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Associazione sportiva: vietati gli stipendi in contante anche per le dilettantistiche

Associazione sportiva: vietati gli stipendi in contante anche per le dilettantistiche

 

Scrivo in  merito alla nuova disciplina che prevede l’obbligo del pagamento in contanti degli stipendi a partire dal 1° luglio scorso. Un’associazione sportiva dilettantistica (Asd), senza partita IVA, esercente solo attività istituzionale, in correlazione al nuovo obbligo di inquadrare le collaborazioni sportive come co.co,co. (collaborazione coordinata e continuativa), ha alcuni dubbi. L’associazione non ha un conto corrente bancario, pertanto vorrei sapere se i compensi ai collaboratori possano essere versati tramite una ricarica PostePay o PayPal, ovvero un bonifico effettuato per cassa presso un istituto di credito.

Inoltre, essendo l’associazione un soggetto non titolare di partita IVA, desidererei sapere se possa non applicarsi la citata normativa sui pagamenti in contante.

M.G. – Arezzo

R I S P O S T A

Il comma 910 e seguenti all’articolo 1 della legge 205 del 27 dicembre 2017[1] (legge di Bilancio 2018) ha posto il divieto, a partire dal 1° luglio 2018, di corrispondere in contanti qualsiasi forma di retribuzione o compenso da lavoro. Tale disposizione è valida per i contratti di lavoro a tempo indeterminato; contratti di lavoro a tempo determinato o contratto a termine, anche pert-time; contratto di apprendistato; collaborazione coordinata e continuativa o cococo; lavoro intermittente a accessorio o a chiamata; contratti di lavoro con soci di cooperative e qualsiasi rapporto di lavoro subordinato.

Mentre sono stati esclusi dall’obbligo i rapporti di lavoro instar urati con le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del dlgs 30 marzo 2001, n.165, quelli di cui alla legge 2 aprile 1958, n.339, e quelli che rientrano nell’ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale (Colf e badanti). Si devono ritenere esclusi da tale obbligo anche tutti i rapporti che non sono qualificati come lavoro subordinato o di collaborazione e quindi i tirocini formativi/stage, i compensi derivanti da borse di studio e i rapporti autonomi di natura occasionale in base all’articolo 2222 del Codice civile.

Le sanzioni per chi viola il divieto, anche per gli acconti di stipendio, vanno da mille a 5mila euro, con possibilità di riduzione a 1.667 euro.

I mezzi di pagamento ammessi sono tutti quelli che consentono la tracciabilità dell’avvenuto pagamento[2].

In particolare, il pagamento potrà avvenire attraverso una banca o un ufficio postale, tramite bonifico sul conto identificato dal Codice Iban indicato dal lavoratore; strumenti di pagamento elettronico; pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove ilo datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento; emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

In forza di ciò, anche le associazioni sportive dilettantistiche e tutte le altre organizzazione non profit sono tenute al rispetto della norma, a prescindere dal possesso o meno della partita IVA.

DAL SOLE 24 ORE DEL 17 SETTEMBRE 2018

 

============

[1] Comma 910. A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonche’ ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

  1. a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
  2. b) strumenti di pagamento elettronico;
  3. c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
  4. d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento e’ il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purche’ di eta’ non inferiore a sedici anni.

 

[2] https://www.giovannifalcone.it/diritto-del-lavoro-denaro-contante-deroghe-consentite/

 

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