giovedì, Marzo 28, 2024
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Avvocato responsabile verso il cliente se non si attiva per l’appello

L’avvocato che tarda a proporre l’appello è responsabile verso il cliente anche se il nuovo mandato conferito per il secondo grado di giudizio è successivo alla scadenza dei termini per l’impugnazione. Il professionista, infatti, è tenuto a operare in favore del cliente sulla base della procura rilasciata per iniziare la causa anche se rilasciata anni prima.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con una sentenza del 20 novembre 2009, ha accolto il ricorso di due clienti che reclamavano le responsabilità del professionista su un appello presentato in ritardo.
Infatti, si legge in sentenza, “nelle prestazioni rese nell\’esercizio di attività professionali al professionista è richiesta la diligenza corrispondente alla natura dell\’attività esercitata (1176, 2° comma, c.c.) vale a dire è richiesta una diligenza qualificata dalla perizia e dall\’impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta. La valutazione dell\’esattezza delle prestazioni da parte del professionista, naturalmente, varia secondo il tipo di professione. Per gli avvocati, la responsabilità professionale deriva dall\’obbligo ( 1176, 2° comma e 2236 cod. civ.) di assolvere, sia all\’atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente ai quali sono tenuti a rappresentare tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi; di chiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso; a sconsigliarlo dall\’intraprendere o proseguire un giudizio dall\’esito probabilmente sfavorevole. Il problema si è già posto con riferimento alle ipotesi di inadeguata o insufficiente attività come difensore, per omissione di impugnazioni, ecc.. o nella violazione di regole ricavabili dal codice deontologico, come quelle del mancato assolvimento dell\’obbligo di dare al cliente le informazioni chieste e della violazione del segreto professionale”.

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