Il marito o la moglie tradito, accortosi dell’infedeltà dell’altro coniuge, può chiedere il risarcimento del danno all’amante di quest’ultimo?
=================
Per quanto l’infedeltà matrimoniale sia vietata dalla legge e a commetterla siano due soggetti, solo il soggetto sposato ne paga le conseguenze, mentre l’altro (l’amante) non commette alcun illecito, ammesso che sia single. Questo, in termini pratici, significa che se, ad esempio, la moglie dovesse accorgersi che il marito la tradisce avrebbe possibilità di rivalersi solo contro quest’ultimo e non contro l’amante dell’uomo. È quanto chiarito dalla giurisprudenza.
Secondo ad esempio una sentenza del Tribunale di Monza[1], non esiste una legge che vieta ai terzi di astenersi da ogni interferenza nella vita familiare dei coniugi. Pertanto, la violazione da parte di un coniuge dell’obbligo di fedeltà non fa sorgere nell’altro coniuge(quello cioè tradito) il diritto al risarcimento del danno nei confronti del terzo partecipe del rapporto adulterino.
La moglie, nell’esempio precedente, non potrà fare causa all’amante del marito, neanche se, a seguito della scoperta del tradimento, abbia dovuto sostenere un periodo di terapia psicologica e di forte crisi interiore.
[1]Trib. Monza, sent. del 15.03.1997.
Fonte: laleggepertutti.it