giovedì, Aprile 25, 2024
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ASSICURAZIONE AUTO SCADUTA: Dopo quando scatta la multa?

Assicurazione auto scaduta, dopo quando scatta la multa?

 

La multa scatta dopo 30 giorni dalla scadenza del contratto di assicurazione, ossia dopo 15 giorni dal periodo di ultrattività quindicinale della polizza.

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Come noto, chi circola con l’auto in una strada pubblica o aperta al pubblico deve essere anche assicurato con la polizza infortuni per la responsabilità civile automobilista (cosiddetta rc auto). Il contratto di assicurazione, per legge, non può durare più di un anno, al termine del quale scade e non si rinnova automaticamente; questo obbliga l’automobilista a recarsi presso la propria assicurazione alla scadenza dell’anno e a firmare un nuovo contratto di assicurazione; diversamente non può circolare. Tuttavia, per venire incontro a chi si riduce sempre all’ultimo minuto, la legge[1]consente l’ultrattività dell’assicurazione per 15 giorni (cosiddetto periodo di tolleranza). In altre parole, nonostante il contratto di assicurazione sia scaduto, per i successivi 15 giorni è ugualmente possibile circolare con l’auto senza correre il rischio di multe; inoltre gli eventuali incidenti stradali avvenuti durante tale periodo saranno comunque coperti dall’assicurazione che, pertanto, pagherà l’eventuale danneggiato. Quindi, se ti stai chiedendo, in caso di assicurazione auto scaduta, dopo quando scatta la multa, la risposta è proprio in ciò che abbiamo appena detto: dopo i 15 giorni di tolleranza. Ma vediamo meglio cosa succede in caso di auto senza assicurazione, quali sono le conseguenze in caso di incidente stradale, quali le multe e come è possibile ovviare ad esse.

Attenzione però: la proroga dei 15 giorni è prevista solo per i contratti con durata annuale e non per durate inferiori.

Auto senza assicurazione: che succede in caso di incidente?

Se un’auto sprovvista di assicurazione viene coinvolta in un incidente le soluzioni possibili sono le seguenti:

  • se l’incidente avviene nei primi 15 giorni dalla scadenza della polizza, l’assicurazione è comunque operante. Pertanto: a) se la responsabilità del sinistro è dell’assicurato, al suo posto pagherà la sua assicurazione; b) se la responsabilità del sinistro è invece dell’altro automobilista, l’assicurato con la polizza scaduta sarà ugualmente risarcito dalla propria compagnia;
  • se l’incidente avviene dopo 15 giorni dalla scadenza della polizza, l’assicurazione non è più operante. Pertanto: a) se la responsabilità del sinistro è del conducente senza assicurazione, l’altro dovrà fare richiesta di risarcimento al Fondo di Garanzia Vittime della Strada (che paga per tutti i danni fisici e, per quelli al mezzo, solo dopo una franchigia di 500 euro); tuttavia, il Fondo di Garanzia ha poi la possibilità di rivalersi contro il responsabile dell’incidente per le somme versate al danneggiato; b) se la responsabilità del sinistro è invece dell’altro conducente, quello senza assicurazione (stando ad alcune sentenze della giurisprudenza) deve comunque essere risarcito dall’assicurazione poiché il suo diritto all’indennizzo da fatto illecito altrui non è subordinato all’esistenza di una valida polizza.

Auto senza assicurazione: dopo quando scatta la multa?

Veniamo ora agli aspetti relativi alla multa per la circolazione con auto senza assicurazione.

Come abbiamo detto, per i 15 giorni successivi alla scadenza del contratto di assicurazione l’auto è comunque coperta e, quindi, l’automobilista non subisce alcuna multa. Alla scadenza dei 15 giorni, invece, il mezzo è privo di copertura e quindi non può essere messo in circolazione.

Attenzione al termine «circolazione»: con esso non si intende solo il materiale spostamento dell’auto, con la messa in moto e il movimento del veicolo (circolazione, cioè, in senso dinamico), ma anche ogni altra situazione connessa alla funzione tipica del mezzo, ivi compresa la fase “statica” della circolazione, ossia quando l’auto si trova parcheggiata, purché su strada ove si svolge la normale circolazione. Ad esempio, le operazioni di carico e scarico di un furgoncino o le operazioni di sopraelevazione di un mezzo dotato di pedana, ecc. Questo significa che un’auto senza assicurazione non può essere lasciata né in sosta, né parcheggiata su una strada pubblica o aperta al pubblico (il parcheggio di un supermercato), pena le sanzioni previste dal codice della strada. La questione è particolarmente delicata per chi eredita un’auto da un parente ormai defunto e, disinteressandosene, la lasci parcheggiata sotto la casa di questi, in attesa del disbrigo delle pratiche dell’assicurazione. Ebbene, in tale ipotesi, qualora dovesse intervenire un vigile, potrebbe multare gli eredi qualora l’assicurazione dovesse risultare scaduta.

Auto senza assicurazione: qual è la multa?

In caso di auto trovata in circolazione senza assicurazione – o meglio, con l’assicurazione scaduta da almeno 15 giorni – scatta la sanzione pecuniaria da 849 a 3.396 euro [2]. Inoltre il veicolo viene sottoposto a sequestro amministrativo; esso deve essere pertanto trasportato in un luogo non soggetto a pubblico passaggio individuato dalla polizia stradale procedente, in quanto non può essere più messo in circolazione. In casi particolari tale luogo può essere concordato dalla polizia stradale con il trasgressore.

Auto senza assicurazione: come ridurre la multa?

La legge consente di ridurre la multa, per l’auto trovata a circolare senza assicurazione, del 75% in due casi:

  • quando il proprietario attivi l’assicurazione entro 15 giorni dalla scadenza della proroga quindicinale concessa dalla legge: quindi entro 30 giorni dalla data di scadenza del contratto, proroga esclusa;
  • quando il proprietario provvede, entro 30 giorni dalla data di contestazione della violazione, alla demolizione e alla formalità di radiazione dell’auto.

In tali due ipotesi la multa viene ridotta e non è più di 849 euro (minimo), ma passa a 212,25 euro. Inoltre se si paga entro 5 giorni dalla notifica della contestazione, si può usufruire di un ulteriore sconto del 30%: pertanto si pagherà solo 148,58 euro.

Auto senza assicurazione: come tornare a circolare?

Al di là della sanzione pecuniaria, per tornare a circolare con l’auto è necessario che l’automobilista provveda a:

  • pagare la multa entro 60 giorni;
  • riattivare l’assicurazione per almeno 6 mesi.

In presenza di tali condizioni è possibile evitare l’ulteriore sanzione amministrativa dellaconfisca dell’auto.

note

[1]Art. 1901 cod. civ.

[2]Art. 193. «Obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile.

1.-I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi.

2.-Chiunque circola senza la copertura dell’assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 841 a euro 3.287.

3.-La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è ridotta ad un quarto quando l’assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all’art. 1901, secondo comma, del codice civile. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è altresì ridotta ad un quarto quando l’interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell’organo accertatore, esprime la volontà e provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo. In tale caso l’interessato ha la disponibilità del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo previo versamento presso l’organo accertatore di una cauzione pari all’importo della sanzione minima edittale previsto dal comma 2. Ad avvenuta demolizione certificata a norma di legge, l’organo accertatore restituisce la cauzione, decurtata dell’importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.

4.-Si applica l’articolo 13, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L’organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria dall’organo accertatore o, in caso di particolari condizioni, concordato con il trasgressore. Quando l’interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’articolo 202, corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l’organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all’avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando nei termini previsti non è stato proposto ricorso e non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, l’ufficio o comando da cui dipende l’organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’articolo 203, comma 3, e il veicolo è confiscato ai sensi dell’articolo 213.

4-bis. Salvo che debba essere disposta confisca ai sensi dell’articolo 240 del codice penale, è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo intestato al conducente sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti. Nei confronti di colui che abbia falsificato o contraffatto i documenti assicurativi di cui al precedente periodo è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno. Si applicano le disposizioni dell’articolo 213 del presente codice.

4-ter. L’accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria del veicolo puo’ essere effettuato anche mediante il raffronto dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con quelli provenienti dai dispositivi o apparecchiature di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1-bis dell’articolo 201, omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico e gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1.

4-quater. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al comma 4- ter, risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l’organo di polizia procedente invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 180, comma 8. (3)

4-quinquies. La documentazione fotografica prodotta dai dispositivi o apparecchiature di cui al comma 4-ter, costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada».

Fonte: LLpT

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