Un
contratto di locazione artigianale, con la formula 6 più 6 anni, può essere
disdetto dal locatore dopo 12 anni in qualsiasi momento, con comunicazione
raccomandata al conduttore almeno 12 mesi prima, e motivando la disdetta con la
futura vendita?
D. Z.– VICENZA
R I S P O S T A
Al
termine del secondo periodo di sei anni, il locatore non è tenuto a motivare la
propria disdetta. Infatti, l’articolo 28, comma 1, della legge 392/1978 dispone
che “per le locazioni di immobili nei quali siano esercitate le attività
indicate nei commi primo e secondo dell’articolo 27, il contratto si rinnova
tacitamente di sei anni in sei anni, e per quelle di immobili adibiti ad
attività alberghiere o all’esercizio di attività teatrali, di nove anni in nove
anni; tale rinnovazione non ha luogo se sopravviene la disdetta da comunicarsi
all’altra parte, a mezzo di lettera raccomandata, rispettivamente almeno 12 o
18 mesi prima della scadenza”.
DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL18 LUGLIO 2016