venerdì, Marzo 29, 2024
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BANCA: Conto corrente del defunto, all’erede spetta conoscere tutto



Conto corrente del defunto, all’erede spetta conoscere tutto

Alla morte di mia madre sono andato in banca per verificare le operazioni sul conto eseguite da questa, ma la banca mi ha risposto che senza il consenso di tutti gli eredi e di mia sorella cointestataria non può fornirmi queste informazioni. 

È lecito questo comportamento?

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La banca è tenuta a fornire, a tutti gli eredi, tutte le informazioni attinenti ai rapporti bancari e alle operazioni sul conto corrente e/o sul conto titoli eseguite dal defunto quando ancora era in vita. Non osta, a ciò, il fatto che il conto sia cointestato a un’altra persona, anch’essa erede del titolare del conto. Non possono dunque essere frapposti limiti di privacy o ostacoli come la necessità del consenso di tutti gli eredi o del cointestatario del conto corrente. 

Si tenga peraltro conto che, secondo la Cassazione, la semplice cointestazione del conto corrente in favore di un parente, quando il denaro è di proprietà di uno solo dei due (ad esempio, la pensione della madre), non costituisce, in favore dell’altro, una donazione della metà delle somme, ma deve presumersi che sia un’operazione finalizzata alla migliore gestione del conto (come potrebbe capitare nel caso in cui l’intestatario sia una persona anziana e non deambulante).

 

Inoltre, il testo unico bancario [1]stabilisce testualmente: «Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni, hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione».

 

Anche il collegio di Milano dell’Abf (Arbitro bancario finanziario) ha precisato che [2] una cosa sono le richieste di informazioni di dati personali, che possono essere coperte da privacy, e un’altra invece le richieste di informazioni di carattere patrimoniale, eventualmente accompagnate dalla richiesta di copia della relativa documentazione. Già il Garante della Privacy aveva chiarito la distinzione tra la normale procedura per l’accesso alla documentazione bancaria regolamentato dal Testo unico bancario (che consente al cliente di ottenere copia di atti interi e documenti bancari contenenti o meno dati personali) ed il caso specifico del diritto all’accesso ai dati personali. L’Authority ha detto che il diritto di accedere ai dati personali previsto dal Codice della Privacy deve essere distinto dal diritto di accesso alla documentazione bancaria[1]. Quest’ultimo, a differenza del primo[3], riconosce al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo e a chi subentra nell’amministrazione dei suoi beni, il diritto di ottenere copia di atti o documenti bancari (sia che essi contengano dati personali relativi all’interessato, sia nel caso in cui ciò non accada). Tale diritto non prevede limitazioni rispetto all’ostensibilità delle informazioni contenute nella documentazione richiesta (ivi compresi dati personali relativi a terzi che dovessero esservi contenuti), neanche nelle forme di un parziale oscuramento delle informazioni stesse […]».

 

Dunque, a ciascun erede spetta il diritto, entro 10 anni dall’apertura della successione, di chiedere alla banca – che non potrà esimersi da ciò – la copia della documentazione relativa a singole operazioni bancarie eseguite dal familiare deceduto.

[1]Art. 119, co.4, del Tub (Testo unico legge bancaria – Dlgs 385/1993).

[2]Abf, Milano, decisione n. 10 del 10.01.2011.

[3]Disciplinato dagli artt. 7 e ss. del Codice in materia di protezione dei dati personali (Dlgs 196/2003).

Fonte: http://www.laleggepertutti.it/

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