venerdì, Aprile 19, 2024
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Antiriciclaggio: Fantasia allo sportello!

Antiriciclaggio: Fantasia allo sportello!

Più volte si è ripetuto, anche da parte di Organismi Istituzionali, che il numero di Segnalazioni di operazioni sospette appare assolutamente lontano da uno standard accettabile i qualità.

Anche un recente focus del Sole 24 Ore, ha evidenziato il tema delle Sos, peraltro in crescita esponenziale, che sembrano non aiutare all’efficacia del complessivo sistema di contrasto al riciclaggio di denaro sporco e finanziamento del terrorismo.

In proposito riporto il contenuto di un alert di questo tipo riguardante il focus sul tema: “<<Per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo internazionale, la prossima sfida si chiama “qualità”. Con le attuali centomila segnalazioni di operazioni sospette, si registra un trend esponenziale. 

Troppe, per un sistema che si vorrebbe efficiente e reattivo, e troppo sbilanciate sul versante di “chi” segnala. Oggi, ma direi da sempre, le “sentinelle” più attente sono gli intermediari finanziari (banche e assicurazioni) ma, appunto, attente sulla base di protocolli interni e procedure standardizzate che mirano principalmente a non incorrere in violazioni formali (che comporterebbero in ogni caso sanzioni, con il rischio aggiuntivo della serialità).

Questo alla fine non giova alla “qualità” delle informazioni raccolte[1]>>.

Come sempre avviene nel nostro Paese, si parla del problema che effettivamente esiste e non da ora, ma nessuno tenta un’analisi volta ad una qualche riflessione che possa in qualche misura aiutare coloro che sono tenuti alla collaborazione attiva, ovvero i soggetti obbligati, in primis il mondo delle banche o assicurazioni.

Finché si registrano “contestazioni lunari” o, come direbbe mio padre, senza “capo né coda” – alcune vissute direttamente per memorie difensive all’uopo prodotte[2] o altre desunte da sentenze di Cassazione quale, valga per tutte, quella depositata il 31 ottobre 2017, già oggetto di ampio commento da parte di chi scrive[3], cosa possiamo aspettarci in futuro?

Compravendita immobiliare – Evasione fiscale

<<Ho venduto casa per un importo dichiarato di 300mila euro e questo è l’atto notarile all’uopo stipulato. Voglio depositare l’assegno circolare di pari importo e 30mila euro in denaro contante, incassato in nero per la vendita dell’immobile>>.

Questa può essere una dichiarazione frequente e verosimile che il cliente fa al direttore di una banca o direttamente al cassiere di uno sportello di una banca qualsiasi.

Trattasi, evidentemente di una forma di “evasione fiscale” che, ragionevolmente non ha alcun nesso o importanza ai fini dell’obbligo di Segnalazione di operazione sospetta per una ipotesi di “riciclaggio”.

Cerco di spiegare, in pratica, le ragioni per le quali, a mio avviso, una siffatta operatività non rappresenta in alcun modo un alert per una segnalazione di operazione sospetta e/o, addirittura, neanche per una “comunicazione” al Ministero dell’economia e finanze per una ipotesi di irregolare trasferimento di denaro contante[4].

Danno erariale

L’ammontare della imposta sottratta alle casse dell’erario per siffatta condotta consiste nella imposta di registro del 10% sull’ammontare complessivo del nero dichiarato che, nella fattispecie descritta, risulta essere €.3.000,00 (tremila/00).

La collaborazione attiva richiesta ai soggetti obbligati – in primis Intermediari finanziari e professionisti – è quella di contrastare il “riciclaggio di denaro sporco” e, in tal senso, ci soccorre il contenuto dell’art.648bis del vigente codice penale che, in proposito, testualmente recita: Art. 648-bis. Riciclaggio.

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. (1)

 … o m i s s i s “.

L’ipotesi delittuosa delineata nell’articolo in commento, fuori dalle ipotesi di frode fiscale, stabilisce la c.d. soglia di rilevanza penale indicata nell’articolo 4 del d.lgs 74/2000 a proposito della “Dichiarazione infedele” per la quale è prevista la “reclusione e multa” (delitto).

Recita infatti il citato articolo che, in presenza di un danno erariale (imposta sottratta all’Amministrazione finanziaria) superiore ad €. 150mila su base annua per taluna delle singole imposte (dirette e/o indirette). Ne consegue che, conoscendo il livello di tassazione nel nostro Paese di circa il 50%, per determinare un danno erariale di siffatta portata dovrò accantonare, nascondere od occultare al fisco un imponibile non inferire a 400/450mila euro su base annua e non certo un importo di appena 30mila euro che certamente rimane un rilievo meramente amministrativo.

Irregolare trasferimento di denaro contante

Esclusa l’ipotesi della Segnalazione di operazione sospetta per la modestissima rilevanza dell’importo sottratto alla tassazione (trentamila euro), rimane il rischio dell’irregolare trasferimento di denaro contante, posto che, la soglia attuale è pari o superiore a tremila euro.

Ritengo esclusa l’ipotesi dalle comunicazione al Mef in quanto trattasi di una operatività che non è avvenuta in mia presenza e non ho contezza certa di un trasferimento irregolare “nell’an e/o nel quantum”, non conoscendo in alcun modo le modalità ed i tempi della transazione. Più precisamente, la somma in discorso, potrebbe essere stata trasferita in più soluzioni e in momenti diversi sulla base di un accordo tacito tra le parti che, come soggetto obbligato, non sono tenuto ad indagare.

Conclusioni

Quello che a mio avviso bisogna comprendere, per evitare confusione per come si sta facendo da tanto tempo, è considerare che i “soggetti obbligati alla collaborazione attiva” sono tenuti a segnalare il “Riciclaggio da evasione fiscale” e non, dico non, la mera evasione fiscale come il caso accennato ed appena descritto.

Gli Intermediari finanziari o i professionisti – legali e contabili – per attivarsi nella collaborazione attiva – rispettivamente verso l’Uif per la Segnalazione di operazione sospetta o il Mef per la comunicazione di irregolarità nel trasferimento della provvista – devono partire dall’ammontare della soglia di rilevanza penale ovvero dalle concrete modalità della transazione economica.

Diversamente, l’unico contributo che si fornisce è quello di “fare ammuina” di napoletana memoria!

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[1] Passaggio ripreso interamente dall’articolo del Redattore Fabrizio Galimberti del Sole 24 ore del 27 giugno 2018

 

[2]  Sempre vinte, non per mie capacità ma per assoluta insufficienza delle accuse facendomi sentire, il “1° della classe in quanto sapevo firmar, in un’aula analfabeti”

[3] https://www.giovannifalcone.it/antiriciclaggio-innocente/ – https://www.giovannifalcone.it/la-giustizia-dellantiriciclaggio-cari-avvocati-vi-commento/ –

 

[4] Rispettivamente, ex art.35 o 49 del D.lgs 231/07


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