venerdì, Aprile 19, 2024
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ASSICURAZIONI: Trasferimento d’impresa, i contratti si sciolgono

Sono titolare di
una polizza che assicura contro l’incendio i locali del mio studio
professionale. A fine gennaio ho lasciato i locali assicurati, avendo
trasferito lo studio in un\’altra sede.

L’assicuratore
ne è stato informato via Pec (posta elettronica certificata).

La polizza scade
a breve; essendo fuori termine per disdire il contratto (è richiesto un
preavviso di almeno 60 giorni), chiedo se ci sono i presupposti per invocare la
cessazione del rischio (ex articolo 1896 del Codice civile), non occupando più
i locali assicurati. Oppure sono “obbligato” a rinnovare la polizza, riferendola
ai locali della nuova sede?

D. M. – MILANO

R I S P O S T A

Con sentenza 22649 dell’8 settembre
2008, la Corte di cassazione, sezione III civile, ha stabilito che “il
trasferimento di una impresa in altra sede fa presumere di norma la cessazione
del rischio per tutti i contratti assicurativi stipulati per l’esercizio
dell’impresa: non solo di quelli in cui il rischio sia legato a singoli beni
materiali esistenti nella sede abbandonata (ad esempio, assicurazione cristalli
o macchinari) ma anche di quelli il cui rischio sia inerente all’attività di
impresa nel suo complesso (ad esempio, assicurazione della responsabilità
civile). Ne consegue che il suddetto trasferimento comporta lo scioglimento dei
suddetti contratti per cessazione del rischio, a meno che vi abbia interesse
non deduca e dimostri che il trasferimento della sede dell’impresa ha lasciato
inalterata la consistenza del rischio assicurato”. Nella motivazione della
sentenza, la Suprema corte ha affermato che con lo spostamento della sede
dell’impresa è da ritenere che “il rischio cambi (aumenti, diminuisca o cessi
del tutto), considerato che nessun luogo è uguale a un altro”. Con la
conseguenza che “è da ritenere che il trasferimento dell’impresa giustifichi,
in linea di principio, lo scioglimento dei contratti di assicurazione, se non
altro per esigenza di certezza dei rapporti giuridici”. E con l’ulteriore
conseguenza che, “mutato lo stato dei luoghi, i contratti di assicurazione
stipulati con esplicito riferimento ad una data ubicazione dell’attività
assicurata vanno quanto meno negoziati, fermo restando il diritto di ognuna
delle parti di recedere, dimostrando il mutamento del rischio assicurato”.

DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 13APRILE 2015

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