giovedì, Marzo 28, 2024
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ANTICORRUZIONE: Regolamento Potere sanzionatorio ANAC



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici dì comportamento

Il Consiglio

VISTO l’articolo 19, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui, salvo che il fatto costituisca reato, l’Autorità Nazionale Anticorruzione applica una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto ometta l’adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità o dei Codici di comportamento;
RILEVATA la necessità, dopo l’entrata in vigore del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, di disciplinare l’attuazione delle disposizioni di legge sullo svolgimento dei compiti demandati all’Autorità Nazionale Anticorruzione in materia di applicazione delle sanzioni amministrative di cui al citato articolo 19, comma 5;
VISTO l’articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190 secondo il quale ciascuna amministrazione entro il 31 gennaio di ogni anno adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione;
VISTO il paragrafo 3.1.1. del Piano nazionale anticorruzione, con il quale sono specificati i contenuti minimi dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e sono fornite indicazioni in ordine all’integrazione tra i predetti Piani e i modelli di organizzazione e gestione previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
VISTO l’articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, secondo il quale ogni amministrazione adotta il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, da aggiornare annualmente;
VISTA la delibera n. 50/2013, con la quale sono specificati i contenuti del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e sono fornite indicazioni per l’aggiornamento del Programma 2014-2016;
VISTO l’articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall’articolo 1, comma 44, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo il quale ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio Codice di comportamento che integra e specifica il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni definito dal Governo ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica;
Delibera
il seguente Regolamento.
Articolo 1 – Definizioni
1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
a) «Autorità», l’Autorità Nazionale Anticorruzione
b) «Consiglio», il Consiglio dell’Autorità;
c) «Responsabile del procedimento», il dirigente responsabile dell’ufficio competente all’istruttoria in materia di sanzioni o altro funzionario dello stesso ufficio, cui è assegnata la responsabilità dello svolgimento del procedimento;
d) «Provvedimenti», i provvedimenti di prevenzione della corruzione che la legislazione vigente prevede come obbligatori, segnatamente il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) di cui all’articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (PTTI) di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il Codice di comportamento di amministrazione di cui all’articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall’articolo 1, comma 44, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
e) «Soggetto obbligato», l’organo che la legge o l’amministrazione interessata ha individuato come competente a predisporre, ad adottare e/o approvare i Provvedimenti, tra i quali, ad esempio, il responsabile della prevenzione della corruzione, il responsabile della trasparenza, i componenti degli organi, monocratici o collegiali, di indirizzo;
f) «Amministrazioni interessate», tutte le amministrazioni, ivi compresi gli enti di diritto privato in controllo pubblico, tenute all’adozione dei provvedimenti, ai sensi della disciplina vigente e del Piano nazionale anticorruzione vigente;
g) «Omessa adozione», la mancata adozione della deliberazione dell’organo competente che approva i Provvedimenti. Equivale a omessa adozione: a) l’approvazione di un provvedimento puramente ricognitivo di misure, in materia di anticorruzione, in materia di adempimento degli obblighi di pubblicità ovvero in materia di Codice di comportamento di amministrazione; b) l’approvazione di un provvedimento il cui contenuto riproduca in modo integrale analoghi provvedimenti adottati da altre amministrazioni, privo di misure specifiche introdotte in relazione alle esigenze dell’amministrazione interessata; c) l’approvazione di un provvedimento privo di misure per la prevenzione del rischio nei settori più esposti, privo di misure concrete di attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui alla disciplina vigente, meramente riproduttivo del Codice di comportamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.
Articolo 2 – Ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento disciplina da parte dell’Autorità l’esercizio del potere sanzionatorio previsto dall’articolo 19, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90.
Articolo 3 – Responsabile del procedimento
1. Il Responsabile del procedimento è il dirigente responsabile dell’ufficio competente all’istruttoria per le sanzioni di cui al presente Regolamento. Esso può assegnare la responsabilità di singoli procedimenti ad altro dipendente della stessa unità organizzativa. Di tale assegnazione è data comunicazione al Soggetto obbligato destinatario della comunicazione di avvio del procedimento.
2. Il Responsabile del procedimento assicura il legittimo, adeguato, completo e tempestivo svolgimento dell’istruttoria, garantendo il contraddittorio e l’effettività del diritto di difesa del Soggetto obbligato destinatario della comunicazione di avvio del procedimento.
Articolo 4 – Avvio del procedimento
1. L’Autorità avvia il procedimento per l’irrogazione delle sanzioni di cui al presente Regolamento d’ufficio, nei casi in cui, nel corso di accertamenti o ispezioni, siano emersi comportamenti configurabili come ipotesi di omessa adozione, ovvero sulla base di segnalazioni ad essa pervenute.
2. Nel caso di segnalazioni gravemente incomplete o palesemente infondate il Responsabile del procedimento dispone il mancato avvio del procedimento, informandone il Consiglio attraverso una notizia riassuntiva trimestrale.
Qualora i soggetti interessati ne facciano richiesta, l’Autorità dà comunicazione del mancato avvio del procedimento.
3. Il Responsabile, nel caso in cui disponga l’avvio del procedimento, comunque entro 30 giorni dall’avvenuta conoscenza della presunta omessa adozione dei Provvedimenti di cui al presente Regolamento, ne dà comunicazione ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e al soggetto esterno all’Autorità che ha formulato la segnalazione. La medesima comunicazione deve essere effettuata anche nei confronti dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, cui possa derivare un pregiudizio dal procedimento in corso.
4. Nel caso in cui, per il rilevante numero dei destinatari, la comunicazione personale risulti impossibile o particolarmente gravosa, l’Autorità provvede a rendere noti gli elementi essenziali del procedimento mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dalla medesima, tra cui la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Autorità.
5. Nella comunicazione di avvio del procedimento devono essere almeno indicati:
a) la contestazione della violazione;
b) il termine per l’invio di eventuali memorie e documentazione allegata, nonché per eventuali controdeduzioni;
c) la possibilità di richiedere di essere sentiti in audizione presso l’Ufficio competente, specificando il termine per inoltrare detta richiesta;
d) l’ufficio presso cui è possibile avere accesso agli atti del procedimento;
e) il nome del responsabile del procedimento, l’ufficio nel quale opera e i modi per entrare in contatto;
f) il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio.
Articolo 5 – Avvio del procedimento in caso di accertata violazione da parte di organi di polizia amministrativa o di organi con funzioni ispettive
1. Qualora l’omessa mancata adozione dei Provvedimenti di cui al presente Regolamento sia accertata da organi di polizia amministrativa o da organi con funzioni ispettive, gli stessi sono tenuti a contestare la violazione ai soggetti obbligati. La contestazione costituisce avvio del procedimento e deve contenere tutti gli elementi previsti dall’articolo 4, comma 5, del presente Regolamento.
2. Il procedimento è svolto dall’Autorità ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, nelle forme e nei modi previsti dal presente Regolamento.
Articolo 6 – Istruttoria
1. Il Responsabile del procedimento procede all’accertamento dell’eventuale omessa adozione dei Provvedimenti di cui al presente Regolamento.
2. A tal fine il Responsabile può:
a) disporre ispezioni e accertamenti anche avvalendosi della Guardia di Finanza, ai sensi dell’articolo 34-bis, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n. 221.
All’accertamento della violazione possono procedere, su richiesta dell’Autorità, anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, ai sensi dell’articolo 13, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
b) richiedere alle amministrazioni interessate, al loro responsabile della prevenzione della corruzione, ovvero ai soggetti obbligati, documenti, informazioni o chiarimenti volti ad accertare l’effettiva omessa adozione dei provvedimenti e il grado di partecipazione dei diversi soggetti obbligati ai comportamenti omissivi;
c) disporre l’audizione dei soggetti obbligati, su loro richiesta.
3. Nel rispetto dei termini riportati nella comunicazione di avvio, i partecipanti al procedimento istruttorio, oltre a rispondere alle richieste di informazioni inviate dal Responsabile del procedimento, possono, in ogni momento della fase di acquisizione degli elementi probatori, produrre ulteriore documentazione, memorie e controdeduzioni sulle informazioni inviate da altri partecipanti al procedimento. Tutta la documentazione prodotta nel corso del procedimento dovrà essere inviata anche agli altri partecipanti allo stesso.
4. Nel rispetto dei termini riportati nella comunicazione di avvio, i partecipanti al procedimento istruttorio possono, in ogni momento della fase di acquisizione degli elementi probatori, richiedere di essere sentiti in audizione dall’unità organizzativa competente.
5. I partecipanti al procedimento istruttorio possono fare richiesta di accesso al fascicolo istruttorio, secondo le modalità previste nel Regolamento di accesso agli atti adottato dall’Autorità.
6. La convocazione in audizione deve essere formulata per iscritto e riportare:
a) i fatti e le circostanze in relazione ai quali si convocano i partecipanti;
b) lo scopo;
c) la data prevista per l’audizione;
d) il termine entro il quale dovrà pervenire la conferma di partecipazione;
e) l’indicazione di un referente, con i relativi contatti, per eventuali richieste di chiarimenti o comunicazioni successive.
7. Al termine dell’audizione viene predisposto un apposito verbale, nel quale sono indicati sinteticamente i principali elementi emersi nel corso della stessa. Il verbale viene sottoscritto dal funzionario verbalizzante e da un rappresentante delle parti intervenute in audizione. Copia del verbale, o stralcio dello stesso, è consegnata ai soggetti intervenuti all’audizione.
Articolo 7 – Conclusione del procedimento
1. L’istruttoria si conclude con la proposta del dirigente dell’ufficio competente, che può consistere:
a) nell’archiviazione, qualora non si riscontri l’omessa adozione dei provvedimenti;
b) nella diffida ad adottare i provvedimenti omessi, entro un termine breve, non superiore ai 60 giorni;
c) nella irrogazione, per ciascuno dei soggetti obbligati, di una sanzione pecuniaria di cui si definisce la quantità, in relazione alle responsabilità accertate nella omessa adozione del provvedimento.
2. Il Consiglio, sulla base della proposta, può disporre ulteriori accertamenti ovvero, qualora ne sia fatta richiesta ed essa sia ritenuta utile al pieno accertamento dei fatti, disporre l’audizione anche solo di alcuni dei destinatari del provvedimento.
3. In caso di supplemento di istruttoria, il Responsabile del procedimento instaura un nuovo contraddittorio con le parti, con la riapertura dei termini.
4. In caso di audizione, da esperirsi secondo le modalità di convocazione di cui all’articolo 5, comma 6, i rappresentanti delle parti illustrano al Consiglio la propria posizione in merito al procedimento.
5. Il Consiglio, qualora deliberi l’irrogazione della sanzione, può disporre anche l’immediata notifica della medesima al soggetto responsabile, assegnando un termine di 30 giorni per eventuali osservazioni e controdeduzioni.
6. Sulla base delle osservazioni eventualmente pervenute e comunque decorso il termine di cui al comma precedente, il Consiglio delibera, dandone adeguata motivazione, il provvedimento di definitiva irrogazione della sanzione determinandone l’importo.
Articolo 8 – Quantificazione della sanzione
1. L’importo della sanzione pecuniaria è definito entro i limiti minimi e massimi previsti dall’articolo 19, comma 5, lett. b), del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, e con l’applicazione dei criteri generali contenuti nella legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. A tal fine l’importo è definito in rapporto a:
a) la gravità dell’infrazione, anche tenuto conto del grado di partecipazione dell’interessato al comportamento omissivo;
b) la rilevanza degli adempimenti omessi, anche in relazione alla dimensione organizzativa dell’amministrazione e al grado di esposizione dell’amministrazione, o di sue attività, al rischio di corruzione;
c) la contestuale omissione di più di uno dei provvedimenti obbligatori di cui al presente Regolamento;
d) l’eventuale reiterazione di comportamenti analoghi a quelli contestati;
e) l’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze dell’infrazione contestata.
Articolo 9 – Termine di conclusione del procedimento
3. Il procedimento deve concludersi entro il termine massimo di 120 giorni dalla data di comunicazione del suo avvio.
4. Il termine può essere sospeso in caso di accertamenti particolarmente complessi, ovvero nel caso di convocazione in audizione, presso il Responsabile del procedimento o presso il Consiglio.
Articolo 10 – Pagamento della sanzione
1. L’atto di irrogazione della sanzione prevede anche il termine per il relativo pagamento.
2. Il Responsabile del procedimento, in applicazione di criteri generali predeterminati dal Consiglio, può accogliere, in tutto in parte, le richieste motivate di rateizzazione del pagamento della sanzione.
Articolo 11 – Comunicazioni con l’Autorità, segreto d’ufficio e pubblicità
1. Nell’ambito del procedimento per l’applicazione di sanzioni, le richieste, le trasmissioni di documenti e le convocazioni ai destinatari sono effettuate in uno dei seguenti modi:
a) posta elettronica certificata;
b) lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
c) consegna a mano contro ricevuta.
2. Le medesime disposizioni si applicano alla trasmissione di documenti e di richieste connesse all’istruttoria da parte degli interessati o di terzi all’Autorità.
3. Nei limiti necessari all’accertamento dei fatti e all’applicazione dell’eventuale sanzione, tutte le notizie, le informazioni o i dati acquisiti nello svolgimento dell’attività istruttoria da parte dell’Autorità sono tutelati dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, fatti salvi gli obblighi di denuncia di cui all’articolo 331 del codice penale.
4. Concluso il procedimento, il provvedimento finale è pubblicato integralmente sul sito istituzionale dell’Autorità. Gli atti del procedimento diversi dal provvedimento finale non sono pubblicati. Essi sono accessibili ai sensi del capo VI della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
Articolo 12 – Disposizioni finali
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano i principi e le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità ed entra in vigore con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Approvato nella seduta del 9 settembre 2014
Raffaele Cantone

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