venerdì, Aprile 19, 2024
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APPALTI: Buono dovuto per lavori chiusi con Durc favorevole

Rappresento
una impresa edile. A febbraio 2012 venne presentato, a un Comune della
provincia di Potenza, lo stato finale e di ultimazione dei lavori, con Durc
positivo, riguardanti una ricostruzione post terremoto (legge 219/1981).

Le
nostre fatture sono state tutte liquidate, all’epoca, dal committente, nonché
titolare del buono-contributo. A oggi, il committente non ha ancora percepito
il saldo del buono-contributo finale dal Comune, perché il Durc dell’impresa
che rappresento è negativo. Ciò è corretto, considerando che l’impresa, alla
data dell’ultimazione dei lavori, risultava regolare, alla luce del Durc, e,
quindi, fuori da qualunque responsabilità amministrativa, giuridica ed
economica? Preciso che il Comune si appella all’articolo 90 del Dlgs 81/2008.

F. G.– POTENZA

R I S P O S T A

Se le cose stanno
nel modo in cui vengono descritte dal quesito, la pretesa del Comune di non
corrispondere il saldo del buono-contributo, previsto a favore dei terremotati
dalla legge di ricostruzione 219/1981, è priva di fondamento giuridico, perché
il richiamo all’articolo 90 del Dlgs 81/2008 è fuori luogo, posto che il Durc
(documento unico di regolarità contributiva) si riferisce al divieto di
eseguire i lavori in caso di sua mancanza. Infatti, il comma 12 del citato
articolo 90 dispone la sospensione del titolo esecutivo per realizzare i lavori
allorché le opere da compiere richiedano un piano di sicurezza e coordinamento
o il fascicolo adattato alle caratteristiche delle opere stesse, ove
occorrenti, oppure in assenza del Durc delle imprese o dei lavoratori autonomi.
Nella fattispecie, i lavori sono stati eseguiti e terminati in presenza del
Durc favorevole. Ne consegue che il mancato pagamento del buono in questione
rappresenta una omissione dei doveri d’ufficio da parte del Rup (responsabile unico
del procedimento) comunale, con evidente responsabilità amministrativa, da cui
deriva danno erariale a carico del citato funzionario municipale, soggetto alla
giurisdizione della sezione regionale della Corte dei conti. Infatti, a norma
del comma 9 dell’articolo 2 della legge 241/1990, la mancata emanazione del
provvedimento costituisce elemento di valutazione della responsabilità del
funzionario e del dirigente sotto il profilo disciplinare e contabile.

I
commi successivi mirano poi a rendere ineludibili gli obblighi citati.

In
particolare, il comma 9-ter puntualizza che, “decorso inutilmente il termine
per la conclusione del procedimento o quello superiore eventualmente
necessario, il privato può rivolgersi al dirigente individuato…perché entro un
termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il
procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un
commissario”. Il legislatore intende “penalizzare” la Pa inerte e tutelare il
privato interessato, riducendo i termini ulteriori o, addirittura, prevedendo
l’intervento di un soggetto ad hoc, nominato dal responsabile assegnatario dei
poteri sostitutivi.

DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 16MAGGIO 2016

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