, entra in gioco,
per il riconoscimento della pensione ai superstiti, la titolarità dell’assegno
divorzile.
DAL”IL SOLE 24 ORE” DELL’8 GIUGNO 2015