venerdì, Aprile 19, 2024
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APPALTI – L’IMPRESA SOCIALE: Ammessi i requisiti dell’ ”ausiliaria”

Una impresa sociale,
costituita nel 2009 può fare affidamento sulle capacità di un altro soggetto,
indipendentemente dai legami sussistenti con quest’ultimo, al fine di
soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti necessari per la
partecipazione a procedure di gara, con sottoscrizione di accordi di servizi in
ambito socio-sanitario?

M. T. – ROMA

R I S P O S T A

La risposta è
positiva. Una impresa sociale, come del resto tutti gli altri soggetti, in base
alla normativa vigente in materia, qualora non sia in possesso di tutti i
requisiti di qualificazione prescritti ai fini dell’ammissione alla gara, può
dimostrare il possesso degli stessi avvalendosi dei requisiti di un latro
soggetto (cosiddetta impresa ausiliaria), a norma dell’articolo 49 del Dlgs
163/2006. A seconda del diverso modo di concretizzarsi delle esigenze del
concorrente, variano anche le modalità di prova della disponibilità delle
altrui risorse e il contenuto del relativo accordo. In ogni caso, l’articolo 49
citato prescrive che l’avvilimento debba fondarsi su un contratto (si veda la
lettera f), e tale necessità è confermata dall’articolo 88 del Dpr 207/2010
(regolamento generale sugli appalti pubblici), per effetto del quale il
contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente l’oggetto
(risorse e mezzi prestati in modo determinato e specifico), la durata e ogni
altro elemento utile. In sostanza, una mera messa a disposizione di requisiti,
svincolata da qualsivoglia collegamento con ben definite risorse materiali o
immateriali, stravolgerebbe l’istituto dell’avvalimento per piegarlo a una
logica di elusione dei requisiti stabiliti
nel bando di gara.

In
siffatta prospettiva, la stazione appaltante (Sa) è tenuta a valutare (con
attenzione pari a quella dedicata ai concorrenti che all’istituto non
ricorrano) se, con il singolo avvalimento, il concorrente si sia posto, in
concreto, davvero in una condizione equivalente a quella di un concorrente
autosufficiente circa il possesso dei requisiti. Ne consegue che sul
concorrente grava l’onere della prova di poter effettivamente disporre, grazie
all’impresa ausiliaria, di tutte le risorse da ritenere in concreto necessaria
a supplire alla personale deficienza del requisito. In definitiva, le precise
risorse che formano oggetto dell’avvalimento devono soddisfare l’esigenza
funzionale dell’appalto.

DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 9MAGGIO 2016

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