venerdì, Aprile 19, 2024
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AREA PRIVATA AD USO PUBBLICO: Il Comune non può concederla al bar per i tavolini

Area privata a uso pubblico:
il Comune non può concederla al bar per i tavolini

Per
il Consiglio di Stato, è “illogico” il provvedimento di concessione
di suolo


Non sembra logico ed ammissibile che il
Comune consenta l\’utilizzo dell\’area privata a uso pubblico, per i tavolini di
un esercizio commerciale, limitando conseguentemente il passaggio pubblico
“.Così la recente ordinanza 184/2016 del
Consiglio di Stato,
organo amministrativo giurisdizionale di rilievo
costituzionale, sul ricorso proposto da privati contro il Comune di Agrate
Brianza, che proseguendo sul solco di un indirizzo costante fa nuovamente
chiarezza sui limiti dell\’uso delle aree private aperte o destinate al pubblico
passaggio da parte delle Amministrazioni comunali, che pur restando gravate dei
poteri e dei doveri di regolazione spettanti all\’autorità amministrativa devono
limitarsi a garantire l\’uso del bene da parte della collettività, in conformità
ai dettami del pubblico interesse e senza poter esercitare su di esso quei
poteri aggiuntivi e ultronei che competono invece ai proprietari (T.A.R.
Lombardia Sez. III sentenza n. 466/2011).

L\’area
in controversia è un porticato condominiale privato gravato da servitù di uso
trascritta con atto notarile e pertanto destinato
all\’utilità di una collettività generalizzata di individui, per il quale i
condomini proprietari pro quota sono ricorsi al Tribunale Amministrativo a
seguito della concessione del suolo pubblico per i dehors di un esercizio
commerciale.

Per l\’annullamento del
provvedimento rilasciato dal Comune di Agrate Brianza, i privati avevano
eccepito come motivazione assorbente l\’eccesso di potere configuratosi con il
comportamento dell\’amministrazione che interveniva, senza il loro benestare,
con la concessione dell\’uso eccezionale e particolare del portico; segnalavano
altresì in ricorso che anche la Corte di Cassazione aveva da lungo tempo –
ancora una volta con indirizzo unanime – precisato che tale potere concessorio
resta del tutto incompatibile con il diritto demaniale privato, e ciò anche al
di là dell\’applicazione della tassa per l\’occupazione di spazi e aree
pubbliche, attenendo quest\’ultima esclusivamente al piano dei rapporti
tributari (Cass. Civ. SS.UU. 158/1999).

Con la citata ordinanza
il Consiglio di Stato accoglie l\’appello sul ricorso n. 9777/2015 e, per
l\’effetto, l\’istanza cautelare in primo grado chiedendo la sollecita fissazione
dell\’udienza di merito in riforma dell\’ordinanza impugnata, nella quale il
Tar Lombardia rilevava come l\’occupazione con tavoli e sedie riguardasse
“solo in parte” la superficie del portico.

Più in generale, in
conseguenza di quanto deciso si ribadisce ancora una volta che laddove i Comuni
siano titolari di diritti di uso su aree private (ovvero di passaggio se le
stesse siano soggette alle disposizioni del Codice della Strada) che siano questi acquisiti
tramite servitù o tramite dicatio o ancora ad altro titolo quale ad
esempio convenzione edilizia, essi non possono effettuare usi particolari né
cambi di destinazione del bene, salvo che il titolo non lo consenta
espressamente.

Non possono quindi, in
estrema sostanza, comportarsi uti dominus ma devono da un lato limitarsi
a garantire il godimento del bene da parte della collettività, dall\’altro a
richiedere l\’esplicito assenso del proprietario per ogni variazione di
destinazione d\’uso, anche temporanea del bene, non potendo infatti neppure
violare i diritti del proprietario costituzionalmente e civilmente tutelati
(art. 42 Cost. , art. 832 c.c.).

Ordinanza Consiglio di Stato n. 184/2016

Fonte: Area privata a
uso pubblico: il Comune non può concederla al bar per i tavolini

(www.StudioCataldi.it)

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