venerdì, Marzo 29, 2024
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BANCA & CLIENTE:Pignoramento del conto corrente cointestato

Che può fare il creditore se il conto corrente del debitore è cointestato con altre persone? Fino a dove si estende il “blocco”?

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In caso di conto corrente cointestato a due o più persone, l’eventuale pignoramento fatto dal creditore di uno solo dei cointestatari si limita alla sola quota di proprietà di quest’ultimo; non può quindi estendersi all’intera somma depositata sul conto. Con la conseguenza che il conto corrente non viene bloccato integralmente, ma resta possibile disporre delle somme ancora presenti sul conto e di titolarità degli altri soggetti. Tutti gli eventuali successivi accrediti sul conto saranno inoltre “bloccati” solo per la quota di proprietà del debitore, mentre la restante parte resta nella disponibilità dei correntisti. È quanto chiarito dalla Corte di Appello di Roma con una recente sentenza[1].

Gli intestatari sono considerati creditori (nel caso di conto corrente attivo) o debitori (nel caso di conto corrente in rosso) “in solido” solo nei rapporti con la banca: significa che la banca non può impedire, al singolo cointestatario, di prelevare tutta la provvista depositata sul conto corrente, a prescindere dalla relativa quota di spettanza (non spetta alla banca sindacare sulle ragioni che portano il singolo cointestatario a prendere anche la parte di denaro degli altri soggetti. Invece, nei rapporti interni tra i cointestatari, il credito con la banca si presume ripartito “pro quota”: significa che, nel caso in cui uno dei cointestatari dovesse prelevare dal conto una parte superiore rispetto alla sua quota (pur non potendo la banca impedirglielo), gli altri potranno esigere la restituzione delle loro parti.

Da ciò deriva che il creditore può agire solo sulla quota del proprio debitore personale. Dunque, il cointestatario non debitore che si veda privata, dalla banca, la possibilità di prelevare dal conto cointestato delle somme solo perché è stato notificato un pignoramento per debiti di un altro cointestatario del medesimo conto può opporsi: è suo diritto, infatti, prelevare tutto il denaro nei limiti della propria quota.

Se invece – in barba alle regole appena dette – il pignoramento del conto cointestato dovesse estendersi anche alle quote di proprietà degli altri cointestatari, sarebbe nullo.

In ogni caso, l’atto di pignoramento del conto corrente cointestato va notificato non solo al debitore, ma anche a tutti gli altri contitolari. Diversamente – anche in questo caso – il pignoramento è nullo.

In assenza di prova contraria, le rispettive quote del conto cointestato si considerano uguali tra tutti i soggetti.

Le stesse regole valgono nel caso di pignoramento del conto da parte del fisco, con alcune particolarità. Come abbiamo chiarito nella guida Come il fisco pignora il conto corrente, se la regola generale vuole che il pignoramento del conto passi da un’udienza in tribunale durante la quale il giudice verifica la correttezza della procedura e assegna le somme al creditore procedente, quando ad agire è l’Agente della riscossione il pignoramento avviene in via diretta, senza bisogno di andare in tribunale. In particolare, l’esattore invia al debitore e alla banca un atto di pignoramento con cui intima a quest’ultima di accreditarle le somme pignorate se il contribuente, entro i 60 giorni successivi, non paga gli importi dovuti. Ebbene, questa procedura non opera più se il conto corrente è cointestato: in questo caso, torna la regola generale dei pignoramenti tra privati, con l’udienza davanti al giudice che limita il pignoramento alla sola quota di spettanza del debitore.

Dunque, solo dopo la divisione del conto comune (fatta dal giudice) è possibile l’assegnazione dell’importo pignorato al creditore, con l’esclusione delle somme accreditate quale ultimo emolumento «a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento» [2]. È da escludere che Equitalia (e qualsiasi altro Agente della Riscossione esattoriale) possa conseguire “indifferenziatamente” il saldo attivo del conto, perché questo si risolverebbe nell’espropriare somme appartenenti agli altri cointestatari non debitori.

note

[1]C. App. Roma, sent. n. 6123/16 del 17.10.2016.

[2]Art. 72-ter del Dpr 602 del 1973, con i limiti di pignorabilità lì indicati.

Fonte: LLpT

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