giovedì, Marzo 28, 2024
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ANNOZERO: Condanna del giornalista in solido con la RAI (€. 7.000.000)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Quarta Sezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa MAURA SABBIONE ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 33063/2010 promossa da: FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA contro RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA SPA – CONVENUTO/I CONCLUSIONI ….. Omissis

FATTO
Con ricorso ex art. 702 bis cpc, depositato il 15\\12\\2010 la spa Fiat Group Automobiles ha convenuto in giudizio la spa RAI, il sig. C. F. ed il sig. M. S., per sentire accertare la responsabilità solidale dei predetti convenuti nei confronti di essa società ricorrente, onde ottenere la loro condanna solidale al pagamento in proprio favore di euro 20.000.000 (venti milioni) o della maggiore o minor somma ritenuta equa ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c.; la emissione dell\’ ordine di completa rimozione, dal sito Internet della trasmissione Annozero, del filmato della puntata del 2 dicembre 2010; la pubblicazione, della emananda sentenza di condanna, sui giornali: “La Stampa”, “La Repubblica”, “Il Corriere della Sera” e “Quattroruote”, a spese dei convenuti; il tutto con vittoria di spese, onorari e competenze tutte, oltre IVA e CPA come per legge. L\’attrice allega che la gara di velocità, di cui alla trasmissione oggetto di causa, tra le vetture Alfa Mito (forse) QV (di essa Fiat Group), Mini Cooper e Citroen DS3 (queste due ultime di Case Automobilistiche concorrenti), svolta sul circuito – nell\’occasione bagnato e\\o innevato – di Vairano, è stata teletrasmessa diffondendo risultati inattendibili per quelle tipologie di veicoli destinati non alle competizioni ma all\’uso quotidiano su strada, e, di conseguenza, lamenta la diffusione ad opera dei convenuti, di dati tendenziosamente parziali e distorti, a sfavore di essa Fiat Group, tanto da risultare falsamente denigratori. A dire della attrice, nella predetta trasmissione di RAIDUE, seguita da più di 5 milioni di persone, i sig.ri F. e S., omettevano – infatti – di, doverosamente, riferire tutti i dati significativi dei tre veicoli in gara (quali la cilindrata, la sicurezza, il design, il confort, la meccanica) e, maliziosamente, si limitavano a “rappresentare” l\’unico dato sfavorevole alla Alfa Mito, relativo alla velocità massima delle singole automobili, in una ottica di discredito della vettura Mito Alfa Romeo e della intera Fiat Group. Allega ulteriormente la spa Fiat Group che è pur vero, secondo quanto affermato nella trasmissione predetta, che sul numero del giugno 2010 del periodico Quattroruote, era stato effettivamente pubblicato il resoconto di una sfida tra una Alfa Mito, una Mini Cooper ed una Citroen DS3, effettuata sul circuito di Vairano, ma, in tale precedente competizione, a differenza di quella di Annozero, si era trattato di una gara su terreno asciutto, tra autovetture con cilindrata e caratteristiche ben identificate. Non nega l\’attrice che, anche in tale precedente occasione, i tempi di percorrenza delle tre autovetture fossero stati sfavorevoli alla Alfa Mito, nel senso che la vettura Fiat era risultata meno veloce delle altre due, con un ritardo di circa 3 secondi sull\’intero percorso. L\’attrice rileva che, tuttavia, la prova su strada condotta da Quattroruote non era affatto stata “incentrata” soltanto sulla velocità di percorrenza del giro, per essere invece stata volta a confrontare e a valutare una ben più vasta serie di parametri e caratteristiche delle tre automobili in gara: dalle prestazioni tecniche di ripresa e frenata, ai consumi, al prezzo, al “confort” dell\’ abitacolo e del posto guida, agli accessori, alle dotazioni di sicurezza. E, proprio in base alla valutazione complessiva di tutti i fattori sopra indicati, nella rivista Quattro Ruote, era stata formulata in riferimento ad ogni veicolo, una sorta di “pagella”, che aveva attribuito all\’Alfa Mito il punteggio complessivo più alto (e, precisamente, di 85/100, mentre la Citroen e la Mini avevano ottenuto rispettivamente 83 e 82 punti su 100). Tale valutazione complessiva favorevole ad Alfa Mito, peraltro, era stata taciuta in Annozero, dove era stato appunto prospettato, del tutto parzialmente ed inveritieramente, il solo dato negativo. Anche il commento dei giornalisti di Quattroruote, favorevole all\’Alfa Mito, con il mettere in evidenza che se, in gara, l\’auto più veloce era stata la Mini, peraltro, quando si passava “dalla pista alla strada” entravano “in gioco altri fattori e, allora, la situazione si ribalta”(va),…. “favorendo la Mito, meno estrema, forse, ma più vivibile”, era stato taciuto. Lamenta, in particolare, parte attrice che il sig. F., dallo studio di RAIDUE, abbia artatamente riferito: “nella nostra corsa è arrivata per prima la Mini, seconda la Citroen e terza la Mito”; che lo stesso sig. F., alle osservazioni dell\’ing. on. R. C., sulla inattendibilità della competizione su strada bagnata e sulla oggettiva non comparabilità delle tre autovetture anche in funzione della omessa indicazione dei dati minimi caratterizzanti, abbia ribattuto, così diffondendo ai telespettatori l\’errato messaggio, che analogo test era già stato effettuato – tra le medesime autovetture – dalla prestigiosa Rivista Quattroruote, sullo stesso circuito, con l\’identico pilota, stessi cronometri e mezzi di rilevazione, e, che, in tale precedente occasione, il risultato era stato altrettanto negativo per l\’Alfa Mito; che il sig. F. abbia chiosato ironicamente tale negativa qualità prestazionale dell\’Alfa Mito in confronto alle altre due vetture, con le parole: ” s\’è beccata tre secondi”. Si duole inoltre parte attrice che il sig. S. abbia supportato il sig. F. nel riferire tendenziosamente di un analogo test della autorevole Rivista Quattroruote; lamenta infine che i parziali risultati “della sola velocità” negativi per la Alfa Mito, siano stati direttamente proiettati sugli schermi di Annozero, sfavorevolmente suggestionando i telespettatori. Lamenta parte attrice che la emittente RAIDUE e i giornalisti convenuti abbiano così indebitamente diffuso un messaggio negativo per la Alfa Mito ed omesso, invece, di esplicitare le caratteristiche positive della medesima autovettura; asserisce che in tale modo è stato illecitamente diffuso un messaggio denigratorio per il Gruppo Fiat. Asserisce, ulteriormente, l\’attrice che i convenuti hanno altresì omesso di correttamente effettuare la doverosa precisazione che il ritardo di tre secondi “accumulato” dalla Alfa Mito derivava, comunque, anche dalla sua minore cilindrata (come suggerito dall\’ing. C.), nonché dalla presenza, sulla sola vettura di essa Fiat, di un limitatore tecnico di velocità installato per motivi di sicurezza (cosiddetto ESP traction control). Per contro, anche tale ultimo elemento, correttamente evidenziato dalla Rivista Quattro Ruote accompagnandolo con il commento che “se su strada” (il dispositivo ESP) “rende (la Alfa Mito) più stabile e sicura, in pista penalizza un po\’ la guida e i tempi sul giro”, era stato taciuto in Annozero. La attrice sostiene che i convenuti debbano rispondere di tali fatti ai sensi degli articoli 2043, 2049
, 2055 e 2059 c.c., nonché (peraltro nella sola comparsa conclusionale) ex art. 2598 c.c.; invoca, dunque, la responsabilità extracontrattuale della spa RAI (quale datrice di lavoro), nonché dei sigg.ri F. e S., per avere gli stessi, nell\’ambito della trasmissione “Annozero” del 2\\12\\2010, in onda su RAI DUE – il primo quale giornalista di redazione ed il secondo quale conduttore, in tema di sfide poste dalla crisi al “Sistema Italia” – e, segnatamente, di prospettive relative al futuro della Fiat, tendenziosamente trasmesso e commentato un filmato informativo incentrato su una gara di velocità, apparentemente significativo della “qualità del prodotto”, ma in realtà contenente una presentazione artatamente negativa, direttamente, delle prestazioni dell\’auto Mito dell\’Alfa Romeo, ed, indirettamente, della capacità di ricerca tecnologico-innovativa dell\’intero Gruppo Fiat; il tutto cagionando un grave pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale in funzione della avvenuta compromissione della reputazione progettuale e commerciale di essa attrice. Parte convenuta, costituendosi, in fatto, non contesta in maniera specifica (cfr. verbali 10\\3\\2011 e 14\\3\\011) che la trasmissione di Annozero per cui è causa sia stata seguita da più di 5 milioni di spettatori e poi inserita nel sito Internet di Annozero; non contesta che il sig. F., personalmente, abbia contattato i sigg.ri M. e P. (rectius P., secondo quanto rettificato dai convenuti, alla pag. 11 della comparsa costitutiva, ed indi recepito dalla controparte) per organizzare una gara automobilistica apparentemente riproducente quella della Rivista 4 Ruote; non contesta che il sig. M. P., nella qualità di pilota, durante la competizione della gara in onda su Annozero, abbia espresso – sull\’Alfa Mito – al trasportato sig F., commenti relativi all\’auto Fiat e, che tali commenti non siano stati teletrasmessi (peraltro, negli atti difensivi finali, parte convenuta, materialmente inserendo nel fascicolo il DVD del filmato non silenziato, integrante l\’allegato E alle osservazioni di uno dei consulenti di parte, afferma che tali commenti erano se mai negativi e non positivi per Fiat, e sostiene, secondo quanto infra meglio specificato al punto “condotta illecita” ex art. 2043 c.c., che se mai, tale atteggiamento del dott F., sarebbe di per sé stesso idoneo a dimostrare la mancanza, in capo allo stesso soggetto, dell\’elemento psicologico dell\’illecito ); ed, in diritto, non nega che alla fattispecie possano essere astrattamente applicabili gli artt. 2043, 2049, 2055 e 2059 c.c., negando unicamente l\’applicabilità del disposto dell\’art. 2598 c.c. per non potersi “dilatare” alla fattispecie la disciplina della concorrenza sleale; non contesta, anzi esplicitamente lo allega, che all\’epoca della trasmissione 2\\12\\2010 di Annozero, per Fiat Group fosse in atto un fenomeno di calo delle vendite, e, neppure sostiene che tale andamento negativo del mercato fosse venuto a cessare dopo la puntata di Annozero; prospetta peraltro (cfr. in particolare comparsa conclusionale alla pag. 4), pur senza direttamente allegarlo, che la riconducibilità eziologica di tale fenomeno sia riconducibile alle errate scelte gestionali e di innovazione tecnologica di Fiat; nega, comunque, di dovere rispondere dell\’evento, sul presupposto che, a suo dire, del tutto lecitamente, la gara di Annozero aveva riguardato il solo parametro della velocità, secondo quanto segnatamente affermato dal sig. F., ed asserisce, che, comunque, 1\’ attribuire una minore velocità ad un modello di autovettura non significava ancora attribuirle necessariamente un minor livello “di qualità”. Parte convenuta, inoltre, osserva che, comunque, anche a volere ritenere, quello della velocità, come parametro simbolo di un veicolo, il “valutare” (in negativo) “una sola autovettura” della intera gamma produttiva di una Casa Automobilistica, non significava ancora esprimere giudizi negativi su tutte le altre, e cioè in definitiva esprimere un “indice di qualità” (negativo) della intera Casa produttrice, spa Fiat Group, della quale, pacificamente fa parte la Alfa Romeo. Il Giudice designato, presa visione degli atti introduttivi, ritenuto che le allegazioni e le difese svolte dalle parti richiedevano una istruzione non sommaria, ha fissato udienza ex art. 183 cpc, disponendo la conversione del rito e rinviando la causa al 10\\03\\2011. In tale udienza ed in quella successiva (in data 14\\3\\2011) le parti hanno chiarito il “non contestato”, indi rinunciando ai termini ex art. 183 cpc. All\’esito il GI, ritenuto che, sulla base delle circostanze documentalmente dimostrate e ritenute pacifiche tra le parti, i capi di prova testimoniale dedotti risultavano irrilevanti, dichiarava chiuse le prove orali. Nel prosieguo della istruttoria, è stata espletata una duplice CTU di carattere tanto ingegneristico quanto economico, affidata ad un Collegio di esperti composto dal prof. Francesco Profumo, dal prof F. C. e dal prof. S. V., rispettivamente, al momento del conferimento dell\’incarico, Rettore del Politecnico di Torino, docente del Politecnico di Milano, e docente della Università Bocconi di Milano. La CTU è stata svolta nell\’ampio contraddittorio delle parti, con assegnazione dei termini di cui all\’art. 195 cpc, avendo l\’attrice nominato quale proprio CTP il sig. L. d. A., ed avendo la parte convenuta nominato quale propri CTP il prof. P. B. P. dell\’Università di Udine; il prof. G. V. dell\’Università Ca\’ Foscari di Venezia, il prof. R. F. dell\’Università Cattolica di Milano, il dott. S. S. ed il sig. M. P.; nomina quest\’ultima, peraltro, in seguito, oggetto di rinuncia. Previa concessione – su richiesta – di proroga dei termini assegnati ai CTU ed ai CTP per gli incombenti di cui all\’ art. 195 cpc, la causa è stata rinviata all\’udienza del 15\\11\\2011 per trattazione; nella stessa udienza la causa, sulle eccezioni e richieste delle parti, veniva assunta a riserva dal GI. Indi, il GI, sciogliendo la riserva, respingeva, ritenendole infondate, le istanze di fissazione di udienza di chiarimenti sulle questioni tecniche affidate ai CTU, e\\o di supplemento di CTU, con la motivazione che tutte le osservazioni critiche delle parti, e, segnatamente quelle dettagliatamente richiamate nell\’ordinanza 15/11/2011, risultavano avere già trovato esauriente risposta nelle osservazioni e valutazioni conclusive puntualmente sviluppate dagli esperti di ufficio, nell\’ambito degli elaborati peritali svolti secondo la regolare scansione delle fasi e dei termini già ampiamente concessi, ex art. 195 cpc. Le parti hanno – infine – precisato le loro conclusioni all\’udienza del 22\\11\\2011 nella quale la causa è passata in decisione avendo il GI assegnato termini di giorni 50 per le comparse conclusionali ed ulteriori giorni 20 per le memorie di replica. Devono preliminarmente essere respinte le argomentazioni critiche svolte negli alti difensivi finali, invero non sfociate in una specifica richiesta di dichiarazione di inammissibilità, inerenti alle indagini peritali di ufficio in punto “danno patrimoniale” per essere le stesse, asseritamente, risultate esplorative in punto quantificazione danni patrimoniali e\\o comunque dagli esperti svolte debordando dai quesiti assegnati dal GI, dal momento che, a differenza di quanto argomentato dalla parte convenuta, i quesiti affidati ai CTU sono consistiti nella richiesta di una serie di accertamenti di situazioni di fatto e di valutazioni tecniche, in funzione delle allegazioni e documentazioni di causa, nonché delle circostanze risultate provate, ex art. 115 cpc, per mancata specifica contestazione della controparte, secondo quanto infra specificato. Devono altresì essere respinte le istanze di assunzione di prove orali formulate dai convenuti, per i motivi già esposti nel verbale 14\\3\\2011, in particolare per risultare -tali capi di prova – all\’esito delle già acquisite risultanze istruttorie, irrilevanti in quanto riferiti a circostanze (l\’essere l\’auto Fiat, messa a confronto con quelle delle Case Automobilistiche concorrenti, una Alfa Mito QV; l\’av
ere parte convenuta rivolto, prima e dopo la trasmissione, alla Fiat in persona di un suo significativo rappresentante, un invito ad intervenire e\\o a predisporre un testo di “difesa – rettifica” da diffondere in una successiva trasmissione di Annozero) pacifiche in causa, per essere state ammesse – ai sensi dell\’art. 115 cpc – dall\’attrice. All\’udienza del 14\\3\\2011, fissata per chiarire i fatti non specificamente contestati, parte Fiat, su tali specifiche allegazioni della controparte, ha infatti unicamente dichiarato di non essere in grado di assumere alcuna posizione. Nel merito, poiché quello dedotto in causa è un comportamento asseritamente illecito e foriero di danni, corretta è risultata la qualificazione dei fatti posti a fondamento della attorea domanda in base alle disposizioni normative citate dalla Fiat Group, ad eccezione dell\’art. 2598 c.c., invero richiamato unicamente nella comparsa conclusionale dalla medesima parte attrice, che, pure, nell\’atto introduttivo, aveva condivisibilmente riferito che, non essendo Rai un concorrente di Fiat, non poteva invece venire in rilievo la fattispecie speciale della concorrenza sleale per mancanza dei presupposti, con la conseguenza che residuava la sola ipotesi della responsabilità di cui all\’art. 2043 c.c., come da Cass. Civ. 21392\\2005. Segnatamente, la fattispecie va inquadrata nella previsione degli articoli 2043 c.c. (essendo stato prospettato un fatto illecito, dei sigg.ri S. e F., collegato con nesso causale ad un danno ingiusto), 2049 c.c. (essendo stata prospettata, nei confronti della RAI, la responsabilità del datore di lavoro per fatto illecito del\\i dipendente\\i), 2055 c.c. (essendo stata prospettata la messa in opera di un illecito fatto dannoso commesso da una pluralità di convenuti), 2059 c.c. (essendo stato richiesto il risarcimento anche di un danno non patrimoniale). Consegue a tale inquadramento che l\’attrice è tenuta a provare (trattandosi di fatti costitutivi della sua domanda), tanto per il sig. F. quanto per il sig. S.: I\\ la condotta illecita, dolosa o colposa; II\\ l\’evento dannoso; III\\ la esistenza di un rapporto causale tra la prima ed il secondo. Al fine di valutare le circostanze fattuali di cui sopra, e, segnatamente, la condotta dei convenuti, deve, dunque, essere compiuto un esame dei singoli comportamenti, delle singole parole pronunciate e della valenza delle immagini proiettate nel corso della trasmissione per cui è causa, la cui portata tecnica è stata sottoposta ad un collegio di Esperti di Ufficio. I CTU, in estrema sintesi, hanno concluso affermando che l\’informazione veicolata nel corso della trasmissione Annozero era oggettivamente incompleta e parziale e quindi atta ad indurre nel telespettatore medio una percezione errata del confronto tra le autovetture; che tale non vera informazione, in quanto denigratoriamente difforme dal vero, aveva generato, per il sub-brand Mito, un danno d\’immagine manifestatosi in un cambiamento nella percezione dei clienti, pari all\’ 1,2% dei telespettatori, coerente con una discontinuità di risultati in termini di minori immatricolazioni; che non vi erano peraltro elementi per ritenere che il danno d\’immagine avesse riguardato il family brand Alfa Romeo e il Gruppo Fiat, se non nei limiti del danno sofferto dal sub-brand Alfa Mito. Deve ora essere esaminata disgiuntamente la rispettiva posizione dei sigg.ri F. e S., ai fini di valutare la eventuale rispettiva attribuibilità, a ciascuno degli stessi, dei fatti di cui sopra. A/ Posizione del si. C. F. I\\ condotta illecita, prima parte: valutazione della diffamatorietà delle dichiarazioni. In ordine alla ricostruzione del fatto si osserva: Risultano provate, ai sensi dell\’art. 115 cpc, le seguenti circostanze in quanto non specificamente contestate: a\\ la “competizione” di Annozero si è svolta in condizioni atmosferiche diverse rispetto a quella della Rivista Quattro Ruote, ma tale condizione ambientale è stata taciuta ai telespettatori; b\\ il sig. F. ha direttamente organizzato la competizione automobilistica, in onda, il 2\\12\\2010, su Annozero, e, così, ha contattato i sigg.ri M. e P., dei quali l\’ultimo, effettuando, quale conducente, nella gara di Annozero, in ordine successivo, la guida di ciascuno dei veicoli in competizione, ha espresso ” a caldo”, sull\’Alfa Mito, una serie di commenti peraltro non teletrasmessi e neppure riferiti dal sig. F., che pure, quale “trasportato”, li aveva direttamente ascoltati. Osserva il Tribunale che, su tale ultimo punto, parte convenuta molto ha argomentato circa la necessità del deposito, da parte dei CTU, anche di un allegato di parte, denominato E (acquisito dai CTU – su accordo delle parti – ma poi non depositato, e, comunque, materialmente, da parte convenuta, inserito nel fascicolo insieme alla memoria di replica) relativo al contenuto dei dialoghi silenziati tra il giornalista F. ed il collaudatore P.. Afferma, in particolare parte convenuta che le “silenziate” parole, nell\’occasione espresse dal collaudatore P., contenevano anche, sulle qualità dell\’Alfa Mito, “diversi commenti molto negativi”, la cui trasmissione, in quanto proveniente da fonte del tutto attendibile, avrebbe certo nuociuto alla Fiat e, proprio in funzione di tale avvenuto silenziamento, in totale difformità rispetto alle allegazioni attoree, conclude asserendo che vi sarebbe, dunque, in atti la prova “dell\’assenza della volontà” in capo al sig. F. “di denigrare l\’attrice o i suoi prodotti”, con la conseguenza che l\’illecito dovrebbe in ogni modo, essere escluso per mancanza dell\’elemento psicologico. La argomentazione non può essere condivisa. Infatti, anche a voler ritenere (in adesione alla tesi convenuta) quale dato acquisito in causa che i dialoghi silenziati fossero in tutto o in parte sfavorevoli a Fiat, rilevato che l\’illecito della diffamazione non esige un dolo specifico e come tale non richiede necessariamente “l\’animus diffamandi” di colui che diffonde informazioni di per sé stesse autonomamente denigratorie, “consumandosi” invece allorquando si verifica, come nel caso di specie si è verificato, la diffusione di una manifestazione autonomamente idonea ad offendere, non può che essere ritenuto che in capo al sig. F. si sia pienamente realizzato l\’elemento psicologico dell\’illecito, consistente nel “nesso psichico” nel quale concorrono, come due indispensabili componenti, il momento conoscitivo ed il momento volitivo in riferimento a uno specifico evento. Il sig. F. (cfr. dialogo di cui infra, al punto a\\ della voce “esame del filmato”, in cui il dottor F. “zittisce” l\’ing. C. con le parole : “lei non se ne intende di macchine”) si è infatti prospettato come un intenditore di autoveicoli (momento conoscitivo) e si è concludentemente attivato (momento volitivo) per “costruire” la gara di Annozero, per commentarla, per presentarla come tecnicamente sovrapponibile a quella di Quattroruote. Neppure, osserva il Tribunale con autonoma motivazione, si può sostenere, come invece ha sostenuto parte convenuta, che gli effetti dannosi della comunicazione di non vere notizie denigratorie – compiuta o dal sig. F. a danno di Fiat -, possano essere annullati o compensati dalla diversa ” virtuosa condotta” dell\’offensore, in concreto, nel caso di specie, consistente nell\’avere, il sig. F., omesso di mandare in onda alcune autorevoli impressioni e valutazioni di un soggetto terzo, che asseritamente, avrebbero “semmai confermato, se non addirittura peggiorato, il giudizio critico sull\’auto” (Fiat). In conclusione, al pacifico avvenuto silenziamento, nella puntata 2\\12\\2010, dei commenti dell\’autorevole collaudatore P., il Tribunale ritiene di non attribuire alcuna valenza, in quanto si tratta di una circostanza irrilevante, e, comunque, come risulta dalle stesse parole della parte convenuta sopra riportate tra virgolette, perplessa. Si ritiene pertanto, di conseguenza, che, del tutto correttamente, i CTU abbiano omesso di depositare l\’allegato di parte relativo al contenuto dei dialoghi sopra riportati in quanto irrilevante e si prescinde dalla valutazione del contenuto di
tali frasi silenziate non teletrasmesse, in positivo (secondo la tesi attorea) o in “neutro”, oppure addirittura in negativo (secondo la tesi di parte convenuta). Risulta altresì dimostrato, dal tenore della documentazione prodotta (doc. n. 4, articolo del giugno 2010) che, la Rivista Quattoruote richiamata -nel corso della trasmissione Annozero – per avvalorare la prospettazione – per confronto – negativa della vettura Alfa Mito, aveva – invece – attribuito, nel paragone tra le tre autovetture, un punteggio positivo e più favorevole proprio alla vettura della Fiat Group. Risulta inoltre dall\’esame del filmato riproducente la trasmissione 2\\12\\2010 di Annozero (doc n 2 di parte attrice, consistente in chiavetta USB contenente file audio – video) che il sig. F.: “a” ha zittito l\’ing. C., che “difendeva” il prodotto FIAT, anche puntualizzando che le tre vetture in gara non erano paragonabili, in quanto, come del resto ammesso anche dal sig. F., la Citroen e la Mini avevano una cilindrata di 1600 e la Alfa Mito di soli 1400 (cm cubi); ha svilito il valore dell\’intervento dello stesso ing. Castelli, attribuendo invece valenza tecnica alle proprie valutazioni, coll\’asserire: “lei non se ne intende di macchine”; “b” dopo essere salito personalmente a bordo di a tutte e tre le vetture in gara, manifestando, con gesti ed espressiva mimica facciale, uno stato interno di una certa apprensione e così conferendo ulteriore vivacità e pregnanza alle immagini della competizione teletrasmessa, ha dettagliatamente affermato e rappresentato ai telespettatori che la prova effettuata da Annozero era identica a quella realizzata da Quattroruote (con le parole:”… questo cartello ci dà invece la prova ufficiale fatta su quel circuito asciutto da Quattroruote, stesso pilota, stessi cronometri, fotocellule ufficiali, certificato …”), implicitamente asserendo che i modelli delle vetture coinvolte erano gli stessi utilizzati dalla Rivista, senza però menzionarli; ha rafforzato tale sua asserzione con la successiva affermazione di equivalenza dei “cavalli” delle singole vetture: “… sono pari potenza, tutte e tre paragonabili, 170 CV l\’una, 156 l\’altra …”; “e” ha taciuto la circostanza che egli, avendo direttamente organizzato la gara, verosimilmente non poteva ignorare, che la sola Alfa Mito aveva inserito il dispositivo ESP e che tale dispositivo era, o, almeno poteva essere, penalizzante in termini di velocità; ha altresì asserito di aver messo a confronto su un giro di pista (con le parole: “guardate com\’è andata sul giro di pista …”) una Alfa Romeo Mito con “…. due concorrenti, una Mini e una Citroen …” sul circuito di Vairano ed ha comunicato i risultati (negativi per Alfa Mito), senza peraltro doverosamente precisare la inidoneità del suolo bagnato e neppure prevedere alcuna rilevazione cronometrica in base alla quale stilare una classifica (come, invece, secondo le motivate valutazioni dei CTU, sarebbe stato tecnicamente necessario); “d” ha sottolineato, prospettandolo come unico dato di valenza tecnica per una autovettura, che nella corsa aveva visto prevalere la Mini Cooper S davanti alla Citroen DS3 ed alla Alfa MiTo (“… diciamo che nella corsa, nella nostra corsa arriva prima la Mini, seconda la Citroen e terza la MiTo, …”) quando, invece, come risulta dalla CTU, in assenza tanto di terreno di gara uniforme quanto di riscontro cronometrico, di “corsa automobilistica” vera e propria non si poteva parlare, ma solo di impressioni soggettive del sig. F.; “e” ha dettagliatamente prospettato che il test effettuato “con la sua personale partecipazione”, sebbene in condizioni meteo differenti (“… ovviamente c\’era pioggia e c\’era neve, …”), si era svolto seguendo le stesse modalità di prova della rivista Quattroruote (“… questo cartello ci dà invece la prova ufficiale fatta su quel circuito asciutto da Quattroruote, stesso pilota, stessi cronometri, fotocellule ufficiali, certificato …”), senza doverosamente precisare che invece il test di Annozero non era affatto sovrapponibile a quello di Quattroruote; “f” ha commentato il cartellone, proiettato nella puntata 2\\12\\2010, raffigurante i soli risultati in velocità, nella riduttiva e fuorviante ottica che tale parziale risultato rifletteva l\’esito di un confronto globale e della effettiva capacità prestazionale dell\’auto Alfa Mito; “g” ha detto per ribadire la negativa qualità complessiva della Alfa Mito ed avvalorarla con la autorevolezza di Quattroruote: (le tre vetture) “sono paragonabili, sono omogenee; la prova l\’ha fatta Quattroruote; non conta la cilindrata, conta la potenza Allora è fazioso Quattroruote che ha fatto questi dati…”, tacendo che invece la prestigiosa rivista sopra citata aveva sintetizzato l\’esito del confronto con una “pagella” favorevole alla vettura Fiat; “h” ha affermato infine, spregiativamente, in una sorta di sintesi della “valenza” della vettura Fiat in gara: la Alfa Mito “s\’è beccata tre secondi”. La suddetta condotta, che, come già accennato, risulta dal tenore degli atti di causa e dei documenti prodotti, nonché dall\’ esame della riproduzione audiovisiva mediante chiavetta USB ugualmente oggetto di produzione documentale, del resto, secondo quanto già sopra accennato, nella sua materialità, non è specificamente contestata (come da verbali di udienza 10\\3\\2011 e 14\\3\\2011) dal convenuto F., il quale si è sostanzialmente difeso limitandosi ad asserire, in riferimento alla sua condotta, di avere unicamente prospettato una critica, con conseguente inesistenza di un illecito diffamatorio e di un danno in capo all\’attrice. Ora, nel compiere il vaglio dei sopra riportati comportamenti ed affermazioni del sig. F., osserva il Tribunale che è evidente l\’intrinseca attitudine lesiva delle sue inequivocabili parole e dei suoi ripetuti atteggiamenti, valutati tanto singolarmente e disgiuntamente quanto globalmente in funzione della portata dell\’intero contesto, a danno della reputazione della vettura Mito della Alfa Romeo appartenente al Gruppo Fiat. L\’avere il giornalista prospettato, formalmente in una competizione di sola velocità ma sostanzialmente cristallizzata in una “classifica” di capacità prestazionale, che la Alfa Mito, rispetto alle altre due autovetture, era perdente, e, l\’avere altresì specificamente affermato che tale dato negativo emergeva anche da una indagine compiuta dalla autorevole rivista Quattroruote, ha integrato infatti, secondo quanto risulta dall\’esame degli elementi istruttori di cui sopra, nonché delle motivate ed esaurienti osservazioni degli Esperti di Ufficio che il Tribunale fa proprie, la comunicazione di una non veritiera informazione, intrinsecamente atta a ledere la reputazione della Casa Automobilistica Fiat Group, anche se unicamente in riferimento al sub-brand Mito dell\’Alfa Romeo (come infra specificato) e non all\’intero Gruppo Automobilistico Fiat (secondo quanto invece asserito da parte attrice). Quanto, in particolare, alla espletata CTU collegiale, osserva il Tribunale, richiamando in questa sede anche tutte le argomentazioni già espresse – con analitico e numerico riferimento alle singole doglianze prospettate dalle parti – nella ordinanza 15\\11\\2011 di reiezione dell\’istanza dei convenuti di fissazione di udienza di comparizione dei CTU per chiarimenti e\\o di parziale rinnovazione delle indagini, che la consulenza tecnica collegiale di ufficio, svolta nell\’ambito della istruttoria, è risultata del tutto motivata, completa ed idonea a fondare il convincimento del giudice, tanto nell\’accertamento delle situazioni di fatto funzionali alla formulazione dei pareri sottoposti all\’esame dei CTU, quanto nelle valutazioni tecniche espresse dagli Ausiliari del Giudice con rigoroso metodo logico – scientifico. Ogni valutazione degli esperti di ufficio è stata infatti compiuta con rigorosa e scientifica illustrazione dei dati esaminati e della valenza tecnica della metodologia seguita. La espletata CTU, pertanto, per la sua chiarezza, completezza e rigoroso rispetto del contraddittorio, che ha portato i consulenti di ufficio anche ad esaminare e scient
ificamente valutare tutte le osservazioni tecniche rispettivamente svolte dalle parte contrapposte, comprese quelle prospettate, anche singolarmente da ciascuno dei CTP di parte convenuta (che, secondo quanto già riferito, ha nominato numero quattro esperti di parte), è risultata pienamente idonea a costituire fonte di prova. Si è trattato infatti di una indagine peritale, percipiente e valutativa insieme, operante anche come “strumento di accertamento di situazioni di fatto rilevabili unicamente mediante il ricorso a determinate cognizioni tecniche” (Cass. 01\\04\\2004 n 6396). Del tutto significativamente, del resto, le pur puntigliose e minuziose critiche dei CTP dell\’una e dell\’altra parte, si sono incentrate per lo più nella discussione della valenza di singole frasi e\\o singole valutazioni, ma mai sono giunte a confutare compiutamente il rigoroso impianto logico scientifico del ragionamento dei CTU, relativo alla non valenza tecnica del confronto di Annozero, alla sua non sovrapponibilità a quello di Quattroruote, nonché alla quantificazione del danno patrimoniale. Ciò premesso e con specifico riferimento alle conclusioni assunte in sede di precisazione dalla parte convenuta, la reiterata istanza dei convenuti di ordinare ai CTU di depositare tutti gli allegati alle memorie tecniche e alle osservazioni dei consulenti tecnici di parte convenuta, deve essere respinta per la sua assoluta genericità, avendo la parte convenuta omesso di specificare in quale modo gli Esperti di Ufficio, non depositando tutti gli allegati, non avrebbero tenuto conto di rilevanti osservazioni di parte ivi contenute (Cass. Civ. 19/11/2001 n 14489), ed essendo, in particolare (secondo quanto già sopra argomentato) risultato irrilevante l\’allegato relativo al contenuto dei dialoghi silenziati; allo stesso modo, la istanza di revoca dell\’emesso provvedimento di diniego di rinnovazione della CTU e\\o fissazione di udienza a chiarimenti, non risulta accoglibile per i motivi tutti già espressi nella ordinanza 15 – 16/11/2011, in questa sede confermata, nella quale era stata fornita dettagliata e numerica risposta alle questioni sollevate, ed, in ogni modo, perché si è tradotta in una critica generica e priva dei necessari riferimenti alle specifiche motivazioni adottate nel già richiamato provvedimento istruttorio del GI; la istanza, infine, della parte convenuta, di ammissione delle prove per testi dedotte in comparsa di costituzione e risposta con i testi ivi indicati, appare inammissibile, in quanto, come già accennato, alla luce del materiale probatorio già acquisito le circostanze capitolate nei capi di prova risultano irrilevanti per essere relative a circostanze già acquisite. A fronte di tale situazione, in base alle motivate, documentate, chiare e complete osservazioni e conclusioni dei CTU, in riferimento ai quesiti proposti nel campo ingegneristico, osserva il Tribunale che l\’auto Alfa Mito, nell\’ambito delle vetture con carattere di sportività, non è affatto risultata essere di qualità inferiore alle altre due vetture appartenenti alle Case Automobilistiche ” della concorrenza”, con le quali è stata comparata nella trasmissione per cui è causa. Inoltre, come già accennato, la Rivista Quattro Ruote, non ha affatto espresso un giudizio negativo sulla Alfa Mito; anzi, secondo quanto già sopra accennato, tale autorevole Rivista Quattroruote, pur riscontrando una minore “velocità” della Alfa Mito rispetto a Citroen e Mini, ha attribuito, complessivamente, la migliore pagella, indicativa della capacità prestazionale, alla Alfa Mito. In particolare, relativamente allo specifico messaggio della trasmissione 2\\12\\2010 di Annozero, è il risultato, anche attraverso le valutazioni dei CTU, che il periodico Quattroruote aveva inserito il giro di pista all\’interno di un set più completo di prove atte a valutare nella loro globalità le prestazioni di una vettura sportiva, ma destinata all\’uso quotidiano, suggerendo che un giudizio complessivo su autovetture di quel tipo non poteva basarsi esclusivamente sulla velocità adottata una pista chiusa al traffico, ma doveva riferirsi ad una più vasta gamma di valori e parametri ….. Sulla base di questi parametri, Quattroruote aveva proposto, in un articolo del giugno 2010, la graduatoria riportata in una allegata tabella, nella quale la Alfa MiTo QV risulta prevalere su Citroen DS3 e Mini Cooper S. A tale proposito, la rivista Quattroruote aveva titolato “MiTo e DS3 affrontano l\’inossidabile Mini sulla nostra pista. Tra i cordoli vince l\’anglo-tedesca, ma nella vita di tutti i giorni è meglio l\’italiana” e successivamente aveva commentato: “… DS3 e Mito QV non ce l\’hanno fatta a mettere le ruote davanti all\’inossidabile Cooper S …. Poi si passa dalla pista alla strada: qui entrano in gioco altri fattori e, allora, la situazione si ribalta, favorendo la MiTo, meno estrema, forse, ma più vivibile”. Sul punto in esame, come già accennato, del tutto significativamente, gli esperti del giudice hanno tecnicamente accertato che, anche considerando i soli parametri attinenti alla sportività, la Alfa Mito non era affatto perdente, ma restava in linea con le concorrenti, precisando che, per poter parlare di confronto, era necessario estendere ad una più vasta gamma di parametri (dei quali molti erano favorevoli alla Mito) e non alla sola “misura” del tempo sul giro di pista, la valutazione di una vettura sportiva ma comunque destinata ad uso quotidiano. Hanno ulteriormente sottolineato i CTU che, da una analisi statistica svolta allo scopo di valutare come i consumatori intendano il concetto (relazionabile al tempo sul giro) di sportività, era emerso come l\’attributo “velocità elevata” si trovasse solo all\’ottavo posto su sedici aggettivi utilizzati per definire tale parametro, in particolare accertando che il concetto di sportività non poteva limitarsi esclusivamente alla velocità espressa in termini di percorrenza su pista, ma doveva riferirsi alla gamma, composta da una decina Ai parametri da essi illustrati in apposita tabella “assai più vasta” del solo parametro della velocità, anche se meno ampia di quella proposta da Quattroruote (ritenuta, peraltro, di per sé, estremamente utile al consumatore da un punto di vista pratico). In definitiva, i Consulenti di Ufficio, con le loro valutazioni, hanno confermato in maniera netta e chiara, quello che già risultava dal semplice esame della documentazione prodotta, e cioè che 1\’ informazione veicolata dal sig. F. nel corso della trasmissione 2\\12\\2010, era tendenziosamente parziale, generando nel telespettatore medio la non vera percezione “che l\’Alfa Romeo non solo fosse meno veloce, ma avesse anche caratteristiche -di sportività ed in generale di qualità – inferiori rispetto a quelle delle vetture concorrenti”. In particolare, le parole pronunciate dal sig. F.: ” .. abbiamo preso una piccola sportiva di cui si vanta molto il Gruppo Fiat che è la Mito, l\’abbiamo messa a confronto con i nostri amici del mensile Top Gear su una Pista, la SC di Varano insieme a due concorrenti, una Mini e una Citroen e guardate com\’è andata sul giro di pista” integrate da quelle successive: “diciamo che nella corsa…. arriva prima la Mini, seconda la Citroen e terza la Mito…..” rivelano chiaramente come il sig. F. abbia, artatamente, prima introdotto il concetto di sportività, di per sé stesso richiedente una pluralità di parametri, indi di confronto, di per sé stesso comportante un paragone globale, e poi invece prospettato una classifica sulla sola velocità, che vedeva all\’ultimo posto l\’auto Fiat, in base a chi “arrivava per primo”, così riassumendo la sua rappresentazione della vettura attraverso 1\’ unico parametro sfavorevole a Alfa Mito (cfr. sul punto anche la voce, di cui infra, “segue, condotta illecita del sig. F.”). Hanno ulteriormente osservato i CTU, nel loro analitico, completo e documentato elaborato, che in caso di strada bagnata (come appunto era quella in cui si è svolto il “confronto” di Annozero) non era scientificamente ed affidabilmente possibile comparare, come
invece era stato fatto dal sig. F., differenti autovetture “che affrontavano il percorso in successione temporale” in quanto potevano venire a mancare le necessarie condizioni di omogeneità del suolo. Hanno inoltre accertato i CTU che la presenza (taciuta dal sig. F.) del sistema ESP, non disinseribile su Alfa Mito, contrariamente a Mini e Citroen, aveva significativamente penalizzato le prestazioni in velocità della vettura Fiat rispetto alle altre due vetture concorrenti. Alle luce di tutte le indagini ed osservazioni di cui sopra, la chiara ed esaustiva conclusione tecnica dei CTU, in risposta ai vari quesiti proposti dal GI sulla base delle allegazioni e difese delle parti, unita agli altri elementi acquisiti, ha permesso di accertare che l\’informazione veicolata nel corso della trasmissione di Annozero per cui è causa era non veritiera sotto più di un aspetto, e, come tale, atta ad indurre nel telespettatore medio una percezione errata del confronto tra autovetture, e, quindi, in definitiva del “valore di ciascuna”; il tutto a svantaggio della Alfa Mito, nei confronti della quale erano state trasmesse notizie incomplete e sostanzialmente alterate. Il Sig. F., con un comportamento diretto, specifico e concludente, ha, dunque, “violato due volte” la verità della notizia; la prima volta sotto il profilo della non verità del fatto (l\’essere l\’Alfa Mito tecnicamente perdente rispetto alla Mini e alla Citroen) oggetto della notizia, e, la seconda volta, sotto il profilo della non verità della notizia in sé (l\’avere la Rivista Quattroruote presentato la vettura Alfa Mito come perdente rispetto ad altre due vetture della concorrenza, Mini e Citroen); il tutto mediante tendenziosi accostamenti di parole e concetti atti a rappresentare la realtà in modo deformato. Osserva ulteriormente il Tribunale che, inoltre, le denigratorie informazioni fornite dal sig. F., tramite le già ricordate parole ed atteggiamenti, nel corso della trasmissione Annozero, hanno acquistato nei confronti dei telespettatori, l\’apparenza di un dato non solo affidabile, ma anche verosimile (stante la asserita, ma non veritiera sovrapponibilità all\’autorevole test di Quattroruote), come tale dotato di maggiore capacità di convincere i telespettatori e di distogliere eventuali operatori dal mercato. Ai telespettatori, infatti, come già accennato, non solo è stato fornito un dato difforme dal vero, ma anche è stato taciuto il dato che la Rivista Quattro Ruote, espressamente richiamata per avvalorare la negativa informazione sulla Alfa Mito, aveva invece compiuto una valutazione positiva della vettura Alfa Romeo, addirittura attribuendo, mediante il chiaro ed immediato “linguaggio dei numeri”, il punteggio complessivo più alto, e, precisamente di 85/100, mentre la Citroen e la Mini avevano ottenuto rispettivamente 83 e 82 punti su 100. Dunque, da parte del sig. F., ai telespettatori, potenziali consumatori, è stata fornita una non vera e denigratoria informazione tecnica, capace di distoglierli, nei limiti infra specificati, dall\’acquisto di vetture Alfa Mito, così influendo, in maniera distorta, sulla loro libera formazione del pensiero, e, di conseguenza, sulla loro libera capacità di scelta; il tutto a danno della Fiat Group. Sotto questo profilo, le già menzionate specifiche parole, richiamate da parte attrice, pronunciate dal sig. F. : (l\’Alfa Mito) “s\’è beccata.. .tre secondi”, inserite nel contesto sopra richiamato, se pure non direttamente censurabili sotto il profilo della “continenza della forma”, risultano avere chiosato il senso complessivo della tendenziosa informazione, che poneva all\’ultimo “posto in classifica” la vettura Alfa Mito, formalmente per la sola velocità, ma sostanzialmente per la complessiva qualità tecnica. “Beccarsi” è infatti un verbo riflessivo che letteralmente significa “colpirsi reciprocamente col becco”, e che, in senso figurato, quale verbo intransitivo, può assumere il valore, in termini dispregiativi, di “subire una sconfitta” (così lo Zingarelli, noto vocabolario della Lingua Italiana). Tale espressione, nell\’ambito del contesto in cui è stata pronunciata, per la sua immediatezza, vivacità ed appassionata partecipazione del “pronunciante” sig. F., non può che avere avuto una forte presa nel telespettatore, ed ha così definitivamente trasmesso, in una sorta di slogan, l\’informazione che la vettura Alfa Mito fosse qualitativamente perdente rispetto alle altre due. Ora, secondo l\’insegnamento della Suprema Corte, non esiste verità della notizia quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano, peraltro, dolosamente o colposamente taciuti altri fatti tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato, ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive ovvero da sottesi obiettivamente idonei a creare nella mente dell\’ascoltatore false rappresentazioni della realtà oggettiva (Cass, Civ. 1205\\2007). Applicando tale principio di diritto al caso di specie, è stata, dunque, dal sig. F., comunicata ai telespettatori, nell\’ambito della puntata televisiva in esame, in modo complesso e sofisticato ma chiaro, attraverso il meccanismo di una sorta di sillogismo, una non vera notizia lesiva della reputazione del sub – brand Alfa Romeo Mito del Gruppo Fiat. Ritiene utile a questo punto, il Tribunale, a fronte delle critiche ancora proposte dalla parte convenuta nell\’adottare le sue difese finali, per la migliore puntualizzazione delle conclusioni concordemente assunte dai CTU sui punti salienti del loro logico argomentare, riportare alcuni passaggi essenziali delle risposte fornite dagli Esperti di Ufficio alle pur minuziose osservazioni critiche dei CTP dell\’una e dell\’altra parte, in quanto, tali passaggi logici ed esaustivi cristallizzano gli accertamenti fattuali e le valutazioni tecniche, che costituiscono l\’essenza delle risposte ai quesiti ingegneristici; e così, in g particolare: Nella relazione si riconoscono i risultati delle prove di Quattroruote ed in particolare la classifica di tale test strumentato: prima la Mini 1.26.065, seconda la Citroen 1.27.547, terza l\’Alfa Romeo 1.28.902 (mai messi in discussione dalle parti). Anche i risultati ottenuti dal CTP D. A. nelle prove in presenza / assenza di sistema di controllo mostrano la Mini in testa (nella Prima Relazione tale risultato è messo in evidenza nella Tabella 6 e tale fatto non è mai stato sottaciuto). Per tali motivi, i CTU non accolgono il rilievo mosso dal CTP Rai. Quello che viene messo in discussione è da una parte (quesito n. 1) le modalità con cui sono state effettuate le prove effettuate per Annozero da Top Gear e mostrati in trasmissione i risultati (non si è mai messa in discussione la professionalità del collaudatore P., driver indiscutibilmente riconosciuto in ambito automotive) e dall\’altra quali possono essere i parametri necessari per valutare complessivamente le prestazioni di autovetture con caratteristiche di sportività (quesito n. 2). Dal test di Top Gear non era possibile stilare una classifica come richiamata dalla frase di F. “nella corsa, nella nostra corsa, arriva prima la Mini, seconda la Citroen e terza la Mito” non essendo le prove strumentate ma solo “impressioni di guida”, come afferma la parte RAI. Il test di P. (Top Gear), non correttamente chiamato di Annozero, ma trasmesso da Annozero ….., è di tipo qualitativo. Vera è l\’informazione data da Annozero in relazione ai risultati di Quattroruote, non corretta l\’informazione della “classifica”nelle prove Top Gear ……. nonostante la frase di F. “questo cartello ci dà invece la prova ufficiale fatta sul quel circuito sull\’asciutto da Quattroruote stesso pilota (vero), stessi cronometri, fotocellule ufficiale (non vero, la prova di Top Gear era solo qualitativa). Corretto sarebbe stato secondo i CTU, se possibile nell\’ambito della trasmissione, fare riportare da F., “le impressioni di guida ” del collaudatore riportate nel documento “Frasi silenziate ” in cui ci sono considerazioni soggettive sulle tre auto. I CTU parlano di competizione velocistica in quanto nella tr
asmissione viene riportato il termine: “nella corsa, nella nostra corsa.. “: l\’informazione non corretta è quella di dare una classifica utilizzando prove non strumentate. Si conferma che nella trasmissione non si esplicita il modello delle altre 2 vetture, se non sempre attraverso la potenza (il quesito chiedeva il riconoscimento della sola Alfa Mito). Si sono sottolineate le differenze tra le auto per giustificare possibili differenze di comportamento dinamico del veicolo: ad esempio la diversa cilindrata, a parità circa di potenza, porta la coppia massima ad avere un numero di giri più elevato (frase silenziata di P. in relazione alla Mito “il motore è meno “coppioso” in basso”). L\’insieme di tali informazioni possono consentire al telespettatore un giudizio più complessivo. Nella prova di Top Gear teletrasmessa da Annozero, non essendo presenti fotocellule e cronometri, non era possibile stilare una classifica. Nella trasmissione è stato affermato: “la Mito l\’abbiamo messa a confronto .. guardate come è andata sul giro di pista … nella corsa, nella nostra corsa, arriva prima la Mini, seconda la Citroen e terza la Mito … stesso pilota, stessi cronometri.. “. A parere dei CTU, lo spettatore a questo punto è stato indotto a pensare inevitabilmente che si trattasse di una prova cronometrata. Di nuovo per stabilire una classifica la prova doveva essere cronometrata. Il parere del collaudatore ha una valenza tecnica (e tale viene riconosciuta dai CTU al collaudatore P.) se vengono riportati i giudizi soggettivi, non una classifica. Per tali motivi, i CTU non accolgono i rilievi mossi dal CTP Rai a tale proposito. In seguito al rilievo effettuato dal CTP Rai, i CTU ribadiscono nel secondo capoverso della risposta al quesito 2 la valenza tecnica riconosciuta e non contestata dalle parti delle prove di Quattroruote. Si ribadisce altresì che, come noto a tutti, nelle prove strumentate (anche quelle di Quattroruote) condizioni di pneumatici e pressioni di gonfiaggio essere devono sempre controllate per poter verificare il comportamento dinamico dei veicoli sempre nelle stesse condizioni. Usura e pressione cambiano, come noto, l\’attrito di rotolamento e le curve che correlano le forze longitudinali e trasversali in funzione dello scorrimento longitudinale e dell\’angolo di deriva e quindi il comportamento del veicolo: si vedano le figure successive in cui si riporta la rigidezza di deriva (“cornering stiffness”) in funzione del carico verticale al variare della pressione del pneumatico e la resistenza al rotolamento (“rolling resistance”) al variare della pressione e della velocità. In relazione al secondo quesito, la trasmissione si basa sul test svolto dal collaudatore e riporta i dati di Quattroruote. In relazione alla validità del confronto effettuato da Annozero, non si mette in discussione il test qualitativo di per se stesso, ma il risultato quantitativo riportato in termini di classifica della “nostra corsa”, gara effettuata senza cronometri e non facendo correre contemporaneamente le auto sul circuito (come potrebbe sembrare dal filmato che mostra l\’arrivo delle tre vetture con bandiera a scacchi). Si ribadisce che sarebbe stato logico, visto il test qualitativo, riportare i commenti qualitativi del driver di TopGear. Per dare una informazione completa sarebbe stato utile dare alcune informazioni tecniche sui veicoli (cilindrate, presenza o meno di sistema di controllo …) per permettere allo spettatore che riesce a identificare la Mito QV dalla potenza di giudicare e valutare i risultati di una prova di velocità (come fa in maniera corretta la rivista Quattroruote che nella prima pagina dell\’articolo mette subito in evidenza alcuni dati significativi dei diversi modelli). Si ribadisce che nel momento m cui si stila una classifica (“diciamo che nella corsa, la nostra corsa, arriva prima la Mini, seconda la Citroen e terza la Mito”) occorre effettuare o una gara vera e propria (come sembra trasparire nel filmato) o una serie di prove cronometrate (non effettuate). Essendo la prova soggettiva (“impressioni di guida”), gli unici commenti che potevano essere riportati erano quelli del collaudatore, non trasmessi. I risultati riportati da F. in relazione ai test di Quattroruote non contestati dalle parti, sono stati considerati validi dai CTU e tale giudizio è stato riportato più volte nella Relazione Finale. In relazione al punto 9, i CTU riconoscono le osservazioni del CTP Rai e la frase: “Inoltre, come anche precedentemente sottolineato, durante la trasmissione non sono state dichiarate le caratteristiche tecniche delle vetture (motorizzazione, massa, passo, ecc.), né le loro condizioni (usura pneumatici, pressione di gonfiaggio pneumatici, eventuali modifiche delle vetture rispetto alla produzione di serie, ecc.)” viene modificata con: “Inoltre, come anche precedentemente sottolineato, durante la trasmissione non sono state dichiarate le caratteristiche tecniche delle vetture (motorizzazione, pesi, presenza ESP, ecc.)”. Per una vettura destinata all\’uso quotidiano (confermato anche dalle analisi SWG) la velocità non è l\’unico parametro di sportività, e, cosi come ha fatto Quattroruote, oltre all\’informazione sulla velocità occorre fornire altri dati che permettano all\’utente di comprendere nella sua visione complessiva le caratteristiche delle vetture. Il quesito n. 2 del Giudice è chiaro a tale proposito: “dicano motivatamente se detto test di velocità sia significativo o meno – ed in caso di risposta affermativa in quale misura – per la valutazione complessiva della prestazione di autovetture con caratteristiche di “sportività”, ma comunque destinate all\’uso quotidiano, come quelle sopra indicate, oppure se invece il giudizio tecnico debba riferirsi ad una più vasta gamma di parametri ed in caso di risposta affermativa, li indichino”. …. Correttamente essendo il test soggettivo non si sarebbe dovuto parlare di classifica ma di giudizi soggettivi. Guidabilità a carichi differenziati, comportamento dinamico in termini di rollio e beccheggio, fluidità di guida sono tutti giudizi soggettivi che devono completare la descrizione delle caratteristiche di un veicolo. In relazione alla tabella 7, i CTU concordano con alcune osservazioni fatte dai CTP Rai S. e P.: ricordando che ai CTU non è stato richiesto di stilare una classifica ma solo di indicare ed elencare i parametri che a loro giudizio completano il concetto di “sportività”. Per questo motivo si è provato, in prima istanza, ad eliminare dalla tabella di Quattroruote gli indici ritenuti poco significativi per la definizione di sportività. Non sono stati introdotti altri indici in quanto i CTU non potevano dare una valutazione significativa a tali indici (che possono essere assegnati solamente con una prova diretta soggettiva). …. Si ribadisce comunque l\’importanza anche delle valutazioni soggettive che, insieme ai dati oggettivi (comprensivi delle prove strumentate di velocità), forniscono un quadro completo. Si ribadisce di nuovo che nelle prove strumentate a nostra disposizione la Mini si dimostra essere sempre la più veloce (mai affermato il contrario nella relazione preliminare, ma che le prove di Top Gear non erano strumentate). … Nella relazione (ed in particolare nella tabella 5 della Prima Relazione) non si fa riferimento a “consumi”, “confortevolezza” o “bagagliaio” come parametri che i CTU ritengono importanti per valutare il test di velocità di Top Gear: per tali motivi, i CTU non accolgono il rilievo mosso dal CTP Rai a tale proposito. Non si è mai messo in dubbio, in base ai dati in possesso dei CTU che la MINI sia la più veloce (tempi al giro nei circuiti testati e nelle prove strumentate) ma si è dichiarato come il concetto di sportività per un veicolo ad uso stradale sia necessariamente collegato anche ad altri parametri, per cui l\’informazione veicolata nel corso della trasmissione di Anno Zero è secondo i CTU incompleta e parziale. Essendo i veicoli sportivi, ma mirati per un uso stradale (e quindi utilizzabili anche e soprattutto da piloti non esperti), l\’impossibilità di disattivare il sistema di
controllo può essere considerato utile ai fini della sicurezza. Ed è chiaro come la presenza o assenza di sistema di controllo possa avvicinare le prestazioni dei veicoli: con il sistema di controllo disattivato i tempi al giro (ciò viene anche confermato da collaudatori contattati dai CTU) con driver professionali si riducono. Si accolgono parzialmente le osservazioni del CTP Rai in relazione alla validità tecnica delle prove effettuate da D. A.: non viene messa ovviamente in dubbio la professionalità e l\’esperienza di D. A.. Non si mettono in dubbio i risultati ottenuti (che sono allineati a quanto affermato da: 1) Quattroruote a proposito della Mito: “non l\’aiuta l\’elettronica che, se strada la rende più stabile e sicura in pista penalizza un po\’ la guida ed i tempi sul giro “; 2) P.: “necessita di una guida più pulita e devi sapere bene dove mettere le ruote sennò rischi di farti tagliare troppo dall\’elettronica”; 3) altri collaudatori contattati. Non essendo prove effettuate in contradditorio i CTU, per una migliore comprensione, sostituiranno la frase “i CTU ritengono tecnicamente valide le prove effettuate dal CTP A. D. A.” con “i CTU ritengono significative ed allineate con le conoscenze dei CTU le prove effettuate dal CTP A. D. A.”. Nella consulenza peritale, i CTU non hanno ritenuto necessario effettuare una nuova prova in contraddittorio, in quanto non reputano il risultato di una prova di velocità un indice univoco per stabilire la sportività del veicolo. Il risultato riportato in tabella 8 della Relazione Finale mostra chiaramente che la Mini risulta essere più veloce della Mito QV nelle due condizioni limite di sistema attivo on e sistema attivo off. Nella tabella, a seguito della richiesta del CTP Rai, verrà aggiunto il tempo al giro della Alfa Mito QV misurato sia il giorno 22 (1\’ 25″ 636) e sia il giorno 27 (1\’ 25″ 712): dal confronto dei risultati ottenuti nei due giorni, è possibile evincere come le condizioni di prova fossero sicuramente simili nelle due diverse giornate di prova (stessa macchina, stessa configurazione (ESP off), tempi del tutto analoghi. La frase in cui si dice che “la Mito risulterebbe seconda ” è necessaria in quanto le prove possono essere valutate in termini qualitativi e non quantitativi in quanto, come lo stesso CTP Rai ricorda, non sono state svolte in contradditorio. Si condivide l\’osservazione fatta dal CTP Rai in relazione al set up più aggressivo..: la frase “quest\’ultimo risultato è giustificato dal fatto che sulla Mini Cooper S viene utilizzato un set up più aggressivo per il sistema esp” viene sostituita nella Relazione Finale con “quest\’ultimo risultato può essere anche giustificato dalla taratura del sistema di controllo attivo adottato sulla Mini”. In relazione al problema dell\’ESP si ricorda che l\’80% delle case automobilistiche in Europa utilizzano l\’acronimo ESP per Programma elettronico della stabilità. Altre case automobilistiche chiamano il dispositivo con differenti acronimi: DSC (Dynamic Stability Control), VSA (Vehicle Stability Assist) o ancora VSC (Vehicle Stability Control). Ad ogni modo la funzionalità e l\’operatività rimane la stessa. Ricordiamo di nuovo come la presenza o assenza di sistema di controllo possa avvicinare le prestazioni dei veicoli: con il sistema di controllo disattivato i tempi al giro con driver professionali si riducono. La presenza di ESP disinseribile non è la scusante per invalidare il test di Quattroruote: il Giudice ha fatto una precisa domanda che chiede di verificare se l\’assenza di sistema di controllo sulla Mito o il disinserimento degli stessi sulle altre due vetture avrebbe modificato i risultati. Per tali motivi, i CTU non accolgono il rilievo mosso dal CTP Rai a tale proposito. Si concorda con il CTU Rai sulla necessità di inserire nel testo per completezza e per meglio rispondere al quesito del giudice “previa descrizione di tutti i modelli di vetture rispettivamente corrispondenti alla etichetta di Alfa Romeo MiTo, di Mini Cooper e di Citroen DS3”, (… le tabelle riportate e nell\’elaborato peritale). Le affermazione di F. “questo cartello ci dà invece la prova ufficiale fatta su quel circuito asciutto da Quattroruote, stesso pilota, stessi cronometri, fotocellule ufficiali, certificato” induce nello spettatore una idea non vera: il pilota è lo stesso delle prove Quattroruote (vero), ma nelle prove TopGear non ci sono cronometri o fotocellule e (confermate da Rai) le prove erano prove soggettive. Si ribadisce il dubbio di come poteva F. concordare “con i giudizi della rivista per quel che riguarda il tempo sul giro” essendo le prove di TopGear non cronometrate: “diciamo che nella corsa, nella nostra corsa, arriva prima la Mini, seconda la Citroen e terza la MiTo”. Le affermazioni (silenziate nella trasmissione) del signor P., di cui si riconosce completamente la preparazione e la autorevolezza come esperto collaudatore, rappresentano in maniera corretta le sensazioni personali di guida del collaudatore e rappresentano dunque il risultato naturale di una prova non strumentata. I CTU rilevano che le prove, definite di Annozero (e che in realtà sono state effettuate da TopGear), sono non strumentate (“impressioni di guida”) e possono generare i commenti soggettivi descritti da P. (parlando di sportività, agilità e sicurezza) e in tal senso concordano con CTP RAI che tale approccio sia valido e molto spesso utilizzato nelle riviste e nelle trasmissioni specializzate. I CTU confermano le indicazioni fornite in relazione al concetto di sportività riportate nella Prima Relazione. Per tali motivi, i CTU non accolgono il rilievo mosso dal CTP Rai. Vero è che le prove di D. A. hanno confermato le prove di Quattroruote (non la classifica riportata “nella corsa, nella nostra corsa” in Annozero). Le prove effettuate da A. D. A. confermano i risultati delle prove di Quattrouote ed i giudizi soggettivi fatti da P. e dalla stessa rivista in relazione all\’effetto dei sistemi di controllo i risultati ovviamente cambiano nel caso si mettono a confronto i veicoli a parità di presenza/assenza del sistema di controllo. La Mini risulta essere la più veloce (da prove Quattroruote) e la Mini vince anche con Mito senza ESP (tali prove sono state effettuate da CTP Fiat non in contradditorio) e ciè è chiaramente descritto e commentato nella relazione e viene ulteriormente sottolineato nella Relazione Finale. Si concorda con il CTP Rai di nuovo che l\’invasività del sistema di controllo dipende dalla logica di controllo utilizzata. I CTU concordando con la frase di Quattroruote: “Non aiuta la MiTo l\’intervento dell\’elettronica (il traction control, non disinseribile, limita anche l\’azione del differenziale autobloccante Q2) che, se su strada rende la MiTo più stabile e sicura (specie su fondi a bassa aderenza), in pista penalizza un po\’ la guida ed i tempi sul giro” e con il giudizio del collaudatore è P. (frase silenziata): “devi sapere bene dove mettere le ruote sennò rischi di farti tagliare troppo dall\’elettronica”. L\’effetto comunque frenante prima di arrivare alla condizione limite (necessaria per la sicurezza del pilota non esperto) inevitabilmente riduce le performance del veicolo con un driver esperto. A tale conclusione sono giunti i collaudatori di veicoli sportivi contattati: tale comportamento è sempre stato riscontrato, tranne che in due casi di veicoli alto prestazionali, differenti dai veicoli considerati nella presente perizia. Per oggettivare il suo effetto è inevitabile ricorrere ad una prova sperimentale. In relazione alle prove di D. A. i risultati conducono ad un esito congruente alle prove di Quattroruote. Essendo tali prove condotte non in contraddittorio e senza la presenza dei CTU, le stesse possono confermare solo un risultato qualitativo atteso. Esiste una riduzione di performance dei veicoli con la presenza dei sistema di controllo. I CTU concordano sulla osservazione che il veicolo Mito in cui è stato escluso ESP non è più paragonabile a quello attualmente in commercio, ma per rispondere ad uno dei punti richiesti nel quesito 4 del Giudice, occorreva fare tale operazi
one, in cui a detta del CTU Fiat è stata effettuato un by pass della centralina senza perdere la funzionalità dell\’ABS. Ed ancora: Indicatore “multiplo” versus “indicatore sistematico ponderato”: Secondo i CTP Rai, la misura della sportività ottenuta attraverso la semplice somma delle valutazione sui singoli attributi sarebbe scorretta in quanto non attribuisce un peso che esprime l\’influenza che gli stessi hanno sulla sportività. Sebbene il processo di ponderazione sia inevitabilmente soggettivo, come ammesso anche dagli stessi CTP Rai, i CTU condividono che l\’importanza dei diversi attributi possa essere diversa e che quindi i pesi da attribuire agli stessi possano non essere uguali (come implicitamente ipotizzato nell\’uso della semplice somma o media aritmetica). Tuttavia è estremamente agevole dimostrare come diverse ipotesi di ponderazione conducano è ad esiti differenti (la classifica finale delle autovetture). Ad esempio immaginando di attribuire (ipotesi peraltro molto plausibile) agli attributi “motore”, “accelerazione” e “ripresa” la massima importanza (con un peso pari a 1), agli attributi “dotazioni di sicurezza”, “cambio”, “sterzo” e “freni” un \’importanza intermedia (con un peso pari a 0,5) e agli attributi “posto guida”, “visibilità”, e “su strada” un \’importanza nulla (con un peso pari a 0), la Mito risulterebbe seconda (con un punteggio totale pari a 22,25), la Mini prima (con un punteggio pari a 22,50), la Citroen terza (con un punteggio pari a 21,00). Ciò sottolinea una volta di più che il concetto di sportività differisce dal puro elemento della velocità. Se invece fossero la stessa cosa, al variare della ponderazione, gli esiti finali resterebbero immutati. Ma così non è. Infatti, l\’intento dei CTU non è stato di dimostrare che la Mito sia prima piuttosto che seconda o ultima, ma che il concetto di sportività è diverso da quello di velocità. Per tale motivo, i CTU ritengono che il rilievo in parola vada respinto. Secondo i CTP Rai, il “tempo di percorrenza su pista” è una sintesi “oggettiva” (che non richiede quindi una ponderazione soggettiva dei singoli attributi) di molte variabili prestazionali e per tale ragione è l\’indicatore che meglio esprime la sportività di un \’autovettura. I CTU ritengono che la questione sia irrilevante ai fini della controversia poiché non ha nulla che fare con la lettera del quesito di seguito riportata: “dicano motivatamente se detto test di velocità sia significativo o meno – ed in caso di risposta affermativa in quale misura – per la valutazione complessiva della prestazione di autovetture con caratteristiche di “sportività”, ma comunque destinate all\’uso quotidiano, come quelle sopra indicate, oppure se invece il giudizio tecnico debba riferirsi ad una più vasta gamma di parametri ed in caso di risposta affermativa, li indichino”. In sostanza, quindi, si chiede ai CTU di verificare se la sportività sia cosa diversa dalla velocità, ma non di verificare se il “tempo di percorrenza su pista” rappresenti una sintesi di una serie di variabili prestazionali. Ciò posto, gli stessi CTP ammettono che l\’analisi fattoriale conferma la multidimensionalità del fenomeno. Nella sostanza, quindi, essi condividono la tesi dei CTU, ovvero che la sportività non può essere ridotta ad un solo parametro (i tempi di percorrenza su pista). In aggiunta, preme evidenziare come non rilevi ai fini del ragionamento la circostanza che la velocità, a differenza di altri parametri, sia l\’unico oggettivamente misurabile. Quello che invece conta è che nelle percezioni dei consumatori (esattamente quello che l\’analisi fattoriale mira ad indagare) la sportività sia un concetto multidimensionale che è spiegato anche, ma non solo, dalla velocità. Inoltre, i CTU ricordano che la “velocità” spiega solo il 40% della varianza, quindi non tutta la “sportività”, e comunque insieme ad altre variabili, e quindi non da sola. Infine, i CTU non condividono quanto affermato dai CTP Rai sulla presunta superiore “ampiezza ” dell\’indicatore sintetico rispetto a quello proposto dai CTU. Anche ammettendo che l\’indicatore sintetico sia una sintesi possibile di altre variabili (punto che resta irrilevante ai fini del quesito), ciò comunque sottende un\’innegabile riduzione dell\’ampiezza del concetto di sportività. Per tale motivo, tale l\’indicatore, appunto sintetico, non può restituire una rappresentazione della realtà più ampia rispetto alle altre variabili di cui potrebbe essere parzialmente sintesi. Per quanto detto, i CTU ritengono che il rilievo in parola non vada accolto”. In conclusione, alla luce di tutte le risultanze istruttorie come sopra descritte, osserva il Tribunale che parte attrice ha dimostrato che il comportamento del sig. F. è denigratorio poiché scredita il valore di un\’auto che è il modello “simbolo” di una Casa Automobilistica Produttrice e difforme dal vero, in quanto atto a rappresentare una falsa realtà; e, come tale è illecito. Segue: condotta illecita del sig. F.: limiti per l\’esercizio legittimo del diritto del giornalista televisivo (scriminante). Deve essere a questo punto effettuata una precisazione. Premesso che, concettualmente, si distingue il diritto di cronaca dal diritto di critica, rappresentando “la cronaca” i fatti in maniera oggettiva ed esprimendo invece “la critica”, un giudizio soggettivo rispetto ai fatti (che, come tale, può trovare la sua espressione anche mediante un linguaggio più colorito e mordace), osserva il Tribunale che, in ogni modo, secondo la ormai costante giurisprudenza, entrambi i diritti di cui sopra, incontrano dei limiti, e, segnatamente quello della verità della notizia. In riferimento ai fatti in esame, parte convenuta ha sviluppato molte argomentazioni sulla “natura dell\’intervento censurato” affermando che “evidentemente” doveva “essere collocato nell\’ambito dell\’esercizio del diritto di critica, per essere le valutazioni svolte” dal giornalista F. “un\’opinione qualificata su dati di fatto, provenienti da un terzo e la cui affidabilità è stata constatata di persona”. La affermazione non risulta condivisibile. I singoli messaggi e comportamenti oggetto di causa e da parte attrice specificamente censurati come illeciti appartengono, infatti, alla cronaca e non alla critica. Osserva il Tribunale che tali due attività “di narrazione” integrano rispettivamente, categorie solo apparentemente similari e contigue, ma in realtà intrinsecamente e funzionalmente differenti. Tutte e due riguardano, infatti, accadimenti di interesse pubblico ed i soggetti che ne sono i protagonisti, ma, mentre la cronaca è esposizione di fatti con lo scopo di informare il soggetto che riceve il messaggio in modo oggettivo e veritiero, la critica consiste invece in una attività di valutazione che si esprime in un dissenso o consenso rispetto ad idee o comportamenti di soggetti terzi, configurandosi come una sorta di analisi soggettiva – del giornalista – di accadimenti o condotte in funzione della ragionata soggettiva interpretazione del loro intimo significato, del loro valore o disvalore. Ora, allorquando nel corso di un programma televisivo di apprezzabile durata temporale, in concreto, si alternano, come nel caso di specie si sono alternate, fasi di critica (quale appunto si è sviluppata nella prima parte della trasmissione relativa al sistema Fiat, in causa richiamata unicamente quale “una sorta di prodromica cornice” degli avvenimenti oggetto di censura) e autonome fasi di cronaca, come quella specificamente oggetto di causa, allora, non può essere condivisa la argomentazione, da parte convenuta prospettata, che si è comunque in presenza di un discorso giornalistico con funzione prevalente di valutazione, tale da non doversi più richiedere, globalmente, la obiettività e la verità delle notizie riferite. “La fase” che è “di cronaca” in quanto riferisce dei fatti aventi un loro autonomo e compiuto significato, resta sottoposta alla regole delle cronaca. In caso contrario sarebbe sempre lecito diffamare una persona a patto di abbinare alle notizie lesive anche delle critiche. La stessa parte convenu
ta, del resto, astrattamente, condivide tale impostazione in quanto riferisce (nella memoria di replica alla pagina 4) che, com\’è pacifico in giurisprudenza, vi è “una ben chiara differenza” tra la “manifestazione di una opinione e la affermazione di un fatto”. Che poi l\’apparente confronto delle velocità, di cui alla trasmissione 2\\12\\2010, si riferisse invece all\’intera qualità prestazionale del prodotto Alfa Mito, risulta (come già accennato alla voce: condotta illecita, prima parte) dalle stesse parole del dott. F.: prendiamo l\’Alfa Romeo che è strategica …… l\’Alfa Romeo è il simbolo della sportività: abbiamo preso una piccola sportiva di cui si vanta molto il Gruppo Fiat, l\’abbiamo messa a confronto … insieme a due concorrenti …..”. Ora, mettere a confronto significa “considerare due o più cose insieme, valutando le somiglianze e le differenze che esistono tra di esse, il loro relativo valore” (così lo Zingarelli, Vocabolario della Lingua Italiana). Del resto, dallo stesso tenore letterale delle parole testualmente adottate, risulta che la parte convenuta (pag 4 della conclusionale) ha chiaramente ammesso che l\’idea del confronto tra autoveicoli era nata dalla constatazione …. del calo di vendite delle auto del Gruppo Fiat, … attribuibile, secondo gli esperti di settore, anche alla carenza di nuovi modelli innovativi. Dunque, per ammissione della stessa parte che lo contesta, non era la sola velocità a rilevare, ma la mancanza di validi modelli innovativi. Ora il modello è uno schema teorico che rappresenta gli elementi fondamentali (e dunque non una sola caratteristica quale è velocità) di una certa realtà. Ciò premesso, una trasmissione TV, e, per quanto interessa la presente causa, una puntata televisiva che trasmette fatti di cronaca di rilievo per il pubblico, quali sono quelli della capacità prestazionale di una vettura per confronto tra auto appartenenti a note case automobilistiche, può essere considerata lecita, solo se rispetta il limite della verità sostanziale delle notizie riportate, della continenza della forma espositiva, dell\’interesse pubblico alla diffusione dei fatti narrati (ex multis: Cass. Civ. 31\\03\\2006 n 7605; Cass. Civ. 11\\01\\2005 n 379). E\’ sufficiente che venga violato anche solo uno dei tre limiti sopra ricordati perché il diritto di cronaca (di per sé stesso, da intendere come libera manifestazione del pensiero, ex art. 21 Costituzione) venga meno, nel senso che, in caso di condotta diffamatoria, non è operante la scriminante (ex art. 51 c.p.) dell\’esercizio di una facoltà legittima del giornalista ed il fatto conserva i suoi caratteri di illiceità giuridica penale e\\o civile. Ora, nel caso di specie, l\’interesse pubblico alla narrazione dei fatti riferiti è fuori discussione, così, come, secondo quanto già sottolineato, anche in riferimento alla frase del sig. F., da parte attrice richiamata, “s\’è beccata tre secondi”, da un punto di vista strettamente formale, la continenza della forma deve essere considerata rispettata. Risulta invece violata la verità della notizia. Segnatamente, sulla verità della notizia, il Tribunale osserva quanto segue. Premesso che i singoli comportamenti contestati ai convenuti hanno riguardato la “rappresentazione di fatti” (inerenti, come già accennato, allo svolgimento e all\’esito di competizioni automobilistiche ed al contenuto delle notizie tecniche riportate da una autorevole rivista relativamente a vetture di diverse Case Produttrici), osserva il Tribunale che il diritto di cronaca, che pure è da intendere come una manifestazione essenziale del diritto (di rango costituzionale, ex art. 21 Cost.) della libertà di manifestazione del pensiero nella rappresentazione di un avvenimento, non può non trovare il suo limite dinanzi alla necessità di salvaguardare il diritto (ugualmente di rango costituzionale, ex art. 2 Cost.) di ogni soggetto giuridico alla propria reputazione. E, certo, la tutela dell\’onore non ha una dignità di secondo piano rispetto al diritto di libertà di cronaca, che trova un limite non solo nella legge penale (in riferimento all\’ipotesi della diffamazione, che riguarda tale bene nel suo profilo oggettivo), ma anche nel complesso dei diritti altrui, tra i quali è indubbiamente compreso quello del decoro e dignità di ogni singola persona. Nel caso di specie, anche a volere effettuare un bilanciamento del diritto personale di Fiat Group alla propria reputazione con quello della libera manifestazione del pensiero del giornalista F., non può certo essere affermata la prevalenza del secondo; così come anche, e soprattutto, non può essere affermato un interesse della opinione pubblica alla conoscenza di una notizia non vera; la verità deve infatti investire l\’intero contenuto informativo della comunicazione, in quanto solo il rigoroso rispetto della verità soddisfa l\’interesse sociale alla informazione, che non è configurabile in relazione a false notizie diffamatorie tanto da non consentire la operatività dell\’art. 51 cp (Cass. Pen. Sez. V 87/77154; Cass. Pen. Sez. V 91/87195). In conclusione, nella fattispecie in esame, la reputazione della Fiat Group, sub-brand Alfa Romeo, in riferimento alla vettura Alfa Mito, è risultata essere stata illecitamente compromessa, nel corso della trasmissione di Annozero, con una denigratoria notizia non veritiera, e, pertanto, l\’operatività della esimente in esame (ex art. 51 cp) non può che essere negata, con la conseguenza che il comportamento del sig. F. non ha perso il suo carattere di illiceità. Inoltre, secondo quanto già accennato, l\’indebito ed artificioso paragone tra la competizione simbolo della trasmissione e la gara tecnica di Quattroruote, ha in qualche modo contribuito ad accreditare agli occhi dei telespettatori la denigratoria informazione teletrasmessa rendendola verosimile, e, come tale ancora più pericolosa, perché maggiormente destinata a far presa sui soggetti destinatari della notizia, proprio in virtù di tale sua apparente veridicità. Già si è diffusamente argomentato circa il fatto che la negativa informazione teletrasmessa in Annozero era atta ad indurre nei telespettatori, in senso sfavorevole alla Alfa Mito, una percezione errata della capacità prestazionale della vettura Fiat, sub-brand Mito dell\’Alfa Romeo; la avvenuta diffusione di notizie prive della correlazione tra quanto è stato prospettato e quello che è realmente accaduto, non è risultata, dunque, idonea a soddisfare le imprescindibili esigenze di corretta conoscenza ed informazione dell\’opinione pubblica, che sole avrebbero giustificato la diffusione delle notizie sfavorevoli alla attrice. Conclusivamente, dunque, il comportamento del sig. F. è risultato illecito per la avvenuta violazione del principio del neminem laedere, ex art. 2043 c.c., in riferimento all\’art. 2 della Costituzione. Osserva ulteriormente il Tribunale, con autonoma e differente motivazione (svolta sempre in riferimento al principio della necessità del rispetto, da parte del giornalista, per non incorrere in un comportamento illecito, del canone della verità della notizia denigratoria comunque diffusa ), che, il pur fondamentale diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, scaturente dal disposto dell\’art. 21 della Costituzione, non può, oggi, in una moderna società democratica, che essere intrinsecamente inteso nella sua accezione più ampia, e cioè come diritto non solo “ad informare ” ma anche “ad essere informati”. In altre parole, il diritto di libera manifestazione del pensiero deve essere considerato valido non solo per chi direttamente lo diffonde, ma anche per chi direttamente lo riceve sotto forma di informazione. La estrinsecazione del pensiero di chi effettua comunicazioni può infatti influire sulla formazione del pensiero di chi “informazioni percepisce”, e, di conseguenza, sulle sue libere scelte, che, se alterate da non vere, denigratorie informazioni, possono risultare direttamente pregiudizievoli non solo per i destinatari della notizia, ma anche eventualmente per soggetti terzi, che da tale comportamento illecit
o risultino, ex art. 2043 c.c., direttamente pregiudicati. Segnatamente, per quanto qui interessa, osserva il Tribunale che al diritto di telecronaca deve essere attribuito, oltre all\’essenziale significato individuale di libera espressione del pensiero del giornalista. anche l\’altrettanto importante significato, di carattere sociale, di libera espressione del pensiero dei cittadini destinatari dei messaggi audiovisivi, in quanto titolari del diritto di vedere tutelata la libera formazione del loro pensiero, e – di conseguenza – la formazione di una loro opinione consapevole in riferimento a fatti di pubblica rilevanza; tutela che, certo, è raggiungibile soltanto quando le informazioni fornite sono vere. Per contro, quanto la distorta informazione, pregiudicando il diritto “di pensiero” degli ascoltatori, in quanto idonea ad agire in maniera anomala sul pensiero e a sviare così le scelte dei cittadini, causa un danno ingiusto anche ad eventuali soggetti terzi, questi ultimi, diventano titolari di un diritto risarcitorio, ex art. 2043 c.c., in riferimento all\’art. 21 della Costituzione. In altre parole, e, segnatamente riguardo alla problematiche in esame, il diritto di manifestare il proprio pensiero tramite una trasmissione televisiva, inteso, come già accennato, come irrinunciabile espressione del singolo giornalista, non può che riguardare anche “l\’altra faccia della stessa medaglia” e cioè il diritto, altrettanto irrinunciabile, di tutti i cittadini videoascoltatori, di poter formare liberamente (cioè senza l\’inquinamento di informazioni inesatte e\\o tendenziosamente non vere ) il proprio pensiero, per poterlo, a loro volta, liberamente manifestare, in ipotesi, per quanto qui interessa, anche attraverso una libera determinazione di acquisto di un certo tipo di autovettura, ove rispondente alle proprie inclinazioni ed esigenze personali; libertà di scelta che, se compromessa, può venire a ledere, ex art. 2043 c.c., anche il diritto della Casa Automobilistica produttrice di vendere i suoi prodotti secondo le regole della libera concorrenza e di non vedere compromessa la propria reputazione. Questo, in considerazione del fatto che la violazione del principio della libera manifestazione del pensiero, in riferimento ai soggetti destinatari di una denigratoria notizia teletrasmessa, costituisce un illecito plurioffensivo, che lede e\\o pone in pericolo non un solo bene, ma più beni diversi, e, segnatamente tanto l\’interesse dei cittadini ascoltatori a poter esprimere liberamente le proprie idee liberamente formate, quanto l\’eventuale interesse, in capo al soggetto denigrato, a non vedere pregiudicata la propria immagine commerciale e compromessa la possibilità di vendita sul mercato dei propri prodotti secondo le regole del mercato, tanto da patire un danno ex art. 2043 c.c.. Osserva, a questo punto, incidenter tantum, il Tribunale che, su tale tematica, della intrinseca correlazione tra il tipo di informazione ricevuta e la scelta di conseguenza effettuata, significativamente, negli ultimi anni, si è venuta ad affermare in maniera sempre più netta, nell\’ambito della giurisprudenza tanto di legittimità che di merito, in vari campi socialmente rilevanti (quali, a mero titolo di esempio, quello delle prestazioni sanitarie, della intermediazione finanziaria, delle procedure concorsuali…) la inscindibilità del diritto di chi fornisce e del diritto di chi riceve “informazioni”, mediante la affermazione del principio del consenso informato, e, dunque, del collegamento tra la “informazione” ed il “consenso – volontà”, visti come due aspetti di una medesima realtà. Si afferma in definitiva 1\’obbligo (del soggetto che trasmette informazioni) di mettere il proprio interlocutore (quale soggetto che riceve le notizie) concretamente in condizione, tramite una informazione veritiera, obiettiva ed esaustiva, di conoscere effettivamente la “realtà oggetto della comunicazione”, in quanto tale conoscenza è influente sulla formazione ed indi manifestazione del pensiero del ricevente, espresso mediante libere scelte, che, per contro, ove, alterate da false informazioni, possono risultare direttamente pregiudizievoli non solo dei diritti dei soggetti destinatari della notizia ma anche, eventualmente, di soggetti terzi, in quanto direttamente danneggiati dalle “distorte scelte dei primi”. E così, a mero titolo di esempio, in campo medico, è stato ritenuto l\’obbligo (del sanitario che informa) di mettere il paziente \\ cliente in condizione di conoscere la sua reale situazione clinica per poter valutare ogni rischio ed ogni alternativa onde poter compiere liberamente la scelta ritenuta più opportuna (potendo per contro una scelta distorta pregiudicare non solo il paziente, ma anche i suoi familiari); nell\’ambito bancario, si è parlato dei doveri dell\’intermediatore finanziario che informa di mettere il cliente in condizione di conoscere la situazione in modo veritiero e completo onde permettergli di fruire consapevolmente del servizio di investimento dei suoi risparmi; nell\’ambito di una proposta di concordato, si è parlato di consenso informato dei creditori, che ugualmente presuppone che le notizie fornite siano vere. In tutti i casi, la violazione dell\’obbligo di fornire ai soggetti della collettività notizie vere viene ritenuto comportamento illecito. Ora, tale principio generale non può che riguardare anche la diffusione di notizie teletrasmesse influenti su potenziali scelte commerciali degli ascoltatori. Osserva il Tribunale che, del resto, anche la Corte Europea dei Diritti dell\’Uomo, autorevolmente ricollegando in maniera inscindibile informazione (da parte di chi fornisce notizie) e consenso (da parte di chi riceve le notizie), premesso che la diffusione di informazioni giornalistiche gioca un ruolo fondamentale in una società democratica, ha evidenziato che al diritto del giornalista di comunicare fatti di interesse generale, corrisponde il diritto del pubblico di ricevere tali informazioni, ed, al proposito, ha ribadito il fondamentale principio del limite ” del rispetto della verità dei fatti esposti (Corte Europea dei Diritti dell\’Uomo, Sez. II, 17\\7\\2008 n 42211 in riferimento alla diffamazione a mezzo stampa). Ciò in quanto, secondo quanto già accennato, il diritto di ricevere informazioni veritiere è il presupposto necessario per potere liberamente manifestare il proprio pensiero e per poter effettuare libere scelte di carattere personale e\\o patrimoniale. Nel caso di specie, per contro, la verità della denigratoria notizia teletrasmessa è venuta a mancare, ostacolando la libera formazione del pensiero dei telespettatori e le loro possibili scelte consequenziali in riferimento tanto all\’acquisto di vetture Mito della Alfa Romeo, quanto al convincimento personale relativo al buon nome commerciale della Fiat Group, in quanto produttrice della Alfa Mito. Pertanto, anche sotto questo autonomo profilo, il comportamento del sig. F., deve essere considerato illecito, in quanto integrante, in danno della attorea società, una violazione del principio del neminem laedere, ex art. 2043 c.c., in riferimento allo stesso art. 21 della Costituzione. II\\ Evento dannoso: il sopra descritto comportamento illecito adottato dal sig. F. ha cagionato all\’attrice, come risulta dal contenuto letterale dei già più volte descritti messaggi denigratori, volti a gettare discredito, specificamente propagati su una rete televisiva nazionale in riferimento ad una Casa Automobilistica di rilevanza nazionale, nonché dalle valutazioni a livello tecnico compiute dagli esperti di Ufficio, un ingiusto pregiudizio, commerciale e di immagine, che il Tribunale ritiene apprezzabile (secondo quanto infra meglio specificato) tanto come danno patrimoniale (relativo ai pregiudizi economici conseguenti agli esborsi di denaro necessari per realizzare una campagna di controinformazione) quanto come danno non patrimoniale (relativo alla “sofferenza”, certo percepibile anche da una persona giuridica, conseguente alla lesione della reputazione). E\’ indubbio, infatti, secondo quanto già precisato, che le singole frasi già evi
denziate e l\’intero contesto della non veritiera informazione diffamatoria, pervenuti a circa 5 milioni di telespettatori attraverso una notizia negativa nei confronti della vettura Alfa Mito, hanno acquistato “valenza informativa” nei riguardi dei numerosi destinatari della comunicazione, ed hanno determinato, nei limiti di cui infra, una dissuasione dall\’acquisto di vetture Alfa Mito, nonché un pregiudizio di immagine per il sub-brand Alfa Mito, del family brand Alfa Romeo. Segue: evento dannoso, in riferimento ad una persona giuridica. Deve essere effettuata, a questo punto, in considerazione del fatto che la parte attrice è una società, una precisazione di carattere generale. Le persone giuridiche possono subire un danno non solo patrimoniale, ma anche non patrimoniale, e, dunque, sono legittimate ad agire per il ristoro di entrambi i pregiudizi di cui sopra. Ora, la nozione di danno patrimoniale riguarda il decremento economico patito da un soggetto. A sua volta, la nozione di danno non patrimoniale, di per sé stessa assai ampia, viene a comprendere tutto ciò che rappresenta un nocumento di carattere non direttamente monetizzabile. In particolare, per quanto qui interessa, può trattarsi di pregiudizi, che, se pure, alla stregua di tutti i danni non patrimoniali, presentano un carattere non strettamente materiale, tuttavia conseguono alla lesione della reputazione e\\o dell\’immagine, compromettendo la capacità di concorrenza sul mercato, che, come tale, può essere percepita e sofferta anche dalle persone giuridiche. La CTU, esauriente e motivata anche su questo punto, ricostruendo storicamente i fatti ed esprimendo una valutazione sui contenuti ed effetti di carattere tecnico, ha concluso affermando che l\’incompleta e parziale informazione fornita dal sig F., ha generato per il sub-brand Mito un danno di immagine che si è manifestato in un negativo cambiamento nella percezione dei clienti, pari all\’1,2% dei telespettatori. Osserva il Tribunale che tali diffamatorie notizie hanno determinato per l\’attrice un pregiudizio apprezzabile nei modi e nei limiti di seguito specificati in punto ” quantum debeatur”. C\’è stato infatti, per effetto delle non veritiere notizie denigratorie sopra riportate, un economicamente dannoso (ulteriore rispetto a quello già in atto) calo delle vendite che, nella misura indicata dai CTU (quantificabile nei termini di cui infra alla voce danno patrimoniale), è risultato causalmente ed autonomamente addebitabile alla trasmissione già più volte citata; così come c\’è stata la compromissione di carattere non patrimoniale dell\’immagine dell\’Alfa Mito del Gruppo Fiat. Segnatamente, quanto a quest\’ultimo danno avente carattere non patrimoniale, ex art. 2059 c.c., è risultato che il fatto lesivo ha inciso, creando un danno ingiusto, in una situazione giuridica equivalente a diritti fondamentali della persona (Cass. 4\\6\\2007 n 12929; Cass 10 maggio 2001 n 6507), riconducibile alla Fiat Group in quanto soggetto giuridico del quale l\’Alfa Romeo, sub-brand Alfa Mito, fa parte. Conclusivamente, l\’attrice ha fornito la prova della sussistenza di un evento dannoso. III\\ Esistenza di un rapporto causale tra la commissione del fatto illecito del sig. F. e l\’evento dannoso. In base a varie ed autonome “angolazioni”, risulta accertata in causa la esistenza di un rapporto causale tra il comportamento illecito del sig. F. ed il danno; in particolare discendendo gli effetti negativi (in causa accertati) “per la Alfa Mito”, quali dirette conseguenze, con preponderanza delle probabilità (secondo il criterio del nesso causale civilistico) dalle sopra descritte molteplici espressioni del comportamento illecito del giornalista (ex art. 2043 c.c.), che, con il suo agire, ha posto in essere un fattore causale del risultato. Deve essere, a questo punto, peraltro, effettuata una precisazione. E\’ dato pacifico in causa, in quanto contenuto nella trasmissione Annozero per cui è causa e non contestato da alcuna delle parti (anzi, quanto ai convenuti, esplicitamente richiamato ancora in comparsa conclusionale alla pagina 4), che all\’epoca del 2\\12\\2010 era in atto un fenomeno di calo delle vendite delle auto del Gruppo Fiat in Europa; parte attrice, senza affatto specificamente disconoscere tale pacifico dato, nel suo ricorso ha, peraltro, sia pure sinteticamente ma sufficientemente, allegato di avere autonomamente subito danni, patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti alla lesione della sua reputazione commerciale effettuata in Annozero del 2012, facendo esplicito riferimento (cfr. pag 7 dell\’atto introduttivo) alla perdita di considerazione non solo dei telespettatori ma anche dei consumatori, e, dunque, alla autonoma attribuibilità causale di tale pregiudizio economico e di immagine, al comportamento illecito delle controparte. A fronte di tale situazione, è stata demandata agli esperti di Ufficio una valutazione in ordine alla possibilità di tecnicamente ravvisare la eventuale autonoma incidenza causale “sul fenomeno” in atto “di calo delle vendite” del contenuto della trasmissione di Annozero, nel senso di avere causalmente aggravato l\’evento finale di negativa influenza sulle vendite e sull\’immagine. La risposta è stata positiva, e, come tale viene recepita dal Tribunale. Per stabilire la sussistenza del nesso causale tra fatto dannoso ed evento danno (il cui accertamento costituisce una valutazione di merito) il giudice deve infatti valutare, in concreto, tutti gli elementi della fattispecie al fine di stabilire se il fatto sia concretamente ed oggettivamente idoneo a produrre l\’evento (Cass. Civ. 98\\9037). Le invero non concordanti affermazioni critiche di parte convenuta (l\’essere, da un canto, quale dato acquisito e pacifico in causa, in atto un andamento negativo delle vendite auto Fiat, e l\’essere, dall\’altro canto, stata ammessa una CTU avente carattere anche esplorativo, in quanto volta a valutare la sussistenza o meno di un “nesso causale o autonomamente concausale” tra tale fenomeno di calo delle vendite e la condotta diffamatoria di essi convenuti, quantificando altresì l\’incidenza patrimoniale di tale pregiudizio in termini di costi di una campagna di controinformazione) risultano dunque prive di pregio, e, come tali devono essere rigettate. Le regole per ritenere sussistente, concorrente, insussistente o interrotto il nesso causale tra un certo fenomeno e un evento dannoso, in assenza di altre disposizioni normative, risultano, infatti, anche nel caso di specie, quelle fissate dagli artt. 40 e 41 c.p. A loro volta, il rischio o il pericolo, considerati dalla ratio dello specifico paradigma normativo dell\’art. 2043 c.c., ai fini dell\’allocazione del costo del danno, appaiono idonei a ulteriormente sorreggere la motivazione di accertamento della causalità di fatto, quali categorie di supporto alle precise allegazioni, in punto “an” (l\’essersi prodotto in capo ad essa Fiat un pregiudizio presso il potenziale pubblico dei consumatori) ed in punto “quantum debeatur” (dover sopportare essa attrice apprezzabili esborsi per attuare una campagna di controinformazione) formulate dalla parte attrice circa la sussistenza dell\’illecito civile. In altre parole, premesso che ciò che muta sostanzialmente tra il processo penale e quello civile è la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio” (cfr. Cass. Pen. S.U. 11 settembre 2002, n. 30328, Franzese), mentre nel secondo vige la regola della preponderanza dell\’evidenza o “del più probabile che non”, stante la diversità dei valori in gioco nel processo penale tra accusa e difesa, e l\’equivalenza di quelli in gioco nel processo civile tra le due parti contendenti (in questo senso vedansi: Cass. Civ. 5.9.2006, n. 19047; Cass. 4.3.2004, n. 4400; Cass. 21.1.2000 n. 632) non può che essere ravvisato un nesso di causalità tra il fatto attribuibile alla sfera giuridica del convenuto e la lesione di interessi giuridicamente protetti della attrice, per essere positivamente risultato che l\’ulteriore decremento delle vendite “Alfa Mito” era autonomamente ricollegabile
alle denigratorie informazioni 2\\12\\2012. Ravvisata dunque l\’esistenza di un collegamento causale tra l\’illecita informazione lesiva della attorea reputazione ed il discredito conseguito alla attrice stessa, tale da ingenerare una presunzione di minore “valenza tecnica”, rispetto alla concorrenza, della “vettura Alfa Mito della Fiat” e da connotare, presso l\’assai rilevante numero di spettatori della puntata di Annozero, come potenzialmente inadeguati eventuali acquisti di autovetture di tale modello, risulta dimostrato come conseguente all\’illecito comportamento del sig. F. un fenomeno di inversione del trend delle immatricolazioni. Il tutto, con inevitabile perturbazione dei rapporti economici dell\’attrice, e una “perdita” di tipo analogo a quella indicata dall\’art 1223 cod. civ, che contempla la diminuzione o la privazione di un valore del soggetto e del suo patrimonio a cui il risarcimento deve essere commisurato (Cass. 20120/2009; 18316/2007; 6507V2001) nonché un possibile pregiudizio anche di carattere non patrimoniale (Cass. Civ. 24\\05\\2010n 12626). In particolare, la CTU collegiale, valutativa e percipiente insieme, ha permesso di accertare che, a causa della diffusione delle non veritiere notizie denigratorie della trasmissione 2\\12\\2010 di Annozero, si è prodotto, in capo all\’attrice, un danno economico, peraltro non relativo all\’intera Fiat, ma con esclusivo riferimento al marchio Alfa Romeo, sub-brand Mito, da quantificare, mediante la applicazione dei rigorosi criteri scientifico-economici illustrati nell\’elaborato peritale, che il Tribunale fa propri anche su questo punto, in riferimento al costo di una campagna pubblicitaria idonea a contrastare i pregiudizievoli effetti conseguiti alla ingiusta diffamazione. Sul punto, hanno tecnicamente illustrato i CTU, motivatamente argomentando e replicando, ancora nella risposta alle osservazioni delle parti, alle rispettive, diverse argomentazioni dei Consulenti Tecnici delle parti contrapposte, che l\’esborso di denaro (costituente danno patrimoniale) doveva essere sufficiente a finanziare una efficace contro-comunicazione, in grado, a parità di media utilizzati, di: 1. coprire un target di circa 5.100.000 spettatori, pari al 20% di share; 2. essere ricordata da circa l\’11% di spettatori (pari a circa 563.750 su 5.109.000 spettatori-target) a distanza nel tempo (almeno 5 mesi); 3. modificare le percezioni (da negative a positive) in misura pari all\’ 1,2% (pari a circa 60.300 su 5.109.000 spettatori-target). Il tutto, con un esborso di denaro da quantificare nella misura di euro 1,75 milioni. Gli esperti del giudice, nel loro puntuale e dettagliato elaborato hanno inoltre permesso di accertare una serie di presupposti fattuali “certi” collegati alle logiche ed ai meccanismi ” di mercato”, che, unitamente all\’oggettivo contenuto denigratorio delle sopra descritte informazioni trasmesse dal sig. F., consentono, ad avviso del Tribunale, di individuare anche un danno non patrimoniale, a sua volta corrispondente alla sofferenza per la perdita d\’immagine conseguente alla lesione dell\’onore della attrice. In conclusione, nei confronti del sig. F., l\’attrice ha fornito, ex art. 2043 c.c. la prova di tutti i fatti costitutivi della sua domanda, che, pertanto, in ordine “all\’an debeatur” non può che essere accolta. Deve peraltro, a questo punto, essere escluso, a differenza di quanto allegato dalla attrice ed in conformità con quanto invece sostenuto dalla parte convenuta, che la negativa presentazione dell\’auto Alfa Mito, “inveritieramente” presentata come “perdente” in rapporto alle vetture aventi caratteri di sportività appartenenti alle altre due Case Automobilistiche, abbia trasmesso un giudizio di inadeguatezza a tutti i prodotti della intera Casa Automobilistica Fiat spa, nei confronti della quale, pure, nella prima parte della trasmissione 2 dicembre 2010 di Annozero, era stata formulata una generale forte critica, in riferimento alla politica aziendale, presentata come ” riduttiva” e quindi, secondo la tesi di parte attrice, come tale da dare luogo, in via generale, a “prodotti” più scadenti e meno tecnologicamente innovativi rispetto a quelli della concorrenza. E\’ risultato, infatti, attraverso la seria ed ampia “indagine a campione” rigorosamente e scientificamente condotta dai CTU, che, in conseguenza dei distorti messaggi della trasmissione 2\\12\\2010, il cambiamento, in negativo, nelle percezioni dei “telespettatori- consumatori”, era riferibile unicamente alla vettura Mito dell\’Alfa Romeo e non all\’intero Gruppo Fiat. Sulla scorta delle condivisibili ed esaurienti osservazioni degli esperti di Ufficio, ritiene, dunque, il Tribunale che debba essere escluso che la “rappresentazione” in negativo, nell\’ambito della trasmissione Annozero, di “una sola autovettura” della gamma produttiva della attorea casa automobilistica, pur inserita nell\’ambito di un ampio contesto critico della politica aziendale Fiat, abbia significato comunicare notizie negative su tutta la gamma produttiva del Gruppo Fiat, e cioè in definitiva “trasmettere” un indice negativo di qualità di tutta la spa FIAT Group. La cornice pur fortemente negativa – ma riflettente unicamente la lettura soggettiva ed individuale di una certa realtà – in cui viene trasmessa una non vera notizia denigratoria, non può, infatti, acquistare, di riflesso, valenza denigratoria autonoma e neppure può amplificare gli effetti dannosi del pur illecito, successivo comportamento di diffusione di singole, non vere notizie lesive. Tutto ciò premesso e considerato, il Tribunale ritiene utile, a questo punto, in considerazione delle osservazioni critiche ancora svolte nelle difese finali, ai fini della migliore comprensione delle problematiche trattate e delle soluzioni adottate, riportare direttamente, le argomentazioni e le sintetiche valutazioni conclusive, interamente recepite dall\’ Ufficio, fornite dai CTU, in riferimento ai vari quesiti dal G.I proposti in materia economica, nell\’ambito della già più volte richiamata doppia consulenza tecnica di ufficio. Ciò al fine di fornire un ulteriore quadro del corretto e completo sviluppo del ragionamento logico-scientifico adottato dai CTU e della coerenza delle loro conclusioni. E così, in particolare, in risposta ai vari quesiti proposti dal GI, hanno affermato i CTU: 1. quesito 1: date le analisi e le considerazioni sviluppate nel paragrafo 3.1, a parere dei CTU, il test teletrasmesso da Annozero non può essere ritenuto tecnicamente valido per confrontare differenti vetture per la mancanza di sistemi cronometrici necessari per stilare una classifica ed anche in considerazione della mancata indicazione dei principali dati tecnici delle stesse. 2 quesito 2: per i CTU, il concetto di sportività non può limitarsi esclusivamente alla velocità espressa in termini di “tempi di percorrenza su pista”, ma deve riferirsi anche ad una più vasta gamma di parametri quali quelli, ad esempio, indicati in tabella 7 del paragrafo 3.2. 3 quesito 3: la metodologia seguita dalla rivista Quattroruote è teoricamente applicabile anche su pista bagnata artificialmente, anche se attualmente essa viene limitata a problemi specifici (verifica dei sistemi di controllo su bagnato) o manovre particolari. 4 quesito 4: è opinione dei CTU che il disinserimento dei sistemi di controllo su Alfa MiTo o, al contrario, il loro inserimento sulle vetture Mini Cooper S e Citroen DS3 avrebbe certamente modificato gli esiti della gara e i risultati cronometrici di Quattroruote. Basandosi sui riscontri cronometrici nella prove effettuate sulla pista di Varano de\’ Melegari dal CTP di parte attrice (in quanto, osserva il Tribunale, dai CTU ritenuti tecnicamente validi indipendentemente dalla loro provenienza), i CTU ritengono quindi che la presenza del sistema di controllo, non disinseribile su Alfa MiTo, contrariamente a Mini e Citroen, abbia penalizzato le prestazioni della MiTo rispetto alle vetture concorrenti. Alla luce della loro esperienza ed in base all\’esperienza di collaudatori professionisti interpellati, i CTU ritengono attendibili e coerenti i risultati ottenut
i in tali prove. 5 quesito 5: i giudizi negativi, in termini di minor velocità della vettura Alfa Romeo MiTo, così come espressi durante la trasmissione Annozero hanno influito negativamente sull\’immagine di detta autovettura poiché l\’informazione veicolata nel corso della trasmissione è incompleta e parziale e quindi atta a indurre nel telespettatore medio una percezione errata del confronto tra le autovetture. L\’informazione ha generato un danno d\’immagine per l\’Alfa Romeo MiTo che si è manifestato in un cambiamento nella percezione dei clienti, pari all\’1,2% dei telespettatori, coerente con l\’inversione nel trend di risultati in termini di minori immatricolazioni. 6 quesito 6: non vi sono elementi che facciano ritenere che il contenuto tecnico della trasmissione Annozero sia stato idoneo a determinare una perdita d\’immagine di una Casa Automobilistica Produttrice come il Gruppo Fiat, se non nei limiti del danno sofferto dal marchio Alfa Romeo MiTo. 7 quesito 7: non vi sono riscontri per ritenere che l\’Alfa Romeno e la Fiat Auto per estensione abbiano sofferto una perdita significativa di immagine, se non nei limiti del danno sofferto dal marchio Alfa Romeo MiTo. 8 quesito 8: per la ritenuta idoneità alla lesione di immagine, i CTU individuano quale valore economico coinvolto un importo pari a Euro 1,75 milioni. Conclusivamente deve essere affermata la responsabilità del sig. F., nell\’ambito e nei limiti, rispettivamente, per i danni patrimoniali e per i danni non patrimoniali, di seguito illustrati alle rispettive voci trattate in punto quantum debeatur. B \\ Posizione del sig. M. S.. A parere del Tribunale, parte attrice non ha fornito la piena prova di un illecito a carattere diffamatorio in capo al sig. M. S.. In particolare, ritiene il Tribunale che non possa essere mosso al sig. S. alcun serio e specifico addebito, né, direttamente, nella sua richiamata qualità di conduttore, in funzione delle dichiarazioni e\\o comportamenti allo stesso personalmente attribuibili, e, neppure, indirettamente, quale compartecipe della condotta del sig. F.. A livello di comportamento precedente alla trasmissione, infatti, il sig S. è risultato estraneo alla organizzazione della gara di Annozero e a qualsiasi diretta partecipazione nell\’ambito della stessa competizione. Il sig. S., a differenza del sig. F., nell\’ambito della trasmissione, non si è trovato, dunque, neppure nella condizione di poter trasmettere ai telespettatori una serie di impressioni ed emozioni del tutto soggettive in riferimento alla competizione di cui sopra, artatamente prospettandole come notizie tecnicamente valide. Inoltre, il sig. S., a differenza del sig. F., non si è mai attribuito, né risulta che alcuno gli abbia attribuito la qualifica di “conoscitore di autoveicoli”. Di conseguenza, a livello di nesso psichico in riferimento all\’ipotesi di illecito diffamatorio, se può essere ritenuto verosimilmente esistente in capo al sig. S. il momento volitivo, per essersi lo stesso avvalso di un esperto, pur contrattualmente legato a RAI, ma notoriamente “avverso” al sistema Fiat, omettendo di compiere, con la dovuta prudenza, la doverosa valutazione della adeguatezza delle sue capacità rispetto al compito affidatogli, non risulta, invece, pienamente dimostrato l\’altro “componente essenziale” dell\’illecito inerente al momento conoscitivo, in riferimento alla acquisita consapevolezza “ex ante” da parte del conduttore, sig. S., che, nella trasmissione 2\\12\\2010, il sig. F., con il suo complessivo comportamento, avrebbe finito per divulgare notizie infondate. lesive di diritti soggettivi altrui. Quanto alle parole direttamente pronunciate dal giornalista nell\’ambito della puntata 2\\12\\2010 di Annozero, appare, dallo stesso filmato audiovisivo (di cui al già citato doc n 2 di parte attrice) riproducente la trasmissione oggetto di causa, che il sig. S. (rivolgendosi al sig. F.) si è limitato a dire: ” questo test che hai fatto tu no? Hai messo a confronto che cosa?”; indi (rivolgendosi a all\’ing. C.), in riferimento al cartello della prova di Quattroruote, ha affermato: “è un test fatto da Quattroruote, C.”; ed indi ha affermato: “allora la competitività, abbiate pazienza, se non si fa un cavolo di modello che vende saranno gli operai?”… “che facciamo? Andiamo a cambiare l\’organizzazione li mettiamo sopra e sotto, non li facciano più dormire la notte?”… “se la macchina non tira, il malato è morto”… Ora l\’esame delle frasi sopra elencate, per la loro frammentarietà ed incompiutezza, ad avviso del Tribunale, non consente di ravvisare, in capo al dott. S., la avvenuta diretta comunicazione di specifici fatti denigratori non veritieri. E\’ stata indubbiamente impiegata, dal conduttore, una modalità di espressione assai colorita, forse anche mista ad una certa dose di esagerazione, ma tutto si è risolto in un rapido e verosimilmente estemporaneo intercalare negli altrui dialoghi, senza che sia stata trasmessa, dal giornalista ai destinatari dei messaggi, alcuna specifica e compiuta notizia non vera. In definitiva, l\’esame letterale ed il senso logico delle espressioni e dei comportamenti del sig. S., consentono di ritenere che, nel corso della trasmissione per cui è causa, siano state manifestate dal giornalista, mediante una serie di flash, unicamente delle accese sottolineature e\\o impressioni personali a commento delle affermazioni di tutte le altre parti, certamente, di per sé stesse, “del tutto ostili al sistema Fiat”, ma in concreto prive di un compiuto autonomo contenuto “informativo\’\’\’ denigratorio atto a fare presa sui telespettatori, quanto meno per la loro assoluta genericità. Nel contesto sopra descritto, anche l\’espressione più specifica adoperata dal sig. S., da parte attrice esplicitamente evidenziata come illecita, che di per sé stessa parrebbe riportare una “notizia” non veritiera: “è un test fatto da Quattroruote”, risulta certamente suggestiva per avvalorare, nel confronto tra una Alfa Romeo Mito, una Mini ed una Citroen, la sovrapponibilità del test di Annozero con quello di Quattroruote, ma, ad avviso del Tribunale, è troppo generica per acquistare il valore di una vera e propria informazione diffamatoria. In tale situazione, la avvenuta proiezione del filmato della gara di Annozero, nell\’ambito della trasmissione 2\\12\\2010 condotta dal sig. S., pur unita alla verosimilmente volontaria decisione di mandare in onda un servizio realizzato da altro giornalista, a sua volta ideologicamente contrario alla politica aziendale Fiat, al ripetuto – concitato inserirsi nei discorsi altrui, all\’incalzare di domande anche provocatorie, a giudizio del Tribunale, non risultano elementi sufficienti ad integrare un comportamento illecito, ex art. 2043 c.c., che impone un riferimento a specifici fatti oggettivamente idonei a produrre l\’evento dannoso. Considerato che il conduttore di una trasmissione televisiva è colui che la presenta e la conduce, dirigendo altresì lo svolgimento dello spettacolo, nella fattispecie, secondo quanto già illustrato, basato sulla rappresentazione di problematiche e fatti di attualità, osserva il Tribunale che l\’attrice non ha raggiunto la piena prova, dalla quale in base al disposto dell\’art. 2043 c.c., era gravata, che il sig. S. abbia posto in essere una specifica condotta illecita foriera di danni, in quanto volta a minare, tramite la diffusione – diretta o in concorso – di notizie non veritiere, il giudizio e la considerazione dei telespettatori in riferimento al “valore tecnico-pratico” della vettura Alfa Mito, e, di conseguenza, dannosamente sviare le loro possibili scelte di acquisto.” Nella trasmissione in esame, infatti, il sig. S. ha assunto essenzialmente la veste di colui che coordinava un dibattito, e, conducendo una trasmissione (nella quale, nell\’ambito riservato ai dibattiti, hanno partecipato più personaggi, tra i quali, alcuni – quali gli onorevoli C. e R. – assai noti nel mondo politico, e, come tali adusi a “prendere spazio” nelle discussioni) di intrattenimento con il pubblico, è apparso avere “in mente” essenzialmente una “s
caletta” del programma e non il dettaglio del programma vero e proprio, che, del resto, di norma, è preparato dal regista (qualità, quest\’ultima, che parte attrice non ha neppure allegato sussistere in capo al sig. S. unitamente a quella di m conduttore, e, che, dunque, in mancanza di diversa prova sul punto, non può essere ritenuta sussistente in capo al medesimo giornalista televisivo). Allo stesso modo, non può, d\’altra parte, essere ritenuto che la valenza denigratoria della frasi e degli atteggiamenti del sig. F. si sia automaticamente estesa anche alla persona del sig S., il quale ultimo, si è limitato al massimo a “fare da eco” al primo, mediante singoli stralci di parole e frasi tanto veementi quanto generiche, senza che sia stata raggiunta la piena prova – in capo allo stesso conduttore – della effettiva acquisita conoscenza della loro non valenza tecnica, e, conseguentemente della loro tendenziosa non rispondenza al vero. Anzi, segnatamente, la dizione “fuori campo” (rivolta al sig. F., dopo che quest\’ultimo, venendo a parlare dell\’Alfa Romeo, simbolo di sportività, e, poi della vettura Mito, a proposito della “gara” realizzata con soggetti definiti “suoi amici” del mensile Top Gear-, aveva introdotto l\’argomento sulla qualità, ricerca, passione e marchi Fiat) pronunciata dal sig. S. e chiaramente percepita nella trasmissione oggetto di causa: ” torniamo sulla Fiat sennò dopo faccio fatica”, risulta, di per sé stessa, indicativa, ad avviso del Tribunale, di una certa improvvisazione dei dialoghi, e, come tale, in assenza di altri elementi e di specifiche allegazioni di segno contrario ad opera della attrice, ad avviso del Tribunale, consente, anche sotto questo ulteriore profilo, di non ritenere raggiunta la prova che, in capo al sig. S., vi fosse una piena consapevolezza ” ex ante” delle parole, dei metodi e dei fini denigratori del sig. F., in riferimento alla vettura Alfa Mito della Fiat. Conclusivamente, deve esser escluso che parte attrice, che pure ne era gravata ai sensi dell\’art. 2697 c.c., abbia fornito la piena prova di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana di cui all\’art. 2043 c.c., sia sotto il profilo che il sig. M. S. abbia posto in essere, in danno della Fiat Group, una autonoma non veritiera attività “informativa” di denigrazione della vettura Alfa Mito e sia sotto il profilo che il sig. S. M. abbia realizzato una attività di sostegno contributivo al sopra descritto comportamento illecito del sig. F.. S. M. deve dunque essere assolto da ogni domanda nei suoi confronti proposta. C\\ Posizione della spa RAI, Radiotelevisione Italiana. Deve essere affermata la responsabilità della spa RAI. Come già sopra accennato, infatti, mentre, nei confronti dei sigg.ri S. e F., era onere di parte attrice dimostrare tutti gli elementi di cui all\’art. 2043 c.c., per contro, nei confronti della spa RAI, una volta accertato l\’illecito del sig. F., è risultato applicabile il regime della “responsabilità per fatto altrui” di cui all\’art. 2049 c.c., che, essendo fondato sulla “ratio” di accollare il rischio delle attività dei dipendenti ai soggetti che di quelle attività si avvalgono predisponendo altresì la organizzazione, sostanzialmente prevede una sorta di responsabilità oggettiva. In base alla ratio sopra enunciata, per affermare la responsabilità ex art. 2049 c.c. della spa RAI, sarebbe stato, dunque, sufficiente un rapporto di occasionalità necessaria, nel senso che l\’affidamento – al sig. F. – dell\’incombenza svolta (in concreto consistente in un attivo intervento del giornalista nella realizzazione e diffusione televisiva del dibattito\\servizio, in generale, sulla Fiat come Azienda ed, in particolare, sul confronto di una vettura sportiva “di punta” prodotta dalla medesima Casa Automobilistica con vetture similari appartenenti alla concorrenza) avesse determinato (come in concreto la trasmissione 2\\12\\2010 ha determinato) una situazione tale da rendere possibili tanto il fatto illecito quanto l\’evento dannoso (Cass. Civ. 02\\4951) posti in essere dal “commesso dipendente”. Osserva a questo punto il Tribunale, per completezza espositiva e con autonoma motivazione, che, peraltro, una parte della giurisprudenza, ritenendo, comunque non applicabile, per analogia, all\’emittente televisiva, il regime di responsabilità previsto dalla legge 8 febbraio 1948 n 47, per inquadrare la responsabilità “indiretta ” del datore di lavoro, ricorre al concetto di colpa (in eligendo e\\o in vigilando) presunta (iuris et de iure), consentendo quindi, per quanto qui interessa, di arrivare anche ad escludere la responsabilità in capo al concessionario televisivo nel caso che risulti dimostrato che le profferite affermazioni offensive del “lavoratore contrattualmente legato” sono del tutto impreviste ed imprevedibili. Peraltro, la Rai, neppure sotto questo profilo ha fornito alcuna dimostrazione, e, del resto, non ha prospettato alcuna allegazione né per escludere la sua possibilità di esercizio di un efficace controllo preventivo sul contenuto della trasmissione 2\\12\\2010, e, neppure, per negare che la regia dello spettacolo di Annozero rientrasse nella sua sfera dispositiva e\\o per sostenere, comunque, che le singole dichiarazioni a contenuto diffamatorio impiegate dal sig. F. fossero del tutto estemporanee e totalmente estranee alla linea e alla regole indicate da essa emittente nella sua funzione di regista, intesa come coordinamento, impostazione e risultato. Anzi, al contrario, è dato pacifico in causa che una parte della trasmissione, e, segnatamente, il servizio 2\\12\\2010 di Annozero relativo alla “competizione tra le vetture Alfa Mito, Mini Cooper e Citroen DS3” era stato registrato in precedenza. Inoltre, la periodicità della trasmissione Annozero, il suo “taglio di denuncia” e la sua impostazione stabile hanno integrato, di per sé stessi, un insieme di circostanze che si traducono, da sole, in una serie di indizi gravi precisi e concordanti per ritenere dimostrata la accettazione, da parte della spa RAI, nella sua qualità di datore di lavoro, del rischio dell\’illecito commesso dal sig. F. nella puntata di RAIDUE del dicembre 2010, assumendolo, comunque, come “rischio di impresa” di essa società emittente. Dunque, la spa RAI risponde dell\’illecito del sig. F. per il solo fatto di avere messo a disposizione del giornalista, nell\’ambito della tipologia dell\’attività per la quale egli era stato assunto, i suoi mezzi di organizzazione e di diffusione, conservando quale datrice di lavoro, la potestà di dettare regole di comportamento e di adottare le concrete decisioni circa i modi di svolgimento della prestazione, ed, indubbiamente, traendone indubbio profitto sotto il profilo di maggiore “audience”. In altre parole, proprio in funzione della impostazione spesso polemica, conflittuale ed, a tratti, tagliente della già più volte ricordata trasmissione per cui è causa, realizzata anche mediante interviste ed inserti riflettenti “situazioni di denuncia di realtà problematiche, o, comunque, prospettate come tali”, la spa RAI ha ottenuto un particolarmente intenso richiamo per il pubblico, attestato dai dati numerici “di grande ascolto” sopra riferiti, permettendo e\\o comunque non doverosamente impedendo, nella trasmissione di attualità politica e sociale di Annozero per cui è causa, l\’inserimento e la diffusione di notizie diffamatorie, provenienti da una persona, quale è il sig. F., nota per la sua “abilmente appassionata” vivacità verbale, nonché mancanza di remore nella esposizione, in qualche modo, “utilizzandolo” anche allo scopo di capitalizzarne l\’innegabile attrattiva in termini di richiamo sul pubblico.” Conclusivamente, deve essere affermata la responsabilità della spa RAI, in base al disposto di cui all\’art. 2049 c.c., in solido con il sig. F. (ex art. 2055 c.c.). In definitiva, considerati tutti gli elementi istruttori di cui sopra, nonché i dati acquisiti mediante la CTU valutativa e percipiente insieme, mentre non risulta provata la responsabilità del sig. S. che deve pertanto essere assolto, risulta inv
ece dimostrata la responsabilità tanto del convenuto F., quanto della spa RAI, e, pertanto, deve essere pronunciata la condanna solidale di entrambi i convenuti sig C. F. e spa RAI a risarcire a Fiat Group – in quanto comprensiva del sub brand Alfa Romeo, a cui appartiene la vettura Alfa Mito – i danni tutti alla stessa derivati. Non sussiste, infatti, a differenza di quanto affermato dalla convenuta, un concorso colposo, ex art. 1227 c.c., della danneggiata Fiat Group (per essere, la società attrice, stata in precedenza informata che la puntata 2\\12\\2010 avrebbe trattato dei problemi Fiat; per non avere, la medesima società, nella persona del sig. M., quale amministratore delegato della spa Fiat Group, o altro autorevole esponente, accettato il pur reiterato invito ad intervenire nella trasmissione del 2\\12\\2010 di Annozero, al fine di poter eventualmente interloquire in difesa della vettura Alfa Mito; per non avere infine predisposto un testo di “replica” in seguito alla trasmissione). Nessuno, e quindi neppure l\’attorea Casa Automobilistica, nella persona del suo amministratore delegato, dott. S. M., o altro rappresentante, può essere, infatti, ritenuto obbligato a partecipare ad una trasmissione televisiva, che pure in qualche modo tratta della attività lavorativa e produttiva della Azienda nella quale egli occupa posizione di rilievo, al fine di “difendere il suo prodotto denigrato”. Allo stesso modo, nessuno è obbligato a predisporre, in prosieguo di tempo, un testo di replica da “affidare al suo diffamatore” per “correggere una notizia informativa” (dal medesimo teletrasmessa), che ritiene lesiva dell\’ immagine di un suo prodotto e del proprio onore; così come infine nessuno è obbligato a prospettare al soggetto che lo ha denigrato, una propria versione dei fatti, affidandone, direttamente o indirettamente, la diffusione al suo “diffamatore”. A prescindere dalla considerazione di carattere generale che il contraddittorio ha significato solo in “campo neutro”, e che tale non è il “campo” (nel caso di specie la trasmissione televisiva di Annozero) in cui “opera” il soggetto “denigratore”, è se mai l\’offensore che deve attivarsi a rettificare, e non invece l\’offeso che, per non diventare corresponsabile, deve attivarsi per replicare nei confronti di chi, con il suo illecito comportamento, gli ha arrecato un pregiudizio. La condanna risarcitoria dei già ricordati convenuti deve, pertanto, riguardare l\’intero danno (inerente il sub-brand Alfa Mito) subito da Fiat Group, dovendosi invece escludere che il risarcimento possa essere percentualmente diminuito in funzione di una asserita, ma in realtà inesistente, “colpa del creditore” (ex art. 1227 c.c.). Tutto ciò premesso e rilevato in ordine all\’an debeatur, deve ora essere affrontato il problema del quantum debeatur, evidenziando che, in riferimento alla esistenza e quantificazione dei pregiudizi derivati dall\’illecito, l\’attrice ha formalmente richiesto il risarcimento dei danni tanto \\1\\ patrimoniali, quanto non patrimoniali; pretese tutte che, certo, rientrano nella natura bipolare del sistema risarcitono vigente. 1. DANNO PATRIMONIALE La richiesta di un danno patrimoniale, così come formalmente prospettato dalla attrice, secondo quanto già accennato, deve essere accolta, peraltro nei soli limiti di cui infra. A fronte delle argomentazioni ed osservazioni critiche ancora sviluppate dalle parti nelle difese finali deve essere innanzitutto ripresa una precisazione già effettuata in sede di esame preliminare delle argomentazioni critiche dalle parti svolte nelle difese finali. All\’udienza dei 21\\03\\2011, in sede di formulazione definitiva dei quesiti sottoposti agli accertamenti tecnici e valutazioni degli Esperti di Ufficio, alle luce delle argomentazioni svolte dai Difensori, al punto 5 è stata eliminata la valutazione circa l\’influenza sulle vendite dell\’auto Mito, precisando che la domanda era volta alla acquisizione di dati tecnici funzionali a poter valutare la sussistenza o meno dei presupposti dei danni non patrimoniali all\’immagine della società; al punto 6 è stata, invece, sostituita la dizione ” avere influenza sulla perdita di immagine” con quella ” a determinare o meno una perdita di immagine”. In definitiva, è stato chiesto ai CTU di tecnicamente accertare e valutare, alla luce dei criteri di oggettiva valenza scientifica, se le notizie negative per Fiat comunicate ai telespettatori sulla vettura Alfa Mito avessero o meno influito negativamente sull\’immagine della Casa Produttrice, con esclusione della valutazione in termini quantitativi sull\’andamento delle vendite (lucro cessante), ma mantenendo il quesito di quantificare “la portata” del fenomeno denigratorio negli altri suoi profili compresi nella materia oggetto di causa. La scelta istruttoria è stata motivata dal fatto che parte Fiat, quanto alle vendite auto, pur in presenza del pacifico dato del trend negativo delle vendite, non aveva comunque introdotto in causa documentazione idonea ad attestare la situazione (a lei necessariamente nota) quantitativa “di partenza” (e cioè al 2\\12\\2010), rendendo così impossibile quantificare, sia pure attraverso una CTU percipiente in quanto riferita a danno futuro, per confronto, l\’eventuale lucro cessante per “calo vendite” direttamente ricollegabile – con autonomo processo causale – al comportamento denigratorio del 2\\12\\2010 di Annozero, se non affidandosi ad una CTU esplorativa, e, come tale, inammissibile. Per contro, è rimasto demandato agli Esperti di Ufficio di motivatamente argomentare in ordine al quesito se il contenuto della trasmissione 2\\12\\2010 fosse o non fosse idoneo a tecnicamente determinare una. perdita di immagine di una Casa Automobilistica Produttrice come il Gruppo Fiat, “valutandone altresì la portata”. In tale modo è stato chiesto ai CTU, che hanno correttamente e motivatamente risposto, di quantificare, da un punto di vista tecnico, il costo, sotto forma di danno emergente, di una campagna pubblicitaria atta a fornire elementi di controinformazione, secondo quanto specificamente allegato nell\’atto introduttivo da parte Fiat (che ha esplicitamente allegato la necessità di effettuare una campagna pubblicitaria ad hoc, a livello nazionale, con un costo totale di circa euro 3.000.000 e di circa ventimila euro al secondo); il tutto, ovviamente, una volta valutato in positivo che la notizia fornita da Annozero era non veritiera e denigratoria, e, come tale suscettibile di arrecare un danno di immagine consistente nel pregiudizio commerciale al prodotto Alfa Mito. Il quesito in esame era pienamente (art. 24 Cost. “tutti hanno diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti… ) demandabile in quanto relativo ad un danno futuro, per il quale al momento della introduzione del giudizio, non potevano essere, da parte attrice, forniti dati numerici né “di partenza” né “di consistenza”, trattandosi unicamente di un pregiudizio certo, in quanto necessariamente conseguente alla denigrazione di un prodotto commerciale, i cui effetti quantitativi negativi, alla data – 3\\1\\2010 del deposito dell\’attorco ricorso – non potevano essere noti all\’attrice, né dovevano essere valutati per confronto con elementi già in possesso di Fiat, in quanto destinati a compiutamente materializzarsi in un successivo lasso temporale (cfr. in tema, le puntuali osservazioni dei CTU). Ora, secondo l\’insegnamento della Suprema Corte, un danno futuro fondato su una situazione oggettiva ed inevitabile determinata da una causa efficiente in atto (come appunto era il pregiudizio in esame) e non su una semplice supposizione priva di elementi di effettività, costituisce danno risarcibile in quanto fondato su ragionevole e fondata previsione (Cass. Civ. 14\\4\\1983 n 2602 in Dir. Prat. Ass.1984,263; Cass. Civ.24\\01\\1985 n 318 in Dir. Prat. Ass. 1985, 608; Cass. Civ. 20\\01\\1987 n 495 in Dir. Prat. Ass 1987, 671; Cass. Civ. 5 novembre 1994 n 9170 in Riv. Giur. Circ. Trasp. 1995, 367, e successive conformi); Devono quindi, preliminarmente, essere respinte, sul punto in esame (del danno patrimoniale),
le osservazioni e le richieste tanto di parte attrice, che in comparsa conclusionale, invero inammissibilmente, in quanto tardivamente, ha allegato di avere subito, a seguito ed a causa della trasmissione 2\\12\\2010, anche un danno patrimoniale da lucro cessante (pari ad euro 13.054.000) derivante dal calo delle vendite di vetture Alfa Romeo Mito ed, infondatamente, ha chiesto di vedersi liquidato anche tale pregiudizio, oltre al danno emergente (che, in quella sede ha indicato in euro 6.500.000), quanto di parte convenuta che ha infondatamente asserito che l\’indagine sui costi della campagna pubblicitaria “di contrasto” aveva un carattere esplorativo e\\o comunque era stata affrontata dagli Esperti al di fuori del loro mandato. Ciò premesso, osserva il Tribunale, in via generale, che quello patrimoniale è un “danno – conseguenza” (così come autorevolmente puntualizzato, nel campo delle lesioni fisiche, con una definizione certo ancora del tutto attuale, dalla Corte Costituzionale nella fondamentale decisione 1841/1986), che deve essere inteso come concreta e specifica diminuzione del patrimonio del soggetto vittima del fatto illecito. Tale pregiudizio economico può astrattamente presentarsi, oltre che come lucro cessante (nella fattispecie estraneo all\’oggetto di causa, in quanto non tempestivamente allegato), anche come danno emergente. A tale proposito, la Fiat Group, ha tempestivamente e specificamente allegato di avere subito, in conseguenza dell\’illecita condotta altrui, una concreta perdita in denaro (danno emergente) consistente nell\’ esborso che essa Casa Automobilistica avrebbe dovuto affrontare al fine di attuare una campagna pubblicitaria volta a ridurre e contrastare le patite conseguenze dannose derivanti dal comportamento denigratorio di parte convenuta; costo che, in riferimento all\’asserito prezzo di “adeguati messaggi pubblicitari” da trasmettere all\’interno di Annozero, è stato, dall\’attrice, inizialmente indicato, con una stima definita “prudenziale”, nella misura di euro 3 milioni. Ora, su tale problematica, in corso di causa, segnatamente tramite le motivate e documentate osservazioni tecniche dei consulenti di ufficio in risposta ai quesiti formulati dall\’Ufficio, delle quali già sopra si è accennato, quanto al pregiudizio futuro, è risultato che, “a seguito” ed “a causa” della trasmissione televisiva 2\\10\\2010 di Annozero, si sono effettivamente verificati, a sfavore della attrice, apprezzabili effetti economici negativi, durante tutto il lasso temporale dai CTU motivatamente indicato come “significativo”. A riprova della condivisibilità della scelta iniziale di Fiat di richiedere il danno patrimoniale (a unicamente) sotto forma di pregiudizio emergente, coerentemente rispondendo ai quesiti loro affidati, i CTU, ai fini di motivatamente inquadrare le loro osservazioni finali e quantificazioni finali, hanno preliminarmente illustrato, con logiche ed esaurienti argomentazioni che, pur dovendosi ravvisare, nel comportamento denigratorio di Annozero, un nesso causale autonomamente influente sul pregiudizio “commerciale e di immagine” di Fiat, nella impossibilità tecnica di attribuire alla incompleta ed imparziale informazione denigratoria veicolata nel corso della trasmissione Annozero, tutte le minori immatricolazioni di auto Alfa Mito, nel periodo successivo alla trasmissione televisiva oggetto di causa, ai fini della quantificazione del danno, non sarebbe, in ogni modo, risultata percorribile la strada di utilizzare il metodo del calcolo diretto del lucro cessante semplicemente rapportandolo alle minori vendite, nella impossibilità di scindere le interferenze delle altre verosimili concause e nella mancanza di elementi utili ad isolare l\’autonomo contributo (sull\’andamento già negativo delle vendite) della trasmissione di Annozero, depurandolo dagli altri molteplici fattori, durante il periodo significativo ai fini di tale rilevazione. Pertanto, rigorosamente illustrando anche su questo punto il metodo logico-scientifico adottato, i CTU, nell\’ambito del loro incarico di carattere anche percipiente, hanno acquisito i necessari dati tecnici, che hanno permesso loro di motivatamente concludere, in punto quantificazione del pregiudizio, che, a fronte della incompleta e parziale (e, come tale, atta ad indurre nel telespettatore medio una percezione errata del confronto tra le autovetture) informazione, veicolata nel corso della trasmissione 2\\12\\2010 di Annozero, la “incidenza” era da ritenere pari all\’ 1,2% del pubblico degli spettatori. E, sulla base di tali premesse, gli Esperti del Giudice, con osservazioni e conclusioni che il Tribunale fa proprie in quanto logiche ed esaurienti, hanno scientificamente concluso, del tutto in linea con i quesiti loro affidati, che il danno emergente di Fiat, pari all\’importo ottenuto dalla somma del costo dello “spazio media” e dai compensi per il Centro Media e l\’Agenzia, per una adeguata comunicazione di contrasto, doveva essere quantificato in euro 1.750.000. Ora, anche in questa seconda indagine, avente carattere economico, ritiene il Tribunale che, al fine di illustrare i passaggi salienti delle argomentazioni dei CTU, nell\’ambito delle osservazioni critiche svolte dai CTP, e delle critiche ancora richiamate, in sede di precisazione delle conclusioni, risulti utile riportare direttamente alcuni passaggi delle motivate ed esaustive risposte dei CTU, che il Tribunale pienamente recepisce. E così, segnatamente: Tempi di immatricolazione: Secondo i CTP Rai, dato il momento della trasmissione (2 dicembre 2010), se il tempo medio intercorrente fra l\’ordine e l\’immatricolazione è di 90 giorni, la valutazione dell\’inversione del trend deve concludersi a febbraio 2011 (mese nel quale non si manifesterebbe alcuna inversione di tendenza). I CTU, invece confermano il procedimento da essi adottato, ovvero di misurare l\’eventuale inversione del trend a partire dal mese di Marzo 2011, perchè è solo a partire dai primi giorni di Marzo (cioè trascorsi 90 giorni) che l\’eventuale impatto della trasmissione può manifestarsi (e non prima, ovvero a Febbraio). Per quanto detto, i CTU non accolgono il rilievo in parola. Secondo i CTP Rai, le immatricolazioni nel mese “X” non derivano solo dagli ordini effettuati 90 giorni prima, in quanto le immatricolazione nel mese “X” derivano da una molteplicità di fonti di consegna che riducono il tempo intercorrente fra l\’ordine e l\’immatricolazione sotto i 90 giorni. Anche il CTP Fiat ha indicato diverse fonti di consegna (“pronta consegna”, “auto in ordine”, “auto da ordinare”). Tuttavia, a differenza dei CTP Rai, il CTP Fiat stima il tempo medio intercorrente fra l\’ordine e l\’immatricolazione in 90 giorni poiché gli ordini “pronta consegna” hanno tempi medi inferiori ai 90 giorni, le “auto in ordine” hanno tempi medi pari a 90 giorni e le “auto da ordinare” hanno tempi superiori a 90 giorni. I CTU ritengono che i 90 giorni rappresentino una proxy ragionevole del tempo medio intercorrente fra l\’ordine e l\’immatricolazione per la contemporanea presenza di fonti di consegna che hanno tempi inferiori ma anche superiori ai 90 giorni. Per tale ragione i CTU ritengono che il rilievo in parola vada respinto. Inoltre, anche accogliendo l\’argomentazione dei CTP Rai in merito al “peso” delle diverse fonti di approvvigionamento e del conseguente impatto sui tempi medi (ponderati) intercorrenti tra l\’ordine e l\’immatricolazione, i CTU osservano che il dato sul “dealer stock” (e quindi sugli ordini pronta consegna) non rappresenti un valido riferimento in assenza dell\’indicazione dei tempi di rotazione e quindi di immobilizzo dello stock. In altre parole, ben può essere che un dealer abbia uno stock importante, ma ciò non implica che gli ordini evasi attraverso l\’utilizzo dello stock abbiano la medesima importanza, se lo stock resta immobilizzato. In ogni caso, anche accogliendo tout court i dati forniti dai CTP Rai e quindi segmentando le immatricolazioni (e coerentemente anche i rispettivi mercati di riferimento) in base al peso delle fonti di approvvigionamento, le conclusioni non cambiano. Infatti, anche
se le immatricolazioni nel mese “X” sono al 47% da “dealer stock” (e quindi pronta consegna) e al 44% da “pipeline/factory” (e quindi a 90 giorni), il differenziale di crescita mese su mese non cambia. Con questo procedimento, si hanno pertanto due distinti momenti di verifica della discontinuità: il primo, a dicembre, per la serie “dealer stock” e il secondo, sempre a marzo, per la serie “90 giorni”. Se è vero che nel mese di dicembre non vi è discontinuità nel trend (per gli ordini pronta consegna), resta tuttavia presente quella rilevata nel mese di marzo (per gli ordini a 90 giorni). È quindi possibile ancora affermare che almeno una parte delle immatricolazioni abbia subito un\’inversione di trend in corrispondenza del momento del possibile impatto della trasmissione. Il presupposto per la quantificazione del danno attraverso il calcolo dei minori margini (metodo di controllo) resta pertanto ancora valido. Anche da questa prospettiva, il rilievo mosso dai CTP Rai viene quindi respinto. Infine, anche se si dovessero rettificare i minori margini (quale limite superiore del valore del danno) e anche considerando che solo il 44% delle minori immatricolazioni (ovvero solo gli ordini a 90 giorni) sia teoricamente riconducibile alla trasmissione, si otterrebbe un valore comunque superiore (pari a circa euro 2,2 milioni) al danno determinato attraverso il metodo principale dei maggiori oneri (pari a euro 1,75 milioni). Persino in questo caso limite, quindi, quanto determinato dai CTU resta coerente e valido. Inversione nel trend delle immatricolazioni: Alla luce di quanto appena argomentato sui tempi medi tra l\’ordine e l\’immatricolazione, i CTU quindi respingono la proposta dei CTP Rai di anticipare il momento della verifica dell\’inversione del trend e pertanto confermano quanto già proposto. In ogni caso, i CTU ritengono che il metodo proposto dai CTP Rai, ovvero di “trasferire” una parte delle immatricolazioni realizzate a Gennaio e Febbraio sul mese di Marzo, non sia corretto in quanto restituirebbe una nuova serie storica “aggiustata” del tutto fittizia e arbitraria. In altre parole: si può anche anticipare il momento della verifica (ma, per quanto argomentato, è un\’ipotesi ritenuta non accettabile), ma non si possono “trasferire” immatricolazioni fra un periodo e l\’altro. Secondo i CTP Rai, a fronte di un\’ipotetica inversione del trend dell\’immatricolato Mito, si sarebbe dovuto parallelamente osservare un andamento positivo del trend dell\’immatricolato Mini, cosa che invece non si è verificata. I CTU ritengono che tale osservazione non sia condivisibile, da un lato, poiché la verifica di un eventuale danno o beneficio a carico dei concorrenti derivante dalla trasmissione esula dal quesito posto dal Giudice, e dall\’altro, poiché ciò che si dovrebbe dimostrare (ma che non è possibile dimostrare sempre per l\’assenza della condizione coeteris paribus) è che l\’andamento della Mini sarebbe stato peggiore in assenza della trasmissione. In ogni caso, anche se si accogliesse il rilievo dei CTP Rai, ovvero l\’assenza dell\’inversione di tendenza, resterebbe comunque accertata e non contestata la modifica delle percezioni dei clienti, presupposto per l\’applicazione del metodo dei maggiori oneri. Resterebbe pertanto comunque valida la quantificazione del danno accertata attraverso tale metodo che, come detto, rappresenta il metodo esclusivo per la quantificazione del danno. Valutazione del danno (criterio del costo): Secondo i CTP Rai, il costo per contatto sarebbe pari a euro 29,02 (pari al rapporto fra il valore del danno, pari a euro 1. 750.000, e le persone che hanno modificato le percezioni, pari a 60.300 individui). A prescindere dalla circostanza che, da un punto di vista quantitativo, il costo per contatto dovrebbe includere solo il costo dello spazio (euro 1.500.000) e che quindi tale costo passerebbe da euro 29,02 a euro 24,88, quello che davvero rileva è la validità concettuale del calcolo proposto dai CTP Rai. Il costo per contatto non va calcolato in base alle persone che hanno modificato le percezioni, ma sull\’intera audience esposta all\’ipotetica contro-comunicazione (5.100.000 spettatori). Ciò comporta un costo per contatto pari a euro 0,29 (1.500.000/5.100.000). Un valore quindi del tutto ordinario. Infatti, l\’alternativa ad una campagna che “colpisce”l\’intero target, all\’interno del quale sono inclusi coloro che hanno modificato le percezioni, è una campagna molto più mirata in grado di selezionare e individuare con precisione assoluta solo gli individui che hanno modificato le percezioni. In questo caso, il costo per “contatto mirato” assumerebbe un diverso significato e sarebbe notevolmente più alto in quanto il valore del “contatto mirato”sarebbe, con tutta evidenza, decisamente più alto rispetto al contatto genericamente appartenente alla audience. In altre parole, all\’aumentare della precisione della campagna, aumenta il costo per un contatto necessariamente più qualificato. Secondo i CTP Rai, ci sarebbe una sproporzione fra la durata complessiva degli spot (13,63 minuti, ovvero 27,27 spot da 30 secondi al costo unitario di euro 55.000 secondo il listino RAI) acquistabili con il valore del costo del tempo stimato dai CTU (euro 1.500.000) e la durata del filmato di Annozero (2,17 minuti). La sproporzione risiederebbe quindi nel rapporto fra la durata complessiva degli spot e il filmato di Annozero (6,29 volte). In primo luogo va osservato che: in base ai listini RAI, nel periodo 1 – 28 maggio 2011, il costo di uno spot da 30 secondi trasmesso nel corso della Trasmissione Annozero è pari a euro 66.000; se si volessero acquistare spot da 60 secondi il costo sarebbe pari a 2,5 volte il costo di uno sport da 30 secondi; la “durata del filmato ” deve perlomeno includere il tempo dedicato al dibattito successivo (almeno pari a 4 minuti). Sulla base di tali osservazioni, la supposta sproporzione si ridurrebbe da 6,29 a 2,27 volte. In secondo luogo, il rilievo dei CTP Rai non tiene in considerazione che l\’ipotetica contro-comunicazione deve essere in grado di contrastare un ricordo non sollecitato e quindi ancora radicato nell\’11% dei telespettatori a distanza nel tempo (almeno 5 mesi dalla trasmissione). In altre parole, quello che i CTP Rai non considerano è che la contro-comunicazione deve essere ripetuta un certo numero di volte (frequenza) per raggiungere la stessa efficacia in termini di ricordo della trasmissione. I modelli di stima (dei CTU e degli operatori indipendenti di mercato) del costo dell\’ipotetica contro-comunicazione hanno quindi tenuto conto anche di tali obiettivi (ricordo radicato negli spettatori nel tempo). Secondo i CTP Rai, i CTU non hanno tenuto conto che gli sconti “normalmente praticati ai grandi investitori” sui listini sono pari al 60%. Tuttavia, il costo per gross rating point indicato nella CTU esprime un prezzo già al netto degli sconti mediamente praticati nel mercato. Per tale motivo, i CTU non accettano il rilievo in parola. Contrariamente a quanto sostenuto dai CTP Rai, i CTU hanno ritenuto accettabile la tesi secondo la quale l\’impatto sull\’immagine debba tener conto dell\’interesse nei confronti della Mito da parte dei telespettatori attraverso il metodo sia dei minori margini sia dei maggiori oneri. Con riferimento ai minori margini, a differenza dei CTP Rai, i CTU ritengono che un effetto depressivo sulle immatricolazioni potrebbe essersi manifestato. Tuttavia, l\’assenza delle condizioni coeteris paribus, come più volte detto, ha reso necessario attribuire alla stima di tale effetto potenziale una mera funzione di controllo rispetto ai valori ottenuti attraverso il metodo principale. Con riferimento ai maggiori oneri, il numero di individui che hanno modificato le proprie percezioni rappresenta la base di riferimento più corretta ai fini del calcolo, poiché include tutti gli individui potenzialmente in grado di influenzare “l\’interesse nei confronti del prodotto” e che quindi possono condizionare l\’intenzione d\’acquisto (acquirenti attuali, influenza tori, acquirenti futuri, opinion leader). Come argomentato, i CTU r
itengono che la quantificazione del danno attraverso il contrariamente a quanto osservato dai CTP Rai. inoltre, i CTU sono dell\’opinione che metodo dei maggiori oneri sia stata correttamente e ragionevolmente formulata, la valutazione di eventuali forme alternative di rimedio, quale quella offerta dalla redazione di Annozero a Fiat, non rientri nel perimetro del quesito posto dal Giudice. Su rilievi avanzati dal CTP Fiat, i CTU osservano guanto segue: Metodo di verifica dell\’inversione del trend delle immatricolazioni\’ il CTP Fiat condivide sia l\’approccio metodologico adottato sia i risultati (minori immatricolazioni potenzialmente associabili alla trasmissione) ai quali i CTU sono pervenuti; Modello Vidale – Wolfe: anche il CTP Fiat sembra condividere i limiti concettuali del modello, già evidenziati dai CTU. In aggiunta, il CTP non fornisce osservazioni in merito agli ulteriori rilievi dei CTU e in particolare sulla non verificabilità degli input e sull\’apparente contraddizione dei risultati che emergono dall\’applicazione dello stesso. Ciò posto, sul rilievo in parola, si conferma quanto esposto in sede di CTU; Determinazione dei telespettatori che ricordano la trasmissione in maniera attinente e dei telespettatori che hanno modificato le proprie percezioni da positive a negative con riferimento al marchio Alfa Romeo: Secondo il CTP Fiat, la misura del ricordo attinente è sottostimato perché influenzato da una domanda “generica, poco chiara e per nulla circostanziata” che ha quindi limitato la capacità di ricordo spontaneo degli intervistati. Prima di entrare nel merito, i CTU osservano che il CTP Fiat non contesta la rilevanza del “ricordo spontaneo”, e quindi radicato nelle percezioni dei telespettatori, quale parametro fondamentale per la stima dei maggiori oneri. Il CTP Fiat, quindi, contesta la modalità (genericità della domanda) attraverso la quale si è stimato il “ricordo spontaneo”. I CTU sono invece dell\’avviso che è esattamente attraverso una domanda “generica” che è possibile sollecitare un ricordo “spontaneo”. Se la domanda da “generica” diventa “specifica”, il ricordo si trasforma da “spontaneo” a “sollecitato”. Per tali motivi, i CTU respingono il rilievo del CTP Fiat. Secondo il CTP Fiat, il campione degli intervistati nell\’indagine SWG non è stato preventivamente testato in termini di capacità di riconoscimento del significato delle parole utilizzate nella domanda di apertura (come “test su pista “). Per tale motivo, quindi, il ricordo spontaneo sarebbe sottodimensionato a causa della scarsa conoscenza del fenomeno in oggetto. In termini generali, i CTU sono consapevoli della presenza di un possibile problema “semantico”. Tuttavia è un problema sempre presente in qualsiasi indagine di mercato volta a misurare il ricordo spontaneo e quindi non sollecitato. In aggiunta a ciò, i CTU fanno osservare che la quantificazione del maggior onere si basa sui dati messi a disposizione nel corso della consulenza tecnica e che il CTP Fiat non ha fornito un ipotesi di soluzione quantitativa a tale possibile problema. Inoltre, pur prescindendo da tale conclusiva considerazione, i CTU sottolineano che è comunque ragionevole presumere che la parte del campione che non conosce o non sa cosa siano i “test su pista”, possa non aver visto la trasmissione Annozero o non ricordare i contenuti (in particolare il filmato rilevante ai fini della CTU, ovvero il test su pista). In entrambe le ipotesi, sarebbe quindi corretto non tenere conto di tale porzione del campione per la stima del ricordo attinente. Per quanto detto, i CTU non accolgono il rilievo avanzato dal CTP Fiat, seppur in linea di principio condivisibile. Secondo il CTP Fiat, il profilo demografico del campione degli intervistati non è coerente con le caratteristiche dei clienti di auto a marchio Alfa Romeo. I CTU osservano che, a prescindere dalla circostanza che il CTP Fiat non dice se tale fatto conduca ad una sovrastima o sottostima del ricordo attinente e quindi se abbia favorito o meno Fiat, la non coincidenza demografica tra l\’universo di riferimento dell\’indagine SWG (circa 44 milioni di persone) e il target Alfa Romeo a nulla rileva ai fini della rappresentatività, e quindi della bontà, del campione. Infatti, se il punto di partenza è la popolazione italiana e se attraverso opportune domande si è giunti a quantificare (e qualificare) coloro che hanno un ricordo attinente e che hanno modificato le proprie percezioni, questo segmento può non coincidere con il target Alfa Romeo semplicemente perché sono due insiemi concettualmente diversi. Inoltre, a rigor di logica statistica, allo stesso risultato si giungerebbe a partire da un campione rappresentativo del target Alfa Romeo. La percentuale del ricordo attinente e di coloro che hanno modificato le proprie percezioni si innalzerebbe, ma su un universo di riferimento più ridotto. Per tali motivi, i CTU non accolgono il rilievo mosso dal CTP Fiat. Sulla base delle stesse argomentazioni esposte nel punto precedente, il CTP Fiat contesta la stima del ricordo attinente (sottostima) poiché bassa è la percentuale degli intervistati esposti alla trasmissione. Anche in questo caso, i CTU respingono il rilievo in parola per le stesse motivazioni addotte nel punto precedente. Di conseguenza, la proposta del CTP Fiat in merito alla rideterminazione del ricordo attinente e della conseguente percentuale di coloro che hanno modificato le proprie percezioni non viene accolta dai CTU poiché basata su presupposti concettuali non condivisibili. Quantificazione del danno: il quadro concettuale; CTP Fiat contesta l\’affermazione dei CTU secondo la quale un\’eventuale somma dei maggiori oneri e dei minori margini rappresenta un erronea duplicazione dei valori del danno economico. In primis perché il risarcimento del danno comprende sia la perdita subita sia il mancato guadagno, in secondo luogo perché l\’eventuale campagna di contrasto potrebbe essere inefficace e quindi inadeguata ad annullare l\’effetto sulle minori vendite. Vero è che per stimare il danno di immagine è possibile fare ricorso al metodo dei minori margini, tuttavia i minori margini e i costi per la ricostruzione sono procedimenti alternativi, in quanto le due componenti rappresentano due modalità per misurare lo stesso oggetto, ovvero il danno di immagine. Con riferimento al secondo punto, i CTU invece ritengono che la tesi non possa essere accolta poiché solo attraverso l\’introduzione dell\’ipotesi di adeguatezza della campagna di contrasto (che sia quindi in grado di annullare gli effetti sulle minori vendite) è possibile annullare il rischio di sovrastima del danno economico. La rimozione di tale ipotesi, infatti, comporterebbe l\’addebito al danneggiante del costo di una campagna di contrasto inefficace le cui responsabilità sono del danneggiato. Una conseguenza economicamente inaccettabile. Per quanto detto, i CTU respingono l\’osservazione in parola procedimento di quantificazione del danno: costo della comunicazione di contrasto. In linea di principio, i CTU infatti ritengono che un procedimento razionale, quindi dimostrabile e verificabile, di formulazione di un budget di comunicazione richieda anzitutto la qualificazione degli obiettivi, in secondo luogo l\’identificazione e la quantificazione del target, in seguito la stima del gross rating point (frequenza e copertura) e solo nella fase finale la stima del costo per gross rating point e quindi la quantificazione della spesa prevista. La successione ordinata di tali elementi dimostrabili e verificabili non sono stati forniti dal CTP Fiat la stima fornita dai CTU è verificabile, a differenza di quella proposta dal CTP Fiat. 1. Procedimento di quantificazione del danno: valorizzazione delle minori immatricolazioni: Secondo il CTP Fiat, il prezzo è la variabile che meglio esprime il valore di una marca (e quindi dell\’immagine) nella prospettiva dei consumatori. I CTU concordano pienamente su tale punto; tuttavia ai fini della quantificazione del danno, la corretta prospettiva non è quella del consumatore ma dell\’azienda, poich&eac
ute; l\’impoverimento economico riguarda quest\’ultima e non il primo. Ciò posto, l\’impoverimento economico di un\’azienda è sempre pari alla riduzione del profitto e quindi pari alla diminuzione dei ricavi al netto dell\’incremento dei costi necessari per il conseguimento degli stessi. Secondo il CTP Fiat, il profitto è funzione anche dei processi aziendali o del modello di business (che impatta sui costi), oltre che del valore percepito della marca (che impatta sul prezzo). Sempre secondo il CTP Fiat, l\’immagine di marca e il relativo danno è una dimensione che ha valore solo nell\’ottica esterna (del cliente) e non anche interna (l\’azienda). Su tale rilievo, i CTU riaffermano quanto argomentato nel punto precedente. Da un punto di vita economico, da ciò consegue che, coeteris paribus, due aziende con modelli di business diversi (nell\’esempio del CTP Fiat, due aziende con un diverso peso costi fissi versus variabili) otterranno un diverso risarcimento a titolo di danno perché differente è il capitale investito e la rischiosità del business. L\’azienda con maggiori costi fissi, che ha un capitale investito superiore ed è quindi esposta a rischi maggiori, riceverà un risarcimento superiore rispetto all\’azienda che ha esternalizzato la produzione perché lo stesso evento dannoso produce in capo alla prima un maggiore impoverimento economico rispetto alla seconda. Per tali motivi, i CTU quindi respingono il rilievo in parola mosso dal CTP Fiat. I CTU concordano sulla circostanza che il dato sui costi variabili (quale migliore proxy dei costi incrementali) si basi su quanto fornito dai CTP Pai. Tuttavia, i CTU hanno ritenuto ragionevole tale dato e lo hanno quindi preso a riferimento per la stima del danno, inoltre, nelle sue osservazioni alla CTU, il CTP Fiat non ha fornito ulteriori elementi a supporto di tale dato: i CTU pertanto confermano che il peso dei costi variabili è pari al 70%. In ogni caso, i CTU fanno presente che eventuali rettifiche dell\’incidenza dei costi variabili, in un intervallo ragionevole, non modificano la funzione di controllo attribuita al metodo dei minori margini e quindi non incidono sulla quantificazione del danno proposta dai CTU, determinata in via principale ed esclusiva attraverso il metodo dei maggiori oneri. In termini generali, i CTU condividono quanto evidenziato dal CTP Fiat in merito alla necessità di considerare il valore attualizzato dei flussi (quindi opportunamente scontati per tener conto della probabilità di manifestazione degli stessi) generati nel corso dell\’intera vita prospettica dei clienti. Tuttavia, nel caso in esame, è la determinazione di un periodo rilevante limitato nel tempo (da marzo a giugno 2011 e che il CTP Fiat non ha contestato) che rende concettualmente contraddittoria, e quindi errata, la stima dei flussi nel corso dell\’intera vita prospettica dei clienti. Infatti, se il periodo di manifestazione del danno è limitato nel tempo, ciò implica che le condizioni ex-ante (pre evento dannoso) vengono a ripristinarsi subito dopo la fine del periodo rilevante. Di conseguenza, la vita prospettica del cliente trova il suo limite proprio nella durata del periodo rilevante. Il procedimento di calcolo dei CTU ha quindi tenuto conto della vita prospettica, ma nei limiti del periodo rilevante. Se non procedesse in questo modo, si otterrebbe una sovrastima del danno. Per tali motivi, i CTU non accolgono il rilievo in questione. Sulla base delle considerazioni esposte, i CTU quindi confermano il valore limite superiore del danno, ottenuto attraverso il metodo di controllo (minori margini). Fanno infine notare che le differenze nei valori riportati dal CTP Fiat rispetto a quelli dei CTU dipendono dagli arrotondamenti sul numero delle minori immatricolazioni. Se si segue il procedimento del CTP Fiat, ovvero post arrotondamenti, il limite superiore del danno passa da euro 4.998.572 a euro 4.999.923 con un incremento pari a euro 818. Tuttavia anche se si accoglie tale rettifica, del tutto trascurabile, le conclusioni resterebbero in ogni caso invariate poiché il valore del danno, determinato in via esclusiva con il metodo dei maggiori oneri, sarebbe comunque inferiore rispetto al limite superiore determinato con il metodo dei minori margini. Valorizzazione del costo della campagna di comunicazione di contrasto. Secondo il CTP Fiat, la campagna di contrasto non può basarsi su elementi informativi piuttosto che emozionali (secondo la tesi dei CTU) poiché la comunicazione lesiva è stata veicolata attraverso un format (trasmissione Annozero), un media (TV pubblica), tecnici (soggetti terzi coinvolti), una location (pista di Vairano) e una fonte (Quattroruote) credibili. In ciò risiede pertanto la motivazione dell\’articolata lista proposta dal CTP Fiat (di cui si è parlato in precedenza). A tal riguardo, i CTU restano dell\’avviso che la comunicazione lesiva sia stata invece veicolata all\’interno di un format televisivo di taglio giornalistico e non emozionale. La mission della trasmissione è di informare e non di suscitare emozioni. Con ciò i CTU non intendono dire che la trasmissione in oggetto non sia in grado di suscitare emozioni, ma semplicemente che l\’obiettivo ultimo di un tale format televisivo, condotto da un noto giornalista, resta quello di informare l\’opinione pubblica sui temi di attualità, quale quello oggetto della trasmissione del 2 dicembre 2010. Per tali motivi, i CTU restano dell\’opinione che la contro-comunicazione debba basarsi su contenuti informativi più che emozionali. Il dettaglio dei costi di ogni singola voce della lista fornito dal CTP Fiat nelle sue osservazioni, se da un lato va nella direzione di una maggiore trasparenza del procedimento di stima adottato, dall\’altro non rileva rispetto alla logica sottesa al procedimento di stima del danno attraverso il metodo dei maggiori oneri adottato dai CTU, come detto in precedenza. In conclusione, il danno patrimoniale della Fiat, deve essere quantificato nella già più volte sopra indicata somma di euro 1,75 milioni, per valore capitale. Tale importo è stato espresso dai CTU, e come tale recepito dal Tribunale, in una somma quantificata all\’epoca del fatto, e, pertanto, integrando un debito di valore, deve essere rivalutato, in base agli indici Istat, dal fatto ad oggi. All\’importo indicato devono essere aggiunti anche gli interessi legali sulla somma calcolata all\’epoca del fatto (2\\12\\2010) ed indi via via annualmente rivalutata sino alla data odierna, secondo la metodologia di conteggio applicabile, in via generale, ai debiti di valore (Cass. Civ. 1712/95). La attorea domanda risarcitoria, sotto il profilo di un danno patrimoniale deve dunque essere definitivamente accolta, in una somma capitale 1,75 milioni di Euro, oltre accessori, secondo quanto sopra precisato. 2. DANNO NON PATRIMONIALE Risulta sussistente in capo alla attrice (anche) un danno non patrimoniale, di per sé stesso concettualmente e quantitativamente svincolato dal pregiudizio economico, che, sulla scorta di tutti gli elementi in causa acquisiti, deve essere calcolato come segue. Al proposito l\’attrice (in particolare riferendosi al disposto dell\’art. 2 Cost, ed ai principi enunciati dalla Suprema Corte, segnatamente Cass S.U 11\\11\\2008 n 26972) ha fatto riferimento al proprio onore e alla propria reputazione di persona giuridica, risarcibili, in caso di lesione, anche in assenza di reato, ed ha indicato, per la liquidazione equitativa di tale suo pregiudizio, una serie di parametri, quali la gravità del fatto pregiudizievole conseguente alla diffusione di una notizia diffamatoria e\\o denigratoria, comunque non vera; la grande diffusione della notizia lesiva conseguente al mezzo di ampia propagazione integrato dalla televisione; la amplificazione indotta dalla successiva collocazione in Internet della trasmissione oggetto di causa, avente l\’effetto di perpetuare la durata della notizia non veritiera; la qualità di essa attrice (soggetto offeso) di massima azienda automobilistica italiana; il prestigio dello storico marchio Alfa Romeo, conosciuto come “di eccellenza” su tu
tti i mercati. Criteri adottati dal Tribunale per la quantificazione del danno (non patrimoniale). Ravvisata l\’esistenza oggettiva di un fatto denigratorio fonte di responsabilità in capo ai soggetti sopra indicati, vengono ora enunciati gli orientativi criteri per la determinazione del quantum (non patrimoniale) seguiti da questo Tribunale, sulla scorta dei criteri giurisprudenziali in materia (chiaramente esplicitati, tra le altre, nelle sentenze del Tribunale Venezia 5 giugno 2002, in Dir. Eccl. 2003, II, 64.; e 29\\2\\2000 edita in Danno e Responsabilità 2001, 536 con nota Pino). Osserva il Tribunale che, secondo l\’ormai consolidato insegnamento della Suprema Corte, il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi “previsti dalla legge”, e cioè, in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell\’art. 2059 cod. civ.: (a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato: in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall\’ordinamento, anche privo di rilevanza costituzionale; (b) quando ricorra una delle fattispecie in presenza delle quali la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato: in tal caso la persona offesa avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento; (c) quando il fatto illecito abbia leso in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale: in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario di quanto succede nelle prime due ipotesi, non sono specificamente indicati dalla legge, ma devono essere individuati caso per caso dal giudice (in tal senso, Cass. Sez. Un., 11.11.2008, n. 26972). Segnatamente, quanto al caso di specie, l\’onore e la reputazione -la quale ultima si identifica, così come già accennato, anche per le società, con il senso della dignità personale in base all\’opinione del gruppo sociale nello specifico contesto storico di riferimento- costituiscono diritti della persona (fisica o giuridica che sia) costituzionalmente garantiti e, pertanto, alla luce di un\’interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 2043 e 2059 cod. civ., la loro lesione è suscettibile di risarcimento del danno non patrimoniale (cfr. Cass., 20.10.2009, n. 22190). In punto quantificazione del danno non patrimoniale, peraltro, non essendovi, in riferimento alla fattispecie che qui interessa “di non veritiera denigrazione a mezzo televisione”, indici legislativamente predeterminati, occorre necessariamente ricorrere alla liquidazione in via equitativa, attenendosi, al fine di giungere ad una quantificazione il più possibile corretta e motivata, a parametri di carattere generale, quali: il “bacino di utenza”, la gravita dell\’offesa, l\’intensità del dolo o della colpa, la notorietà e la posizione personale e sociale del soggetto leso, il clamore suscitato dalla pubblicazione. In altre parole, la liquidazione non può che essere effettuata in via equitativa (Cass. Civ. 24\\5\\2010 n 12626) con riferimento al danno da lesione dell\’immagine sociale e professionale, che di per sé, in funzione della sua particolare identità, costituisce appunto un danno reale, che deve essere risarcito anche a titolo di responsabilità extracontrattuale (Cass. Civ. 9233\\2007; 14977\\2006; 11103/1998). E\’ dunque corretto fare ricorso, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c, alla liquidazione equitativa, certo ammissibile, anche secondo la giurisprudenza di legittimità, nel caso di lesione alla reputazione di una società, in quanto, normalmente, in riferimento alle persone giuridiche, la pur svolta attività istruttoria non consente di dare contezza precisa della misura del pregiudizio patito. Alla liquidazione equitativa, del resto, il giudice deve fare ricorso, tutte le volte che, essendo certa l\’esistenza del danno, risulti impossibile o estremamente difficoltoso provare la precisa consistenza e durata del nocumento subito (Cass. Civ. 19883/2005; 8271/2004; 188/1996) da un soggetto giuridico. Ora, nel caso in esame, l\’oggettivo contenuto delle parole e dei comportamenti del sig. F., risultati dimostrati a seguito delle espletata istruttoria, è venuto a costituire fonte oggettiva di prova dei fatti, permettendo di accertare la sussistenza di danni non solo materiali ma anche immateriali ugualmente derivanti dalla lesione all\’immagine ed al buon nome imprenditoriale e commerciale del Gruppo Fiat, sub- brand Alfa Mito. Segue: la concreta quantificazione del pregiudizio; esame dei fattori di determinazione del danno che questo Tribunale adotta. Primo fattore di determinazione: il mezzo dell\’offesa in riferimento al numero di persone offese. Ritiene il Tribunale che il mezzo dell\’offesa (quale aspetto esterno – relazionale), in rapporto al numero di persone offese (quale aspetto interno), sia il fattore che deve essere posto alla base della determinazione del “danno non patrimoniale” di una società, in considerazione del fatto che, una volta ravvisata (come nel caso di specie è stata ravvisata) l\’esistenza di un fatto diffamatorio, fonte di responsabilità in capo ali \’offensore, lo strumento utilizzato per la comunicazione della offesa, determina, in capo a ciascuna ed a tutte le persone offese, in funzione del numero di persone che ne vengono a conoscenza, il raggio di offensività, venendo così ad influire in modo determinante sulla consistenza della lesione della reputazione del\\i soggetto\\i passivo\\i. Nel caso in esame, l\’offesa è stata arrecata a una società, quale è la Fiat, composta da un assai rilevante numero di persone e mediante il ricorso ad uno strumento di comunicazione di massa, quale è la televisione, nell\’ambito di una trasmissione che, pacificamente (secondo quanto già più volte riferito), è stata seguita da 5.129.000 spettatori, con uno share del 20,90 % (doc n 3 di parte attrice e non contestazione del dato ivi riportato). Il raggio dell\’offesa deve quindi ritenersi particolarmente vasto. Quanto al mezzo di comunicazione, è notorio, infatti, che quello televisivo, per la sua natura, presenta caratteristiche del tutto peculiari e, certamente, assai più penetranti rispetto a tutti gli altri. Tale diversità si manifesta soprattutto nella rilevante capacità di persuasione, che la trasmissione televisiva, in quanto messaggio nel quale confluiscono ed interagiscono parole ed immagini scenografiche, esercita sul pubblico, grazie alla sua capacità di penetrazione nella sfera privata – e persino “domestica” dei telespettatori, con un\’immediatezza ed una forza di suggestione non paragonabili, e, comunque, nettamente superiori, a quella dei mezzi di comunicazione cartacei o di solo audio. La diffusione televisiva di informazioni non vere è suscettibile, pertanto, a livello di pregiudizio esterno, di ledere in modo particolarmente grave l\’onore e la reputazione dei soggetti terzi eventualmente offesi dall\’atto denigratorio. Senza contare che, sempre in riferimento alla effettiva portata delle notizie diffuse nella puntata televisiva 2\\12\\2010, non privo di rilevanza appare il fatto che la trasmissione “Annozero” sia stata programmata in prima serata su una rete nazionale (RAI Due), allorquando il pubblico tocca, di norma, la punta massima e gli ascoltatori prestano la massima attenzione ai programmi seguiti. Quanto al numero di persone offese, evidenziata la indubbia difficoltà di effettuare una precisa quantificazione del pregiudizio non patrimoniale di una persona giuridica, che, non può per sua natura – quale Ente astratto – istituzionalmente, provare dolore, osserva il Tribunale che la misura del pregiudizio interno della sofferenza non può che essere calcolata in funzione del riflesso nei vari soggetti passivi che – organicamente – la compongono. Richiamati, pertanto, disgiuntamente
i già ricordati contenuti tanto dell\’ art. 21 quanto dell\’art. 2 della Costituzione, che riconoscono e garantiscono diritti inviolabili dell\’uomo sia come singolo e sia nelle formazioni sociali ove si svolge e si realizza la sua personalità, osserva il Tribunale che la lesione alla reputazione della Fiat Group non può che avere avuto un diffuso effetto sul senso di dignità professionale di un assai rilevante numero di lavoratori Fiat, in quanto Casa Produttrice a rilevanza nazionale ed internazionale, in riferimento allo storico marchio Alfa Romeo, per molti anni notoriamente percepito, nella coscienza sociale, come leader, in Italia, per le vetture sportive ad uso quotidiano. Infatti, per il concetto di immedesimazione organica, in base al quale le persone giuridiche esprimono la loro volontà ed il loro modo di essere attraverso le persone fisiche che ne fanno parte, non può che acquistare rilievo, per esprimere il coinvolgimento psicologico in termini di patema d\’animo di una società, in riferimento al pregiudizio del suo buon nome, dell\’immagine e della reputazione, la considerazione dell\’Ente, che i vari lavoratori, a qualunque titolo operanti all\’interno della società, percepiscono da parte della collettività. Si richiamano, al proposito, i principi autorevolmente enunciati dalla Suprema Corte nella pronuncia n. 12929\\2007, che consentono di ritenere, anche per le persone giuridiche, la risarcibilità anche del danno non patrimoniale conseguente al danno all\’immagine quale lesione di una situazione di rilievo costituzionale, in rapporto ai vari aspetti sopra riferiti. Tutto ciò premesso e considerato, il Tribunale ritiene che, in funzione del “primo fattore di determinazione”, il danno non patrimoniale dell\’attrice debba essere equitativamente indicato in euro 5.000.000 (cinque milioni), per capitale già attualizzato alla data odierna, oltre accessori secondo quanto infra indicato. Nell\’effettuare tale quantificazione, vengono considerati, unicamente come punto di partenza, utilizzabile come “ordine di grandezza” comparativa, una serie di casi, analogicamente riguardanti offese all\’onore, ma del tutto differenti in riferimento “al raggio di offensività” ed al “numero di persone offese”, in quanto inerenti ad ipotesi di denigrazione a mezzo stampa nei confronti di una sola “persona fisica”, decisi dalla Corte di Appello di Torino, Sezione III Civile (e, così, segnatamente, RG 1604/998; RG 1727\\2000; RG 843/2002; RG2178\\2002). Secondo fattore di determinazione: la gravità dell\’offesa. Già si è diffusamente argomentato sul fatto che, nel caso di specie, il fatto addebitato ai convenuti sopra indicati sia risultato integrare una diffamatoria ed inveritiera informazione foriera di danni; così come già si è argomentato sul fatto che l\’illecito sopra descritto abbia determinato effetti pregiudizievoli non per l\’intera Fiat Group, ma solo in riferimento al marchio Alfa Romeo Mito (Family brand) sub-brand Alfa Mito . Diversamente da quanto allegato da parte attrice, infatti, secondo quanto già sopra illustrato, la negativa presentazione del prodotto “vettura Alfa Mito”, pur inserita “dopo e nell\’ambito” di una presentazione critica della politica produttiva e di ricerca dell\’intero Gruppo Fiat e delle sue scelte aziendali, non è venuta ad assumere il valore di “simbolo negativo” della complessiva immagine dell\’attorca società, e non ha comportato un effetto denigratorio “di trascinamento” per tutta la attorea Casa Automobilistica, avendo invece limitato i suoi effetti dannosi al sub brand Alfa Mito. Ritiene pertanto il Tribunale che, in base alle considerazioni che precedono, il valore risarcitorio sopra indicato debba essere diminuito nella misura della metà, e, così quantificato, per valore capitale, in euro 2.500.000 (duemilionicinquecentomila), oltre accessori. Terzo fattore di determinazione : la personalità dell\’offeso Tale criterio attribuisce rilevanza, nel momento della realizzazione del comportamento lesivo (Cass. 9\\8\\2001), all\’onore dell\’offeso. Già si è accennato che sotto tale profilo, nella fattispecie, quanto alla reputazione personale e professionale della Fiat in riferimento alla vettura Alfa Mito, oltre alla “prova del fatto ” (diffusione di non veritiere notizie diffamatorie”), è stata fornita, secondo quanto già illustrato, anche la “prova dell\’evento lesivo” subito dalla parte danneggiata, tanto da consentire di ritenere senz\’altro sussistenti i presupposti per la liquidazione del danno (Cass. Sez. III, 10\\5\\2001, n. 6507; Corte Cost. n 372 del 1994). Osserva, sul punto, il Tribunale che la circostanza che l\’attrice fosse una Casa Automobilistica particolarmente nota, anche per la sua storica collocazione sul territorio nazionale, se, da un lato, ha comportato un maggiore impatto rendendola particolarmente “vulnerabile” proprio per il rapporto di credibilità e di fiducia che la legava agli “spettatori potenziali acquirenti”, dall\’altro lato, peraltro, ha comportato, in capo alla attrice, la necessità di dovere tollerare come “naturale” una maggiore esposizione alle critiche. Ritiene, pertanto, il Tribunale, in riferimento al fattore in esame, che il duplice aspetto di valutazione sopra illustrato, non possa comportare alcuna variazione, né in positivo né in negativo, sulla quantificazione dell\’attorco danno. Quarto fattore di determinazione: il comportamento post factum dell\’offensore. Già si è argomentato in merito alla irrilevante (ai fini risarcitoli), preventiva e successiva alla trasmissione 2\\12\\2010, offerta di parte convenuta di far partecipare un rappresentante “di spicco” della Fiat alla puntata di Annozero 2\\12\\2010 o ad una successiva trasmissione per “esporre le proprie argomentazioni difensive”, oppure di far predisporre un comunicato “difensivo, di replica” da leggere durante una (successiva a quella del 2\\12\\2010) puntata di Annozero. Come già accennato, in riferimento alla problematica in esame, se da un lato, deve essere esclusa qualsiasi “responsabilizzazione in concorso della società Fiat Group” (nell\’ottica dell\’art. 1227 c.c.), dall\’altro lato, non risulta acquistare un significato apprezzabile sulla entità del pregiudizio risarcibile la comunque ininfluente offerta di poter esporre o far pervenire “le proprie ragioni” nella trasmissione 2\\12\\2010, oppure in “una successiva puntata di Annozero”, nell\’ambito della quale, peraltro, non sono state, dalla parte convenuta, neppure indicate le modalità di comunicazione ed il contesto di inserimento. Secondo quanto già riferito, per poter parlare di un effetto (anche solo parzialmente) riparatorio del pregiudizio non patrimoniale, avrebbe invece dovuto risultare la concreta adozione, da parte degli offensori, di comportamenti volti a direttamente rimediare, in modo tecnicamente efficace e tempestivo, alle conseguenze della loro offesa. Per contro, da parte dei convenuti già sopra indicati come responsabili dell\’illecito, non solo non è stato adottato alcun comportamento riparatorio, ma, anzi, con l\’inserimento sul sito Internet della trasmissione Annozero del filmato della puntata del 2 dicembre 2010, è stata realizzata una condotta successiva volta a notevolmente aggravare il danno, amplificandone la portata. E\’ notoria infatti la facile ed ampia accessibilità da parte di un numero vasto ed indeterminato di persone alla rete Internet; ed è oggettivo l\’apprezzabile lasso temporale (superiore ad un anno) intercorso dal fatto ad oggi. La quantificazione del danno non patrimoniale deve, dunque, prevedere un aumento più che doppio rispetto alla somma sopra indicata, giungendo così alla sua definitiva determinazione nella misura di euro 5.250.000 (cinquemilioniduecentocinquantamila), calcolati ai valori attuali, oltre interessi legali, secondo quanto infra indicato. Effettuati tutti questi rilievi in tema di danno non patrimoniale, ritiene – peraltro – il Tribunale che il pregiudizio in esame, consistente nell\’offesa alla persona giuridica Fiat Group in riferimento alla vettura Alfa Mito, sia suscettibile di parziale ma sensibile riparazione, tale da
determinare la riduzione del danno in una misura che il Tribunale ritiene di quantificare in euro 2.000.000 (due milioni), pari ad oltre 1\\3 di tale voce di danno, mediante la pubblicità per estratto della presente sentenza (così come infra meglio specificato sotto la voce “facere”, in risposta alle accoglibili richieste di parte attrice). In particolare, la forma di pubblicità del dispositivo della sentenza nei n. 4 prestigiosi giornali da parte attrice indicati, dei quali tre sono quotidiani ed il quarto è una autorevole Rivista specializzata in campo automobilistico, in quanto predisposta a fare conoscere al vasto pubblico dei lettori la sussistenza del diritto offeso e la conseguente necessità di reintegrazione (Cass. 18/11/1998 n 11603), può senz\’altro contribuire a ridurre in forma specifica gli effetti negativi dell\’offesa all\’onore integrante il danno non patrimoniale subito dalla Fiat Group. Ciò per la attitudine di tale plurima pubblicazione a raggiungere, complessivamente, un assai rilevante numero di persone, comunicando ai lettori, sia pure sinteticamente, la informazione che nella puntata 2\\12\\2010 di Annozero, non sono state trasmesse informazioni tecnicamente corrette in merito alla “qualità prestazionali” della vettura Alfa Mito, nel confronto tra tale vettura Fiat e le altre due autovetture, appartenenti alle già più volte citate Case Automobilistiche concorrenti. Il danno non patrimoniale, risarcibile mediante la corresponsione di una somma di denaro, subito dall\’attrice, viene dunque definitivamente ridotto ad euro 3.250.000, oltre, trattandosi di un debito espresso all\’attualità, interessi legali sulla somma prima devalutata al 2\\12\\2010 ed indi via via annualmente rivalutata sino alla data odierna (secondo i già indicati criteri della Suprema Corte). In conclusione, la quantificazione del danno (patrimoniale e non patrimoniale) della attrice deve essere espressa in euro 7.000. 000 (sette milioni). Di questi, la parte risarcibile mediante risarcimento “per equivalente”, e cioè attribuendo alla vittima una somma di denaro commisurata alla entità del pregiudizio da riparare, deve essere quantificata in euro 5.000.000 (cinquemilioni) ottenuti dalla somma di euro 1.750.000 (per danno patrimoniale) più euro 3.250.000 (per danno non patrimoniale) secondo i parametri ed i conteggi sopra dettagliatamente indicati, oltre, per il primo importo di euro 1.750.000 – in quanto espresso “all\’epoca del fatto” rivalutazione del capitale dal 2\\12\\2010, in base agli Indici Istat ed interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata sino alla data odierna; e, per il secondo importo di euro 3.250.000, in quanto espresso all\’attualità, oltre interessi legali sulla somma prima devalutata alla data del fatto (2\\12\\2010) ed indi via via annualmente rivalutata fino ad oggi; oltre, infine, interessi legali, da oggi al saldo, sull\’intero importo così ottenuto, per la conversione del debito da valore in valuta. Peraltro, a tale forma risarcitoria espressa in denaro, in accoglimento della attorea richiesta, deve essere aggiunta, in quanto parte integrante del risarcimento totale, quella del risarcimento informa specifica, mediante la imposizione (secondo quanto illustrato al paragrafo che segue, intitolato “facere”) ai due soggetti responsabili, di una attività volta a procurare alla danneggiata società, una parziale, diretta riparazione in grado di diminuire il pregiudizio non patrimoniale nella misura di euro 2.000.000 (e così da euro 5.250.000 ad euro 3.250.000.000, secondo quanto già illustrato). FACERE Come già sopra accennato, argomentando degli effetti negativi sofferti a seguito della divulgazione della denigratoria notizia” di Annozero, parte attrice, in punto “quantificazione del danno non patrimoniale, ha chiesto, oltre ad una somma risarcitoria, anche la pubblicazione della presente sentenza, quale mezzo ritenuto efficace ai fini della riduzione del pregiudizio subito, nonché l\’ordine di rimozione della puntata televisiva 2\\12\\2010, “foriera di danni,” dal sito Internet di Annozero, per evitare il moltiplicarsi degli effetti dannosi già prodotti. Entrambe le richieste sono accoglibili, in quanto fondate. Quanto alla pubblicazione, il Tribunale, richiamando quanto già sopra esposto, osserva che, nella peculiarità del caso di specie, che ha comportato la ampia diffusione di una non veritiera notizia lesiva della reputazione attorea, la pubblicazione, a spese dei soccombenti, del dispositivo della presente g sentenza mediante inserzione per estratto del suo dispositivo, su giornali di primaria importanza e di rilevante tiratura, quali sono “La Stampa”, “La Repubblica”, ” Il Corriere della Sera” e “Quattroruote”, essendo del tutto suscettibile di raggiungere un elevato numero di “spettatori della puntata di Annozero del 2\\12\\2010”, costituisce indubbiamente un efficace mezzo per ridurre gli effetti negativi, come sopra quantificati, di carattere non patrimoniale, del distorto messaggio diffuso mediante la trasmissione televisiva per cui è causa. Per contro, la pubblicazione dell\’estratto della sentenza, ad avviso del Tribunale, non può esplicare i suoi effetti sulla quantificazione del danno patrimoniale, la cui entità, in base a tutte le osservazioni e valutazioni tecniche sopra espresse, segnatamente con il recepire la motivata consulenza collegiale di ufficio, non può che essere parametrata, nella misura già sopra indicata di euro 1.750.000, unicamente in funzione del costo di una idonea campagna pubblicitaria, che in quanto volta a contrastare gli effetti di una serie di distorte informazioni fornite in una trasmissione televisiva, non può che essere svolta tramite nuove informazioni audiovisive, “di pari impatto e suggestione” rispetto a quelle di Annozero. In definitiva, ritiene, il Tribunale, visti l\’art. 2058 c.c., nonché l\’art. 120 cpc, che la attorea richiesta di pubblicazione del dispositivo della sentenza, debba essere accolta, costituendo, un efficace rimedio volto a limitare, e, pertanto a parzialmente risarcire, il danno non patrimoniale conseguente alla divulgazione della già più volte ricordata, denigratoria e non veritiera notizia riguardante la vettura Alfa Mito. In concreto, tale pubblicità dovrà essere eseguita, per i tre quotidiani sopra indicati, entro giorni 15 dalla data di pubblicazione della presente sentenza in una delle giornate di verosimile massima “tiratura”, quali sono, in alternativa, il venerdì, il sabato oppure la domenica, e, per la Rivista Quattroruote entro giorni 45 da oggi. Si richiama, a questo punto, per la migliore chiarezza del testo, che la misura del predetto contributo riparatorio, in riferimento al pregiudizio non patrimoniale, è già stata anticipata dal Tribunale, in ragione di euro 2.000.000 (due milioni), comportando così una riduzione della somma risarcitoria non patrimoniale da euro 5.200.000 ad euro 3.250.000. In base al nuovo disposto di cui al 2° comma dell\’art. 120 cpc (così come sostituito ex art. 45, L. 18\\6\\2009 n 69, applicabile nel presente procedimento in quanto instaurato successivamente al 4\\7\\2009) che letteralmente prevede: “se l\’inserzione non avviene nel temine stabilito dal giudice, può procedervi la parte in favore della quale è disposta, con diritto a ripetere le spese dall\’obbligato”, ritiene, inoltre, il Tribunale di autorizzare, sin da ora, in caso di mancata esecuzione da parte dei convenuti della sopra disposta pubblicità della sentenza nei modi e nei termini sopra indicati, la parte attrice a provvedere direttamente (Cass. Civ. 10\\9\\1974 n 2449) alla pubblicazione del dispositivo, a spese dei convenuti condannati. L\’ordine di rimozione dal sito Internet di Annozero, infine, risulta ugualmente accoglibile, in quanto indubbiamente indispensabile mezzo atto ad evitare che gli effetti pregiudizievoli – scaturenti dalla diffusione della notizia diffamatoria – vengano ulteriormente amplificati e procrastinati nel tempo, determinando un notevole aumento del danno ad oggi arrecato; e, pertanto, tale accorgimento, viene dal Tribunale disposto nei confronti della parte
convenuta con effetto immediato. In conclusione, deve essere pronunciata la condanna solidale dei convenuti C. F. e RAI, Radiotelevisione Italiana, spa, a pagare all\’attrice l\’importo capitale di euro 5.000.000 (quale somma degli addendi di euro 1750.000 ed euro 3250.000), oltre accessori secondo quanto sopra indicato. Deve altresì essere pronunciata la condanna solidale dei convenuti, sig. F. e spa RAI a provvedere a proprie spese alla pubblicazione del dispositivo della presente sentenza, nei tempi e nei modi sopra indicati, sui giornali “La Stampa”, “La Repubblica”, ” Il Corriere della Sera” e “Quattroruote”, nonché a rimuovere immediatamente e definitivamente, a propria cura e spese, dal sito Internet di Annozero, la puntata del 2\\12\\2010 teletrasmessa su RAI Due. Quanto alle spese processuali, vista la soccombenza dei convenuti F. e RAI senza che – peraltro – la assoluzione di M. S., che ha adottato una difesa totalmente unitaria, anzi addirittura identica a quella degli altri due convenuti, abbia invece influito in maniera apprezzabile sull\’economia dell\’intero processo, e, considerata altresì la delicatezza delle questioni trattate in merito a tale specifica problematica, vista altresì la riduzione del quantum risarcitorio, in rapporto alle apprezzabilmente maggiori richieste dell\’attrice, che hanno contribuito a determinare la necessità di compiere una approfondita istruttoria anche in tema di calcolo del “pregiudizio”; nei rapporti tra Fiat Group, da una parte, e F.-RAI, dall\’altra parte, previa compensazione in ragione di 1\\2, deve essere pronunciata la condanna solidale del sig. F. e della spa RAI, a rimborsare all\’attrice la restante metà delle spese processuali, liquidate come da dispositivo; nei rapporti tra Fiat Group e S., invece, pur nella attorea soccombenza, ma in considerazione delle già ricordate circostanze, sussistono giusti motivi perché le spese siano interamente compensate. Le spese di CTU, infine, comunque necessarie per accertare la portata tecnica della non veritiera notizia diffamatoria e la entità del danno, devono essere definitivamente poste, per una metà, a carico solidale del sig. F. e della spa Rai, e, per la restante metà a carico della parte attrice, nella misura già liquidata in corso di causa.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE DI TORINO

definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, assolve M. S. da ogni domanda nei suoi confronti proposta; premesso che attraverso l\’indagine peritale d\’ufficio è stato possibile accertare che : l\’informazione veicolata dal sig. C. F. nel corso della trasmissione su Raidue di Annozero del 2\\12\\2010 era incompleta e parziale e, come tale, atta ad indurre nel telespettatore medio una percezione errata del confronto tra le autovetture; che tale non veritiera informazione ha generato un danno d\’immagine per il sub- brand Mito della Fiat Group, che si è manifestato in un cambiamento nella percezione dei clienti, pari all\’1,2% dei telespettatori, coerente con una discontinuità di risultati in termini di minori immatricolazioni; che peraltro il danno d\’immagine non ha riguardato il family brand Alfa Romeo e il Gruppo Fiat se non nei limiti del danno sofferto dal sub-brand Mito; che il danno economico- patrimoniale, rapportato al costo di una idonea campagna di contrasto, è risultato quantificabile in 1,75 milioni di euro; accertato, dunque, in riferimento ai fatti di cui sopra, che l\’informazione fornita dal signor C. F. nella trasmissione di Annozero, in onda su RaiDue in data 2 dicembre 2010, è non veritiera e denigratoria; accertato, in particolare, che il test di Annozero, nel quale la vettura, Alfa Mito veniva presentata come “perdente” non è tecnicamente valido; accertato che il diverso test effettuato da Quattroruote, nella trasmissione RaiDue del 2\\12\\2010, presentato come sovrapponibile, non è invece né identico né confrontabile con quello di Annozero; accertato che, nel confronto complessivo tra i tre modelli di autovetture Alfa Romeo Mito QV, Mini Cooper e Citroen DS, diversamente da quanto asserito e comunicato dal signor C. F., la rivista Quattroruote aveva proposto una graduatoria in cui la Alfa Mito QV risultava prevalere su Citroen DS e Mini Cooper S, titolando: “Mito e DS3 affrontano l\’inossidabile Mini sulla nostra pista. Tra i cordoli vince l\’anglo – tedesca, ma nella vita di tutti i giorni è meglio l\’italiana” e commentando, da un punto di vista pratico: “DS3 e Mito QV non ce l\’hanno fatta a mettere le ruote davanti all\’inossidabile Cooper S. Poi si passa dalla pista alla strada: qui entrano in gioco altri fattori, e, allora, la situazione si ribalta, favorendo la Mito, meno estrema, forse, ma più vivibile”; accertato ulteriormente che un confronto di carattere strettamente tecnico, anche limitato ai soli parametri di sportività, avrebbe comunque portato al risultato che la vettura Alfa Romeo Mito “restava in linea” con le concorrenti vetture Mini Cooper e Citroen DS; ritenuto che la non veritiera informazione denigratoria teletrasmessa su Raidue nella puntata 2 dicembre 2010 di Annozero ha cagionato alla s.p.a. Fiat Group, sub – brand Alfa Romeo Mito un danno patrimoniale e non patrimoniale, complessivamente quantificabile in euro 7.000.000 (sette milioni) ottenuti dalla somma dei valori capitali di euro 1.750.000 (per danno patrimoniale) e di euro 5.250.000 (per danno non patrimoniale), oltre accessori; ritenuto che il danno non patrimoniale, consistente nell\’offesa alla persona giuridica Fiat Group in riferimento alla vettura Alfa Mito, è suscettibile Ai parziale, e precisamente nella misura di euro 2.000.000 (due milioni), reintegrazione informa specifica, mediante la pubblicità per estratto della presente sentenza, che viene disposta secondo quanto infra indicato; ritenuto che la immediata rimozione dal sito Internet di Annozero della puntata televisiva oggetto di casa appare necessaria per non aumentare il pregiudizio risarcibile, e che, pertanto entrambe le misure sopra enunciate devono essere disposte da questo Tribunale, con la conseguenza che il danno residuo, risarcibile mediante la corresponsione di una somma di denaro, in capo alla Fiat Group, sub – brand Alfa Romeo Mito, risulta definitivamente e complessivamente cristallizzato in euro 5.000.000 (cinque milioni) per valore capitale, oltre accessori; dichiara, in riferimento ai fatti lesivi per cui è causa, la responsabilità del signor C. F. e della s.p.a. RAI Radiotelevisione Italiana, e, per l\’effetto condanna in solido il sig. C. F. e la s.p.a. RAI Radiotelevisione Italiana, con sede in Roma ed in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire alla spa Fiat Group Automobiles, con sede in Torino, ed in persona del legale rappresentante pro tempore, i danni alla stessa cagionati nella complessiva somma capitale di euro 5.000.000 (euro cinque milioni), ottenuti dalla somma di euro 1.750.000 e di euro 3.250.000 secondo i conteggi espressi in motivazione, oltre, per il primo importo di euro 1.750.000 rivalutazione del capitale in base agli Indici Istat a partire dalla data del fatto e sino alla data odierna, nonché interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata a partire dal 2\\12\\2010 e fino ad oggi; e, per il secondo importo di euro 3.250.000, oltre interessi legali sulla somma prima devalutata alla data del fatto (2\\12\\2010) ed indi via via annualmente rivalutata sino ad oggi; oltre, infine, interessi legali, da oggi al saldo, sull\’intero importo così ottenuto, per la conversione del debito da valore in valuta; condanna altresì in solido il sig. C. F. e la s.p.a. RAI Radiotelevisione Italiana, con sede in Roma ed in persona del legale rappresentante pro tempore alla pubblicazione del dispositivo della presente sentenza, a proprie cure e spese, entro giorni 15 da oggi, in una giornata di venerdì o sabato oppure domenica, sui giornali “La Stampa”, “La Repubblica”, “Il Corriere della Sera”, ed entro giorni 45 da oggi sulla Rivista “Quattroruote”, autorizzando altresì l\’attrice a provvedervi direttamente nel caso che la pubblicazione non venisse eseguita dalla parte obbligata con il rispetto delle modalità e dei termini stabiliti; ordina alla parte convenuta la completa ed immediata rimozione, dal sito Internet della trasmissione Annozero, del filmato della puntata di Annozero del 2 dicembre 2010; sulle spese processuali nel rapporto tra Fiat Group e F.-RAI, previa compensazione in ragione di 1\\2, condanna in solido C. F. e la spa RAI, a rimborsare all\’attrice Fiat Group la restante metà delle spese processuali, per l\’intero liquidate, in ragione della natura della causa, del valore della domanda e del lavoro svolto, come da parcella, in complessivi euro 106,992,58 (di cui euro 2.062,58 per esborsi, euro 6.930,00 per diritti di procuratore ed il resto per onorari dì avvocato), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge; nel rapporto processuale tra Fiat Group e M. S., compensa interamente le spese processuali; pone infine definitivamente a carico solidale del sig. C. F. e della spa Rai le spese della CTU collegiale, nell\’importo già liquidato in corso di causa nella misura di 1\\2 dell\’intero; pone a carico della Fiat Group Automobìles spa la restante metà delle spese di CTU. Torino, 20 febbraio 2012 Il Giudice dott.ssa MAURA SABBIONE

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