giovedì, Aprile 18, 2024
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ASSICURAZIONI: Sì all’archivio informatico integrato contro le frodi

Nella nuova banca dati dell\’Ivass solo dati indispensabili e protetti da
elevate misure di sicurezza  –

 
Il Garante ha espresso parere favorevole sullo
schema di decreto per l\’istituzione e il funzionamento dell\’ “archivio
informatico integrato” contro le frodi assicurative [doc. web n. 3320757].

In
base alla bozza di regolamento, predisposto dal Ministro dello sviluppo
economico e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il nuovo
archivio sarà istituito presso l\’Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo (IVASS) con lo scopo di
fornire dati alle imprese di assicurazione (per la valutazione del livello di
anomalia di ogni sinistro e per la loro liquidazione) e agli altri soggetti
previsti dal regolamento come autorità giudiziaria e forze di polizia (per
finalità antifrode).
L\’IVASS raccoglierà in un unico database le
informazioni di numerose banche dati come quella dei sinistri, l\’anagrafe
testimoni e l\’anagrafe danneggiati (già istituite presso l\’IVASS), della
banca dati dei contrassegni assicurativi, dell\’archivio nazionale dei
veicoli, dell\’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e del PRA
(Pubblico registro automobilistico), della banca dati contenente le
informazioni relative al ruolo dei periti assicurativi. All\’archivio
informatico integrato confluiranno anche le informazioni sull\’installazione e
attivazione delle cosiddette “scatole nere”, raccolte a fini
antifrode.
Dai dati raccolti, l\’IVASS sarà in grado di
calcolare per ogni sinistro un cosiddetto “indicatore di anomalia”
sul rischio di fenomeni fraudolenti, per poi comunicarlo alle imprese di
assicurazione coinvolte. L\’Autorità, prima del via libera, considerando i
potenziali rischi per la privacy di un progetto così ampio, ha indicato agli
uffici competenti adeguate tutele poi inserite nella bozza di decreto.
In
particolare il Garante ha richiesto che vengano utilizzati solo dati
pertinenti e non eccedenti, oltre che espressamente individuati, rispetto
alle specifiche finalità perseguite dall\’IVASS con questa iniziativa.

Dovranno inoltre essere individuati con precisione
tempi e modalità di conservazione dei dati.
Particolari misure, infine, dovranno essere adottate
per garantire la sicurezza dei dati, anche in fase di trasmissione e
conservazione.

  

Garante
della Privacy, provvedimento 24 luglio 2014, n. 378

[doc. web n. 3320757]-
Parere su
uno schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti recante il regolamento per l\’istituzione e
il funzionamento dell\’archivio informatico integrato contro le frodi
assicurative.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella
riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della
dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano e
della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia,
segretario generale;
Vista la
richiesta di parere del Ministero dello sviluppo economico;
Visto
l\’articolo 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezione dei dati
personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
Vista la
documentazione in atti;
Viste le
osservazioni dell\’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell\’art.
15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore la
dott.ssa Augusta Iannini;

PREMESSO:

Il Ministero
dello sviluppo economico ha chiesto il parere del Garante su uno schema di
decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti recante il regolamento per l\’istituzione e il
funzionamento dell\'”archivio informatico integrato” di cui
all\’articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
Premesso che
l\’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse
collettivo (infra IVASS) cura la prevenzione delle frodi nel settore
dell\’assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore “relativamente alle richieste di risarcimento e di
indennizzo e all\’attivazione di sistemi di allerta preventiva contro i rischi
di frode” (art. 21, comma 1, d.l. n. 179/2012), il predetto decreto-legge
ha attribuito all\’IVASS la possibilità di avvalersi di un archivio informatico
integrato (di seguito: “archivio”) per favorire la prevenzione e il
contrasto delle frodi in tale settore, migliorando l\’efficacia dei sistemi di
liquidazione dei sinistri e la capacità di individuare i fenomeni fraudolenti
(art. 21, commi 2 e 3).
L\’archivio
può essere connesso con:
– la banca
dati degli attestati di rischio prevista dall\’articolo 134 del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
(infra: “codice delle assicurazioni private”), e successive
modificazioni;
– la banca
dati sinistri e con le banche dati anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati,
istituite ai sensi dell\’articolo 135 del medesimo codice delle assicurazioni
private;
– l\’archivio
nazionale dei veicoli e con l\’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida,
istituiti dall\’articolo 226 del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
– il
Pubblico registro automobilistico (infra: PRA) istituito presso l\’Automobile
Club d\’Italia dal regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla
legge 19 febbraio 1928, n. 510;
– i dati a
disposizione della CONSAP per la gestione del fondo di garanzia per le vittime
della strada di cui all\’articolo 283 del codice delle assicurazioni private, e
per la gestione della liquidazione dei danni a cura dell\’impresa designata di
cui all\’articolo 286 del medesimo codice;
– i dati a
disposizione per i sinistri relativi ai veicoli gestiti dall\’Ufficio centrale
italiano (artt. 125 e 126 codice delle assicurazioni private);
– ulteriori
archivi e banche dati pubbliche e private, individuate con decreto del Ministro
dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentiti i Ministeri competenti e l\’IVASS (art. 21, comma 3, primo periodo).
Con il
medesimo decreto, sentito il Garante, devono essere stabilite, altresì, le
modalità di connessione delle banche dati, i termini, le modalità e le
condizioni per la gestione e conservazione dell\’archivio e per l\’accesso al
medesimo da parte delle pubbliche amministrazioni, dell\’autorità giudiziaria,
delle forze di polizia, delle imprese di assicurazione e di soggetti terzi,
nonché gli obblighi di consultazione dell\’archivio da parte delle imprese di
assicurazione in fase di liquidazione dei sinistri (art. 21, comma 3, secondo
periodo).
Infine, per
l\’alimentazione dell\’archivio la disposizione garantisce all\’IVASS l\’accesso ai
dati relativi ai contratti assicurativi contenuti nelle banche dati delle
imprese di assicurazione, secondo le modalità e nei termini stabiliti dal
suddetto decreto (art. 21, comma 4).

RILEVATO

Lo schema di
decreto precisa che l\’archivio è istituito presso l\’IVASS (art. 2, comma 2,
dello schema) e individua le banche dati che, in una prima fase del progetto,
sono collegate all\’archivio tra quelle previste dalla legge o espressamente
indicate; si tratta della banca dati sinistri e delle banche dati anagrafe
testimoni e anagrafe danneggiati, già istituite presso l\’IVASS stesso, della
banca dati dei contrassegni assicurativi, dell\’archivio nazionale dei veicoli,
dell\’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e del PRA, della banca dati
contenente le informazioni relative al ruolo dei periti assicurativi (artt. 2,
comma 1, e 4).
Con
successivo regolamento saranno disciplinate la tempistica e le modalità di
connessione delle banche dati previste dall\’articolo 21 del decreto-legge n.
179 del 2012, ma non espressamente elencate nello schema di regolamento in
esame (art. 2, comma 3).
L\’utilizzo
delle predette banche dati è subordinato alla definizione di convenzioni fra
l\’IVASS e le amministrazioni o gli enti interessati, che saranno redatte nel
rispetto delle linee guida adottate dall\’Agenzia per l\’Italia digitale ai sensi
dell\’articolo 58 del codice dell\’amministrazione digitale (d. lg. n. 82 del
2005).
Il
collegamento informatico dell\’archivio con le banche dati avviene mediante
connessione telematica, in base alle specifiche tecniche definite d\’intesa
dall\’IVASS con i soggetti interessati, nel rispetto delle linee indicate
nell\’allegato tecnico al presente schema e secondo una tempistica predefinita
(art. 5, commi 1, 2 e 3, e Allegato B).

Inoltre,
l\’IVASS acquisisce le informazioni sull\’installazione e attivazione delle
cc.dd. “scatole nere”, necessarie a fini antifrode e non presenti
nelle banche dati sopra descritte, dalle imprese di assicurazione, le quali
provvedono a rendere disponibili le informazioni, nel rispetto delle
disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice
in materia di protezione dei dati personali (di seguito: “Codice”),
direttamente o, sotto la propria responsabilità, tramite intermediari di
assicurazione che ne hanno rappresentanza o tramite sistemi informativi
centralizzati istituiti presso le associazioni di categoria delle imprese di
assicurazione (art. 4, comma 4).
L\’IVASS è
titolare del trattamento dei dati raccolti nell\’archivio ai sensi dell\’articolo
3 dello schema e in tale qualità sovrintende al corretto funzionamento
dell\’archivio e all\’osservanza delle disposizioni che regolano le modalità di
comunicazione dei dati. I dati contenuti nell\’archivio sono trattati dall\’IVASS
nel rispetto del Codice, adottando ogni misura idonea ad assicurare, tra le
altre cose, la sicurezza e l\’integrità dei dati (art. 7, commi 4 e 5).

L\’archivio
attiva la consultazione delle banche dati connesse per ogni sinistro acquisito
nella banca dati sinistri, al fine di verificare le informazioni segnalate
dalle imprese e per acquisire quelle integrative necessarie per calcolare gli
“indicatori di anomalia” vale a dire quegli “indicatori che
sulla base di ricorrenze e verifiche di veridicità e coerenza forniscono
elementi sul rischio di fenomeni fraudolenti” (art. 1, comma 1, lett. p).
I dati oggetto di verifica o integrativi sono indicati nell\’allegato A al
decreto (art. 3, comma 2).
Scopo
dell\’archivio, infatti, è quello di fornire alle imprese di assicurazione, ai
fini della liquidazione dei sinistri, e agli altri soggetti previsti dal
regolamento (autorità giudiziaria, forze di polizia, pubbliche amministrazioni
e soggetti terzi legittimati dalla legge), per finalità antifrode, indicazioni
sul livello di anomalia di ogni sinistro comunicato alla banca dati sinistri
(artt. 3, comma 1, e 6, commi 1 e 2).
All\’esito della fase di raccolta, verifica e integrazione dei dati, si comunica
alle imprese di assicurazione coinvolte nel sinistro il valore dell\’indicatore
di anomalia di sintesi; qualora il livello di anomalia dell\’indicatore sia
superiore a quello fissato con regolamento dell\’IVASS, si comunicano alle
imprese di assicurazione coinvolte anche gli indicatori analitici (art. 3,
commi 3 e 4).
Le informazioni utilizzate nella procedura di valutazione del
rischio, nonché gli indicatori di anomalia, vengono archiviati in una sezione
autonoma dell\’archivio (art. 3, comma 5). Ad ogni modo, l\’IVASS utilizza gli
indicatori di anomalia, nonché i dati di calcolo, pertinenti, completi e non
eccedenti rispetto alle finalità di individuazione e contrasto delle frodi
assicurative (art. 3, comma 6).
Infine,
l\’articolo 7 disciplina i termini di conservazione dei dati nell\’archivio in
termini analoghi a quanto previsto per i dati registrati nella banca dati
sinistri, la cui disciplina è contenuta nel regolamento dell\’IVASS n. 31 del 1°
giugno 2009.

CONSIDERATO

1. Il parere
è reso su di una versione dello schema di regolamento che tiene conto degli
approfondimenti e delle indicazioni suggerite dall\’Ufficio del Garante ai
competenti uffici della amministrazioni interessate nel corso di riunioni e
contatti informali, volte a perfezionare il testo e a renderlo pienamente
conforme alla disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Le
osservazioni dell\’Ufficio hanno riguardato, in particolare: la necessità di un
utilizzo di dati pertinenti e non eccedenti, oltre che espressamente
individuati, rispetto alla finalità perseguita dall\’IVASS mediante l\’archivio;
le convenzioni fra l\’IVASS e i soggetti titolari delle altre banche dati con
cui è connesso l\’archivio, opportunamente ricondotte nell\’alveo di quelle
stipulate ai sensi dell\’articolo 58 del codice dell\’amministrazione digitale;
l\’esigenza di una disciplina dei flussi di dati fra l\’archivio e le imprese di
assicurazione pienamente conforme alle regole in materia di protezione dei dati
personali; i tempi di conservazione delle informazioni; le misure di sicurezza,
ora dettagliatamente descritte nell\’allegato B al decreto.

Da questo
punto di vista, quindi, lo schema di decreto non presenta criticità sotto il
profilo della protezione dei dati personali.
2. Resta,
tuttavia, l\’esigenza di un perfezionamento del testo nella parte in cui
disciplina la conservazione dei dati.

Come
anticipato in premessa, l\’articolo 7 stabilisce i termini di conservazione dei
dati nell\’archivio in termini analoghi a quanto previsto per i dati registrati
nella banca dati sinistri (art. 8 regolamento IVASS n. 31 del 1° giugno 2009).

Le
informazioni permangono nell\’archivio per cinque anni dalla data di definizione
di ciascun sinistro (art. 7, comma 1, dello schema).
Decorso il predetto
periodo i dati relativi a ciascun sinistro definito “sono riversati su
altro supporto informatico gestito dall\’IVASS” e dopo cinque anni dal
predetto riversamento sono conservati in forma anonima.
In tale ultima forma,
possono essere utilizzati a fini esclusivamente statistici (art. 7, commi 2 e
3).
Al riguardo
si osserva che il predetto articolo 8 del regolamento n. 31 del 2009 specifica
che i dati riversati su altro supporto informatico (dopo cinque anni) possono
essere utilizzati per i successivi cinque anni dall\’IVASS esclusivamente a fini
di comunicazione “per esigenze di giustizia penale o a seguito di
esercizio dei diritti degli interessati” ai sensi dell\’articolo 7 del
Codice. (art. 8, comma 5).
Tale previsione è di particolare importanza in
quanto stabilisce i limiti di utilizzo dei dati nel secondo quinquennio, dando
un senso alla distinzione della conservazione dei dati in due fasi temporali.
Poiché i dati
registrati nella banca dati sinistri di cui al regolamento n. 31 del 2009
rappresentano la base informativa primaria dell\’archivio informatico integrato
oggetto del presente schema, si ritiene necessario disciplinare la
conservazione dei dati raccolti nei due archivi in termini del tutto analoghi,
integrando, perciò, l\’articolo 7 dello schema con un riferimento espresso ai
limiti di utilizzo dei dati nel secondo quinquennio.

IL GARANTE

esprime
parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico
e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante il regolamento per
l\’istituzione e il funzionamento dell\'”archivio informatico
integrato” di cui all\’articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, con
la seguente condizione:

a)
l\’articolo 7, comma 2, dello schema sia integrato in termini analoghi a quanto
previsto all\’articolo 8, comma 5, del regolamento dell\’IVASS n. 31 del 2009
(punto 2).

Roma, 24 luglio
2014.

IL
PRESIDENTE
Soro
IL RELATORE
Iannini
IL
SEGRETARIO GENERALE
Busia

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