giovedì, Aprile 25, 2024
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APPALTI PUBBLICI: Tracciabilità e limiti all’inserimento del CIG

        

 

La nostra azienda ha
vinto diverse gare pubbliche, ognuna delle quali ha un numero di Codice
identificativo di gara (Cig) diverso che deve essere indicato sull’ordine, sul
Ddt (documento di trasporto), sulla fattura e sul bonifico bancario. Anche per
l’acquisto di materiali di poco valore, che servono per cantieri diversi,
dobbiamo adottare la procedura sopra indicata e, quindi, con un notevole
aumento di numero di Ddt, fatture e bonifici anche per valori minimi (qualche
euro), e con perdita di tempo e di denaro sia per la gestione delle commesse
che per i pagamenti?

Inoltre, bisogna tener
conto che l’unico tipo di pagamento ammesso è il bonifico bancario. A volte,
poi, capita di invertire un numero di Cig su un documento, che è da annullare e
rimettere in modo corretto. Chiedo se questa gravosa procedura è corretta o se
ci sono novità che snelliscono questo iter burocratico.

S.M. – Pavia

RISPOSTA

La problematica evidenziata con il quesito è stata sollevata
da diversi operatori. Il legislatore ha introdotto le disposizioni in tema di
tracciabilità dei flussi finanziari al fine di contrastare la criminalità
organizzata e le infiltrazioni nelle commesse pubbliche. La tracciabilità, come è stato precisato dall’autorità
competente in materia, non rappresenta un mero strumento di monitoraggio dei
flussi finanziari, bensì un mezzo a disposizione degli inquirenti nelle
indagini per il contrasto delle infiltrazioni delle mafie nell’economia legale.

Tra i principali adempimenti previsti dalla normativa in
tema di tracciabilità, rientra l’indicazione, negli strumenti di pagamento relativi
a ogni transazione, del codice identificativo di gara (Cig) e, laddove
obbligatorio ai sensi dell’articolo 1, della legge 3/2003, del codice unico di
progetto (Cup).

Con specifico riferimento al quesito, la normativa non
impone agli operatori della filiera l’indicazione del Cig nell’ambito delle
fatture emesse per l’esecuzione del contratto o delle bolle di spedizione della
merce; quindi, tale indicazione non può essere pretesa dalla stazione
appaltante (tranne nel caso in cui sia stata contrattualmente pattuita).

Ove nella determinazione si richieda l’inserimento in
fattura è solo per soluzioni semplificative che sono facoltative; la regola è
quella dell’inserimento del Cig relativo al singolo flusso nello strumento di
pagamento.

DAL SOLE 24 ORE DEL
1° OTTOBRE 2012

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