Fonte: www.cassazione.net Linea dura sull’autocertificazione nelle gare di appalto. Sono automaticamente escluse le imprese che hanno dichiarato il falso a prescindere dal fatto che la violazione commessa sia definitiva oppure no. Lo ha stabilito il Tar della Lombardia che, con una sentenza del 14 gennaio 2010, ha respinto il ricorso di un’azienda esclusa da una gara indetta dal comune di Milano per una serie di irregolarità contributive non dichiarate nell’autocertificazione. L’impresa si era sempre difesa sostenendo di non aver ricevuto i bollettini per il pagamento e che, ad ogni modo, in un secondo momento aveva versato tutti i contributi. Per i giudici amministrativi, tuttavia, al di là della regolarizzazione della posizione contributiva una autocertificazione con la quale non si dichiara il vero fa venir meno il rapporto di fiducia con l’amministrazione e giustifica l’espulsione immediata dalla gara. In tema di appalti, – ecco il principio affermato – la possibilità per i partecipanti alla gara di presentare la dichiarazione sostitutiva, costituisce un atto di fiducia attraverso cui, in cambio dell’oneroso reperimento ex ante di tutta la documentazione necessaria per la partecipazione alla gara, viene consentito, sotto la propria responsabilità di dichiarare la sussistenza di requisiti richiesti. Poichè il sistema richiede la massima serietà ed onestà da parte del concorrente nel redigere l’autocertificazione in caso di dichiarazione non veritiera, la sanzione della esclusione dalla gara diventa conseguenza necessaria, essendo venuto meno quel rapporto di fiducia basato sulla presunzione della reciproca correttezza che deve sussistere anche nella fase precontrattuale. In tal caso inoltre, del pari legittimi risultano l’escussione della cauzione provvisoria e la segnalazione del fatto all’Autorità, al cospetto di dichiarazioni non veritiere e a fronte di un impedimento alla stipulazione del contratto di appalto chiaramente imputabile all’aggiudicatario (provvisorio), a mente di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di appalti (v. artt. 75 co. 6 e 6 co. 11 d. lgs. 163/2006; art. 27 co. 1 d. p. r. 34/2000). Come è anche legittima la disposta cancellazione della società ricorrente dall’Albo dei professionisti del comune in cui ha la sede, essendo l’iscrizione condizionata al puntuale adempimento degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
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APPALTI PUBBLICI: L’autocertificazione falsa esclude sempre l’impresa dalla gara
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