martedì, Aprile 23, 2024
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APPALTI: Il calcolo dell’offerta per partecipare alla gara

In
questi giorni dovrei partecipare ad una gara d’appalto. Il bando di gara
prevede che l’importo, sul quale formulare l’offerta, si deve calcolare al
netto delle spese relative al costo del personale e, quindi, il ribasso va
calcolato solo sull’importo ribassabile.

In
questo caso, come si calcola l’importo della cauzione definitiva?

Il
ribasso utilizzato per calcolare l’incremento della percentuale della cauzione
non sarebbe più il ribasso offerto (ad esempio, 50%) ma il ribasso virtuale
(molto più basso), ottenuto riparametrando il ribasso offerto sui soli costi
ribassabili all’intero importo dei lavori comprensivo del costo del personale e
dei costi di sicurezza aziendale?

Vi
sono sentenze, circolari, parei o altro per poterlo supportare in caso di
contestazione della stazione appaltante?

M. M.
ROMA

R I S P O S T A

Circa la prima
parte del quesito si evidenzia che la stazione appaltante (Sa) deve fissare
l’importo posto a base di gara, tenendo conto del costo della manodopera ed
evidenziando in sede di gara solo gli oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso, senza “scorporare” formalmente la componente relativa al costo del
personale.

In
buona sostanza, deve calcolare l’incidenza del costo della manodopera, ai sensi
dell’articolo 39, Dpr 207/10 (regolamento generale del Codice dei contratti
pubblici: Dlgs 163/06), individuando i “minimi salariali inderogabili” derivanti
dal Ccnl ritenuto di riferimento, e dei contratti integrativi a livello
territoriale, al fine di determinare, in termini di semplice stima, l’importo
relativo al costo del personale, da sommare poi all’importo dei lavori, per
definire la base d’asta complessiva, salvi gli oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso ope legis. Resta fermo che la Sa non è tenuta a scorporare,
a priori, il costo del personale. Di conseguenza, l’appalto sarà aggiudicato
alla “migliore offerta”, che sarà, dunque, comprensiva del costo del personale
e delle misure di sicurezza interne aziendali, di cui all’articolo 87, comma 4,
del Codice dei contratti pubblici (si tratta dei costi di sicurezza specifici
connessi con l’attività aziendale, giusto quanto si argomenta ex articolo 26,
comma 6, Dlgs 81/08). Il concorrente, da parte sua, deve offrire il ribasso al
netto del costo del personale e degli oneri di sicurezza interni all’impresa (
oneri che, pena l’esclusione dell’offerta, deve indicare in questa ultima), al
fine di consentire la corretta
valutazione della congrua/attendibilità dell’offerta migliore in gara.

Val
bene rimarcare che gli oneri di sicurezza aziendali, di cui al citato articolo
87, comma 4, sono distinti dagli oneri di sicurezza specificati dalla Sa nella
lex specialis (bandi di gara o lettera d’invito) e non soggetti a ribasso che,
invece, attengono ai rischi connessi con la costruzione dell’opera o di
interferenza, ossia a quelli derivanti dalla attività che i lavoratori
dell’impresa appaltatrice (eventualmente di quelle subappaltatrici e/o dei
cottimisti) svolgono nei locali dalla Sa ove operano i dipendenti del
committente.

Quanto
alla cauzione definitiva, si precisa che, a norma dell’articolo 113 del Codice
dei contratti pubblici, l’esecutore del contratto è obbligato a costituire una
garanzia fideiussoria del 10 per cento dell’importo contrattuale (vale a dire
del prezzo offerto + gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, stabiliti
dalla Sa in sede di lex specialis). In caso di aggiudicazione con ribasso
d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso
sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni
punto di ribasso superiore al 20 per cento.

L’importo
della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai
quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee
della serie Uni En Iso/Iec 17000, la certificazione del sistema di qualità
conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9000. Per fruire di tale
beneficio, l’operatore economico ha l’obbligo di segnalare, in sede di offerta,
il possesso del requisito, e di documentarlo nei modi prescritti dalle norme
vigenti.

DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 9 NOVEMBRE2015

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