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AUTORITA’ PER LA VIGILANZA DEI CONTRATTI PUBBLICI: Obbligo di comunicazione

Obblighi di trasmissione delle informazioni all\’AVCP: termine posticipato al 31 gennaio 2014

 Affidamento di lavori, forniture e servizi: prime indicazioni sugli obblighi di trasmissione delle informazioni all\’AVCP 

Pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2013 i chiarimenti dell\’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in merito alla deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013 recante prime indicazioni sull\’assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all\’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell\’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012.

Come specificato dalla stessa Autorità, alla luce del complesso iter normativo, iniziato con l\’entrata in vigore della legge 190 del 2012 (28 novembre 2012) e terminato da ultimo soltanto con l\’adozione del decreto legislativo 33 del 2013 (20 aprile 2013) il termine di natura ordinatoria inizialmente previsto per la trasmissione all\’AVCP dei dati e delle informazioni di cui all\’art. 1 comma 32 é da ritenersi posticipato al 31 gennaio 2014, dovendo riguardare tutte le procedure indette da dicembre 2012.
 

Comunicato Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 13 giugno 2013

Chiarimenti in merito alla deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013 (Prime indicazioni sull\’assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all\’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell\’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012) (G.U. n. 146 del 24 giugno 2013)

Alla luce del complesso iter normativo, iniziato con l\’entrata in vigore della legge 190 del 2012 (28 novembre 2012) e terminato da ultimo soltanto con l\’adozione del decreto legislativo 33 del 2013 (20 aprile 2013) il termine di natura ordinatoria inizialmente previsto per la trasmissione all\’AVCP dei dati e delle informazioni di cui all\’art. 1 comma 32 é da ritenersi posticipato al 31 gennaio 2014, dovendo riguardare tutte le procedure indette da dicembre 2012.

Ai fini di una più dettagliata e completa indicazione dei dati e delle informazioni da fornire ad opera delle amministrazioni interessate si forniscono, altresì, i seguenti chiarimenti concernenti le prime indicazioni operative già fornite nella richiamata deliberazione n. 26/2013:

Le procedure oggetto di pubblicazione sono quelle i cui bandi di gara sono stati pubblicati a partire dal 1° dicembre 2012 ovvero, le cui lettere di invito e/o richieste di presentazione dell\’offerta (nel caso di procedure senza previa pubblicazione di bando) siano comunque successive a tale data.

La compilazione della tabella può essere anche soltanto parziale, ossia non contenere tutte le ulteriori informazioni della tabella di cui all\’art. 3 comma 1.

Per «Elenco degli operatori invitati a presentare offerta» si intende l\’elenco degli operatori che hanno prese ntato offerta (e quindi tutti i partecipanti in caso di procedura aperta e di quelli invitati a seguito di procedura ristretta o negoziata).

Per «Importo delle somme liquidate», considerata la finalità della legge, deve intendersi l\’importo complessivo delle somme erogate dalla stazione appaltante annualmente ed incrementate di anno in anno fino alla conclusione dell\’appalto.

Per «Data di ultimazione lavori, servizi, forniture» deve intendersi la data di ultimazione contrattualmente prevista ed eventualmente prorogata o posticipata in virtù di successivi atti contrattuali.

Nel caso in cui la stazione appaltante, per una data annualità, non abbia alcun contratto da pubblicare ai sensi della normativa dovrà in ogni caso pubblicare all\’indirizzo trasmesso all\’Autorità un tracciato XML vuoto rispondente alle specifiche tecniche di cui all\’allegato tecnico al Comunicato del Presidente del 22 maggio 2013.

Nel caso di gara andata deserta devono comunque essere indicate le sezioni «Elenco dei soggetti che hanno presentato offerta ed Aggiudicatario», lasciandole vuote. Nel caso di gara senza esito a seguito di offerte.

 

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