giovedì, Marzo 28, 2024
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ANAGRAFE TRIBUTARIA: Accesso possibile per la tutela di interessi legittimi







Una
recente sentenza del Consiglio di Stato, la numero 2472/2014, ha
confermato quanto paventato dal TAR del Lazio con la pronuncia n.
9036/2013, ovvero la possibilità di accedere ai dati finanziari di un
altro contribuente.

La sentenza 2472/14, infatti, -nello specifico- tratta l\’argomento dell\’accesso ai dati tributari dell\’exconiuge, al momento della separazione.

L\’accesso ai documenti di tipo economico, patrimoniale e finanziario, però, viene riconosciuto all\’utente se, dimostra che allabase della richiestavi è la tutela dei propri interessi legittimi, come nel caso del recente arresto del Consiglio di Stato.

Ma andiamo con ordine.

Con la sentenza del Coniglio di Stato, la lite traexconiugi in disaccordo con riferimento all\’assegno di mantenimento, piuttosto che alle varie proprietà o ai beni acquistati dai coniugi, diverrà (rectus: dovrebbe diventare) meno accanita.

Il recente arresto ha infatti dato il via liberaalla visualizzazione dei conti e delle reali disponibilità dell\’exconiuge presso l\’anagrafe tributaria.

Si badi però, semplice visualizzazione e consultazione.

A tutela della privacydel contribuente (nel caso di specie l\’ex), infatti, è consentito vedere la capienza dei dati personali sensibili e non anche la stampa della videata stessa.

Lo scopo è
semplice: la tutela degli interessi legittimi attuali e concreti della
parte più debole (nella sentenza 2472/14 del Consiglio di Stato il
coniuge) e, soprattutto, l\’equilibrio tra le Parti (nel caso di specie
l\’equilibrio all\’interno della famiglia).

Il coniuge, infatti, in costanza di separazione e/o divorzio,“ha diritto – si legge nella sentenza-ad
accedere alla documentazione fiscale, reddituale e patrimoniale del
coniuge, al fine di difendere il proprio interesse giuridico, attuale e
concreto, la cui necessità di tutela è reale ed effettiva e non
semplicemente ipotizzata”
.

La sentenza apre quindi le porte all\’accesso a documenti amministrativi di persone fisiche e/o giuridiche, imprese ed associazioni, se oggettivamente utili al perseguimento del fine di tutela.

Documenti, questi, tutti rientranti nel novero dell\’art. 22 della L. 241/1990, ovvero -prosegue la sentenza-“atti utilizzabili dall\’Amministrazione finanziaria per l\’esercizio delle proprie funzioni istituzionali”.

Sulla
base del D.P.R. n. 605/73, articolo 7, vengono disciplinati forma,
contenuti e modalità di trasmissione di tali dati sensibili, nonché
impieghi e destinazione. Alla stregua di ciò, prosegue la sentenza,“non
è possibile sostenere né che si tratti di atti interni privi di ogni
rilevanza giuridica, né che si tratti di mere informazioni, rispetto
alle quali sarebbe richiesta all\’Amministrazione una non esigibile
attività di elaborazione e/o estrapolazione”.

Alla
luce di questo, di conseguenza, ogni singolo dato, fatto rientrare
nell\’archivio dell\’Anagrafe tributaria da parte dei diversi operatori
finanziari, non può essere utilizzato solo ed esclusivamente
dall\’Amministrazione Finanziaria e dalla Guardia di Finanza.




Si lascia perciò aperto il varco dell\’utilizzo di tali dati per fini,
come nella sentenza 2472/14, di tutela degli interessi della parte più
debole, senza menzionare alcun diritto alla riservatezza del soggetto
cui fanno riferimento i dati stesi.

Accesso ai dati che, come sottolinea la citata sentenza, dev\’essere motivato tramite istanza in cui il richiedente deve specificatamente indicare la connessione tra
i dati di cui chiede di venire a conoscenza e la propria linea
difensiva (punto specificato anche da altra sentenza del Consiglio di
Stato n. 1568/2013).

Nella
sentenza n. 2472/14 Cons. St., la connessione, tra richiesta accesso
dati e linea difensiva, rileva sulla base della tutela degli interessi
economici e del quieto vivere della famiglia, essendo in presenza, per
di più, di figli minori, pur garantendo il riserbo alla tutela dei dati
sensibili della persona.

La
temuta anagrafe tributaria, perciò, non risulterà più così “cattiva”, ma
anzi, in alcuni casi, verrà vista come una confidente!

Fonte: Nuovo ruolo dell’anagrafe fiscale tributaria
(www.StudioCataldi.it)

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