venerdì, Aprile 19, 2024
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APPALTI: La Srls unipersonale che lavora in subappalto

Si chiede come
inquadrare la seguente società: Srls unipersonale, senza dipendenti. L’unico
socio è un ingegnere iscritto all’Inarcassa, che svolge anche attività
professionale.

La società fa
lavori di manutenzione e ristrutturazione di edifici esclusivamente in
subappalto. Va iscritta al registro imprese come impresa edile o come società
di servizi? Se il socio opta per l’iscrizione Inps, va iscritto come commerciante o artigiano? E con l’Inail
(considerando che il socio svolge per la società solo attività amministrativa)?
Se la società si inquadra come società di servizi, può quindi risultare ditta
appaltante in un cantiere edile?

Marcella
Mortoro
– PESCARA

R I S P O S T A

L’iscrizione al registro delle imprese
tenuto dalla Cciaa (Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura)
risponde unicamente a criteri di autodichiarazione dell’imprenditore, che
denunzia l’attività effettivamente svolta. La società, infatti (anche se
unipersonale e semplificata), può avere numerosi oggetti sociali, che come tali
saranno caricati nel registro delle imprese. Diversa invece è la dichiarazione
Rea (repertorio economico amministrativo) di inizio attività, che concernerà
solo l’attività (o le attività) realmente svolte in quel momento. Se l’impresa
dopo un lasso di tempo, sceglierà di modificare l’attività (ad esempio per
ragioni di mercato), purché essa sia astrattamente prevista nell’oggetto
sociale, ci si limiterà a comunicare una denunzia di modifica d’attività a fini
Rea (sempre alla Camera di commercio), senza dover ricorrere al notaio. Dev’esserci
coerenza tra l’attività dichiarata al Rea e quella dichiarata all’agenzia delle
Entrate (per la quale è stata rilasciata l’Iva). A livello di nomenclatura
statistica vi deve essere coerenza tra il codice Ateco denunciato a fini Iva e
quello ai fini Rea.

Il Rea, per
rispondere al caso concreto, è molto elastico, ammettendo un’attività svolta in
via primaria, e una o più in via secondaria. Pertanto, la società potrebbe
avere un’attività principale di progettazione (attività di servizi) e una
secondaria edilizia, o viceversa.

Il caso
particolare sottoposto (di ingegnere unico socio) potrebbe lasciar pensare che
si tratti di società tra professionisti (che, secondo certa dottrina,
potrebbero pure realizzarsi in forma unipersonale), ma nella fattispecie
concreta la fattispecie dev’essere esclusa, tenuto conto che le società tra
professionisti (Stp) non possono avere altra attività che quella professionale
(nel caso in questione, solo progettazione). Si potrebbe allora suggerire
l’ipotesi della cosiddetta società di ingegneria sottratta ai vincoli
restrittivi delle Stp, che tuttavia, alla data attuale, godono di una
regolamentazione certa solo nell’ambito degli appalti pubblici.

Dalla scelta
dell’attività dichiarata, o della prevalenza, che dev’essere coerente con la
dichiarazione ai fini Iva, conseguono le risposte alle successive domande del
lettore. Dalla formulazione del quesito, sembrerebbe prevalere l’attività
edilizia, e quindi l’iscrizione all’Inps (ove ne ricorrano i requisiti)
dovrebbe avvenire in sezione artigiani.

Per rispondere
all’ultima parte del quesito, ove si facesse invece prevalere l’attività di
progettazione, nulla esclude che la società, a tali fini, possa essere
affidataria di appalti.

Se l’attività
secondaria dichiarata fosse quella edile, purché sia mantenuto la giusta
percentuale (da valutare contabilmente) di prevalenza sussidiarietà, potrebbe
divenire anche appaltatrice di lavori edili diversi dalla progettazione e
direzione lavori. L’eventuale superamento del limite del 50% a livello di
fatturato per l’attività fino allora definita secondaria impone solo una modifica dell’attività ai fini del Rea e,
eventualmente, dell’agenzia delle Entrate.

DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 27APRILE 2015

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