sabato, Aprile 20, 2024
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Antiriciclaggio: Stato dell’arte!

Recentemente, un buon tempone che mi segue su questo social, a proposito di un articolo “riproposto” ha detto che parlo di argomenti “triti e ritriti” di alcuna utilità pratica.
Malgrado il giudizio così severo, io penso che, almeno fino a quando leggo sanzioni milionarie irrogate dall’organo centrale di vigilanza sui temi dell’antiriciclaggio, faccio bene a riproporre anche tematiche già trattate per le quali ritengo che l’attenzione non sia stata sufficientemente alta.
Pertanto, con il permesso dei tanti buon temponi in circolazione, ripropongo un recente articolo.
Buona lettura!

Antiriciclaggio: Stato dell’arte!

Una riflessione a voce alta su talune ovvietà!

 

Il mondo della clientela che affollano le banche e/o gli studi professionali è caratterizzato da due grandi categorie:

  • privato consumatore, corrispondente al lavoratore dipendente o pensionato che vive a reddito fisso. Stiamo parlando di clienti titolari di un conto personale, alimentato dall’unica fonte di reddito, gestibile con relativa facilità che, normalmente, non costituisce ovvero non rappresenta alcun problema. Salvo situazioni particolari da giustificare da parte del cliente (eredità, donazioni, vincite a premi etc.), la gestione di tali rapporti è abbastanza facile e priva di rischi da parte del soggetto obbligato agli adempimenti antiriciclaggio;
  • titolare di un’attività economica, ovvero di una partita Iva, in quanto titolare di una ditta individuale o società – di persone o di capitali – ovvero di un professionista (avvocato, ingegnere, lavoratore autonomo etc.).Qui la situazione è completamente diversa, si capovolge ed i rischi per il soggetto obbligato sono dietro l’angolo e possono costare caro.

          Per questa ragione, mi soffermerò molto su questa seconda categoria per cercare di comprendere quali possono essere le difese e gli accorgimenti per contrastare e contenere al massimo gli effetti nefasti per i soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio, senza la presunzione di credere di aver esaurito le tante scappatoie del malaffare.

Ricordo che già nel Decalogo della Banca d’Italia – Ed.2001 – “Istruzioni operative per l’individuazione delle operazione sospette” al 7° paragrafo del punto 3.2 “La formazione del personale”, veniva testualmente sancito: “”Il personale deve essere sensibilizzato affinché nell’anagrafe clienti e nell’Archivio Unico Informatico siano esattamente inseriti tutti i dati anagrafici della clientela e correttamente riportata l’indicazione dell’attività economica svolta””. https://www.giovannifalcone.it/anagrafe_clientela___antiriciclaggio__censimento_anagrafico_e_attribuzione_codice_sae/

Questa raccomandazione promossa ed inseguita dall’organo centrale di vigilanza, dimostra oltre ogni ragionevole dubbio, l’importanza del tema in commento laddove, partendo da tale distinzione, si possa riuscire a discernere al meglio la coerenza della tipologia di transazioni ed operatività registrate sui rapporti, riuscendo alla fine a distinguere con sufficiente ragionevolezza i margini di anomalia.

Adeguata verifica “attività economiche”

Se la sola busta paga o il cedolino della pensione potrà bastare per il privato consumatore – lavoratore dipendente o pensionato – per l’esercente un’attività economica il tema è decisamente più complesso.

Alla verifica formale dei requisiti necessari a cominciare dalla Partita Iva, iscrizione Camera di commercio e titolo di rappresentanza (rappresentante legale di una società, cooperativa, associazione etc.) riguardante lo Statuto e l’Atto costitutivo.

Soprattutto quando non si conosce la genesi dell’attività economica oggetto del preliminare esame per l’0avvio della relazione – sia essa riguardante la bnca o professionista – non limitarsi mai alle apparenze, acquisendo direttamenbte la documentazione di interesse.

In questo articolo ho parlato delle cautele necessarie da osservare in situazioni della specie – https://www.giovannifalcone.it/antiriciclaggio___partita_iva__avvio_relazione__cautele_necessarie_/

Fatto questo, con l’accensione di un “conto aziendale” – https://www.giovannifalcone.it/?s=conto+aziendale, sarà fondamentale procedere ad una “verifica di cantiere”, volta ad accertare la idoneità strutturale dell’attività economica oggetto di preliminare esame – https://www.giovannifalcone.it/?s=verifica+di+cantiere

A seguire, onde scongiurare sorprese (naturalmente negative), sarà fondamentale un controllo dinamico della relazione https://www.giovannifalcone.it/?s=controllo+dinamico

Per finire, per interpretare al meglio l’operatività posta in essere dal cliente, bisogna valutare la “coerenza” delle transazioni in relazione all’oggetto sociale dichiarato https://www.giovannifalcone.it/?s=coerenza

Se riuscite a fare queste piccole cose, osservando queste quisquiglie direbbe la buon’anima, sono pronto a scommettere che, non solo non sarete mai sanzionati ma riceverete i complimenti da qualunque organo di vigilanza così come è successo a chi scrive in ben cinque occasioni ispettive da parte dell’Uic.

Buon lavoro!

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