Considerata l’attuale “moda” dei cani negli alloggi e sui balconi privati di condominio, l’amministratore ha qualche obbligo di controllo circa le vaccinazioni degli animali, l’assicurazione, la registrazione, la denuncia al Comune eccetera? Il condòmino deve dichiarare all’amministrazione di tenere nell’appartamento condominiale un animale domestico? E se succede qualcosa negli spazi comuni, come ci si deve comportare?
- G. – LECCE
R I S P O S T A
L’unico riferimento normativo, introdotto dalla legge 220/2013 e relativo agli animali domestici, si trova all’articolo 1138 del Codice civile, il cui comma 5 afferma che “le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”.
L’amministratore di condominio non ha alcun obbligo in merito alla verifica di eventuali vaccinazioni, assicurazioni, denunce al Comune, eccetera; né, tanto meno, il condomino dovrà dichiarare all’amministratore di avere in casa alcun animale domestico. Resta inteso che il proprietario dell’animale risponderà personalmente per gli eventuali danni (anche alle parti comuni) e/o disturbi che lo stesso animale dovesse arrecare ai condòmini,
inoltre, va evidenziato che, qualora ve ne fossero i presupposti, l’amministratore di condominio potrà applicare il novellato articolo 70 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, il quale dispone che “per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800. la somma è devoluta al fondo di cui l’amministratore dispone per le spese ordinarie. L’irrogazione della sanzione è deliberata dall’assemblea con le maggioranze di cui al secondo comma dell’articolo 1136 del Codice civile”.
DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL 24 LUGLIO 2017