venerdì, Aprile 19, 2024
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Antiriciclaggio: Sos inutili, dai sospetti presunti alle archiviazioni sicure!

 

Antiriciclaggio: Sos inutili, dai sospetti presunti alle archiviazioni sicure!

 

A trent’anni dalla prima legislazione antiriciclaggio nel nostro Paese, nata in conseguenza delle ormai famose quaranta Raccomandazioni del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (Gafi) con la legge 197/91, il dispositivo di contrasto nel suo complesso sembra approssimativo e farraginoso o comunque poco funzionale.

Questa dovrebbe essere una ragione sufficiente per fare un tagliando e prima di pensare a nuove Direttive, Circolari e Regolamenti, bisognerebbe verificare cosa non ha funzionato e quali correzioni o aggiustamenti apportare.

Senza voler infierire troppo, l’unica cosa che funziona sembra essere il numero selle Segnalazioni di operazioni sospette da parte dei soggetti obbligati alla “Collaborazione attiva”, in primis dagli intermediari finanziari (banche) e dai professionisti che ogni anno cresce a vista d’occhio con una media del 10/15%.

L’ultimo dato conosciuto parla di un incremento della collaborazione attiva da parte di banche e poste di oltre il 15%, attestandoci su circa 110 mila segnalazioni di operazioni sospette su base annua[1].

Sos – aumento esponenziale

Qualche anno addietro, la stessa Banca d’Italia ebbe modo di lamentare la scarsa qualità della collaborazione attiva, sia pure con un aumento esponenziale delle segnalazioni di operazioni sospette.

Il numero non  corrisponde alla qualità, verrebbe da dire ma, al netto di questa presa d’atto, nulla è stato fatto per superare l’empasse.

E allora, se così è, non sarebbe ora di chiedersi cosa non funziona?

Quando, in modo continuo e sistematico si assiste a continue retate  di personaggi legati o contigui alla criminalità organizzata da parte dell’autorità giudiziaria, per associazioni a delinquere finalizzate alle frodi fiscali con costituzione di “fondi neri”, al pagamento di “consulenze fittizie”, con bonifici in partenza da conti aziendali[2], con un processo che sembra inarrestabile, bisognerebbe chiedersi dove sta il dispositivo di contrasto?

Bisogna chiedersi se si faccia abbastanza nell’attività di prevenzione nel contrastare questo tipo di criminalità posto che, quando interviene la magistratura il danno all’economia è stato già fatto e, come si dice, i buoi sono già scappati.

Personalmente, ripetere questo tipo di allarmi mi sembra di abbaiare alla luna posto che, a leggere le statistiche dell’Unità d’Informazione Finanziaria (Uif) della Banca d’Italia, sembra che tutto funzioni benissimo.

Sos inutili

Ho sempre pensato che una buona percentuale delle Sos trasmesse all’organismo centrale di vigilanza vengano sistematicamente archiviate senza rumore, senza eccessi e senza indagini.

Ciò, è stato reso possibile dall’introduzione dell’art.151 della legge 388/2000 che, per la prima volta, ha consentito la possibilità di “archiviare” segnalazioni assolutamente prive di qualsivoglia valida ragione o causale.

Infatti, a differenza che in passato, in assenza di un riferimento normativo, quando nessuno si assumeva la responsabilità di disporre un’archiviazione di una Sos di tal fatta, già dal 2000 la situazione è fortunatamente cambiata, secondo il contenuto del citato articolo che riporto integralmente:

“”Art. 151.
(Costituzione delle unita’ di informazione finanziaria e modifiche al decreto-legge n. 143 del 1991)

  1. Per ottemperare al disposto dell’articolo 2, comma 3, della decisione 2000/642/GAI, del Consiglio dell’Unione europea del 17 ottobre 2000, concernente le modalità di cooperazione tra le Unità di informazione finanziaria degli Stati membri per quanto riguarda lo scambio di informazioni, l’Unità di informazione finanziaria di cui alla predetta decisione é costituita, per l’Italia, presso l’Ufficio italiano dei cambi. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica comunica per iscritto l’avvenuta costituzione della predetta Unità al Segretario generale del Consiglio dell’Unione europea.
  2. All’articolo 3 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al comma 4, lettera f), dopo le parole: “qualora siano attinenti alla criminalità organizzata” sono inserite le seguenti:
    “ovvero le archivia, informandone gli stessi organi investigativi”;
    b) al comma 10, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Gli organi investigativi di cui al comma 4, lettera f) forniscono all’Ufficio italiano dei cambi le notizie in proprio possesso necessarie per integrare le informazioni da trasmettere alle medesime autorità di altri Stati; al di fuori dei casi di cui al presente comma, restano applicabili le disposizioni di cui agli articoli 9 e 12 della legge 1° aprile 1981, n. 121”.

Concludo questo ragionamento dicendo che anche oggi ho fatto la mia parte, la luna mi ha sicuramente sentito e già per questo sono decisamente soddisfatto!

 

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[1] https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/newsletter/2020/newsletter-2020-4/newsletter-20-4.pdf

 

[2] https://www.giovannifalcone.it/24074-2/

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