Non c’è l’usura per la mora se non si verifica l’inadempimento
31 maggio 2016
non si verifica l’inadempimento che fa scattare la mora, o non si
verifica un ritardo protratto per il tempo necessario a determinare lo
sforamento usurario, l’eventuale previsione usuraria legata alla mora è
puramente virtuale, sicché non può esplicare alcun effetto“.
Con la sentenza del 27 aprile 2016 il tribunale di Torinoanalizza
iltema assai controverso delle condizioni alle quali gli interessi di
mora entrano nella determinazione della usurarietà del tasso applicato
dalla banca al cliente (nel caso di specie relativamente alla erogazione
di un mutuo).
Per il giudice torinese,finché non si
verifica l’inadempimento che fa scattare la mora, o non si verifica un
ritardo protratto per il tempo necessario a determinare lo sforamento
usurario, l’eventuale previsione usuraria legata alla mora è puramente virtuale, sicché non può esplicare alcun effetto. Ragionare diversamente comporterebbe di eleggere a priori il worst case come selezionatore di usura nella più o meno vasta gamma dei casi possibili tra usurari e non.
Sul piano del riparto della prova, ai sensi dell’art. 2697c.c.,
precisa ancora il giudice torinese, spetta al cliente la dimostrazione
che il concreto svolgimento del rapporto ha spostato la bilancia sul
piatto dell’usura.
Ma una volta data tale prova, anche se
la violazione degli artt. 644 c.p. e 1815 c.c. riguarda soltanto
l’applicazione della mora e non i corrispettivi, la sanzione di gratuità
del mutuo deve colpire integralmente il contratto.