martedì, Aprile 23, 2024
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ANTIRICICLAGGIO & PARTITA IVA: Avvio relazione, cautele necessarie!

ANTIRICICLAGGIO & PARTITA IVA: Avvio relazione, cautele necessarie!

Quando si avvia un rapporto con un cliente che non si conosce, ovvero nulla si sa sulla sua storia economica, sulla sua genesi etc., bisogna procedere con particolare cautela ai fini dell’Adeguata verifica.

La semplice dichiarazione circa l’esercizio di un’attività economica e/o professionale, pur con la esibizione di apposita “Visura camerale” e attribuzione della Partita IVA, non appare sufficiente per l’avvio di una relazione presso un intermediario finanziario ovvero un professionista – legale
e/o contabile – tenuto alla collaborazione attiva in materia di antiriciclaggio.

Verificato il titolo di “rappresentanza” – statuto e atto costitutivo della società ovvero ditta individuale – andremo ad estrarci apposita VISURA dalla Camera di Commercio, autonomamente onde verificare direttamente – almeno sotto il piano formale – la dichiarazione appena acquisita dal cliente.

Nello stesso, tempo, andando sul sito dell’Agenzia delle entrate, abbiamo la possibilità di verificare la validità della Partita IVA esibita.

Una volta acquisita la firma del cliente, ai fini della identificazione del Titolare effettivo – ex art.21 del D.lgs 231/07 – ovvero alla natura e scopo del rapporto, si procederà all’esame circa la distribuzione del capitale sociale per la individuazione della soglia di riferimento.

Ho contezza concreta di “visure camerali” costruite con lo scanner del pc, come il Ragioniere Tonna insegna (Parmalat docet, dove addirittura si costruivano bilanci falsi). Ho trovato il caso, attraverso un autonomo riscontro camerale appena accennato, di individuare un grosso personaggio vicinissimo alla malavita romana già condannato ad una “Misura di prevenzione” che si spacciava per un grosso ed affermato imprenditore la cui attività economica dichiarata (falsa), giustificava un vertiginoso giro di denaro contante.

Avviata la relazione, nel breve termine, sarà opportuna una verifica di cantiere ovvero di sede del dichiarato esercizio dell’attività economica onde riscontrare la presenza strutturale di una organizzazione logistico e imprenditoriale (personale dipendente, magazzini, materie prime
etc.), idonea a confermare l’effettivo esercizio della documentata attività economica.

Individuare un’attività di copertura ovvero attribuire una coerenza fra la movimentazione economica registrata sui rapporti accesi in relazione alla dichiarata attività economica, significa anche questo.

Pensiamo ad un grossista che versa solo denaro contante, oppure un’attività con un elevato fatturato che nel suo bilancio non risultano registrati costi per personale dipendente (TFR, costi di personale etc.).

Prevenire è meglio che reprimere!

Insomma, per non farla lunga, la buon’anima avrebbe concluso: ho detto tutto!

 

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