venerdì, Marzo 29, 2024
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ASSICURAZIONI: Fondo di garanzia anche su rimorchi non assicurati

La
legge italiana non prevede un obbligo assicurativo per i rimorchi. Sul retro
del rimorchio dev’essere apposta una regolare targa che ne certifica
l’immatricolazione, accanto a una di colore giallo, che ripete quella del
veicolo trainante, e riporta la dicitura “rimorchio”. Un Dpr del 2012
stabilisce che la targa “ripetitrice” non è più richiesta per tutti i rimorchi
che siano già provvisti di una targa del tutto simile a quella degli altri
veicoli. In sostanza, da un lato c’è il non obbligo di assicurazione per i
rimorchi in marcia e, dall’altro, è stato introdotto l’”esonero” della targa
ripetitrice della motrice. Ritengo che non si possa non considerare l’evenienza
di per chi subisce danni da rimorchio, targato, ma non assicurato, agganciato a
una motrice pirata (quindi con targa ignota).

In
questo caso, può intervenire la Consap (Concessionaria servizi assicurativi
pubblici), la quale, però, non risarcisce danni alle cose se non in presenza di
gravi lesioni a persone.

Qual è
il parere dell’esperto?

F. B. – UDINE

R I S P O S T A

Il proprietario del rimorchio
può decidere di assicurare singolarmente il rimorchio o di estendere
l’assicurazione obbligatoria della motrice per la presenza del gancio da
traino.

In caso
di sinistri stradali, qualora il rimorchio sia dotato di una propria
assicurazione (che è solo facoltativa per il cosiddetto “rischio dinamico”,
ovverosia quando il rimorchio è in movimento, mentre è obbligatorio per il solo “rischio statico”, ovvero quando
il rimorchio è fermo), il danneggiato potrà valersi direttamente
sull’assicurazione del rimorchio; qualora, invece, il rimorchio non sia dotato
di propria assicurazione, la responsabilità per danni è coperta
dall’assicurazione obbligatoria stipulata per la motrice alla quale è
agganciato, in quanto motrice e rimorchio sono considerati come un unico
complesso circolante.

Si fa
presente, inoltre, che, in materia di sinistro stradale provocato da un veicolo
non assicurato, il Codice delle assicurazioni private, così come modificato dal
Dlgs 198/2007, ha esteso il Fondo di garanzia per le vittime della strada al
risarcimento per i danni alle cose, indipendentemente dalla sussistenza di
danni alla persona.

DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 7MARZO 2016

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