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BANCHE & CLIENTE: Il conto attivo evita altri rapporti “dormienti”

Da
inizio 1985 non ho più eseguito movimentazioni del mio libretto bancario di
risparmio, che aveva una giacenza di 2.633 lire. Non ho mai tenuto altri
rapporti con la stessa banca, salvo un conto corrente aperto a dicembre 2005,
sempre attivo e movimentato.

Nell’estratto
conto di gennaio 2017, per la prima volta trovo un addebito di 34,20 euro per
l’imposta di bollo sul libretto. La banca sostiene che la giacenza del conto
corrente superiore a 5.000 euro per l’anno 2016 è presupposto per l’addebito
del bollo e che la normativa sui “depositi dormienti” stabilisce che l’intera
posizione sull’istituto di credito dev’essere inattiva da oltre 10 anni, ragion
per cui la presenza del conto movimentato non avrebbe consentito l’estinzione
del libretto. Osservo che alla data di apertura del conto corrente erano
trascorsi oltre 20 anni dall’ultima movimentazione del libretto, che nessuna
comunicazione ho ricevuto ex articolo 7 del dpr 116/2007, che il valore del
libretto è ora di 1,36 euro, e che lo stesso Dpr citato lascia impregiudicate
le cause di estinzione dei diritti.

A
queste condizioni, il libretto si può in realtà considerare estinto?

S. A.– PISA

R I S P O S T A

Il
libretto bancario di risparmio del lettore non può considerarsi dormiente per
un duplice ordine di considerazioni. Innanzitutto, l’obbligo alla restituzione
delle somme portate dal libretto sorge solo in conseguenza della richiesta dal
titolare, e pertanto la prescrizione (decennale) inizia a decorrere solo da
tale momento, ove la banca si opponesse alla restituzione (si veda Cassazione,
sezione I, 20 gennaio 2012, n.788). Inoltre, tale interpretazione viene
confermata anche dalla disciplina sulla “dormienza”, che individua come
dormienti i conti per i quali non sia stata effettuata alcuna operazione o
movimentazione a opera del titolare (o di terze persone all’uopo delegate) per
un periodo di tempo di dieci anni, che hanno decorrenza dalla libera
disponibilità delle somme.

E’
stato anche chiarito che, ove un cliente intrattenga con la banca più rapporti,
come nel caso del lettore, è sufficiente che il medesimo movimenti uno solo di
essi affinché la dormienza non operi per alcun rapporto.

Relativamente
all’imposta di bollo, si legge poi nella circolare 48/E del 21 dicembre 2012
dell’agenzia delle Entrate che, “se il cliente è persona fisica, l’imposta non
è dovuta per gli estratti conto e i rendiconti il cui valore medio di giacenza
non supera euro 5.000.

A
tal fine, sono unitariamente considerati tutti i rapporti di conto corrente e i
libretti di risparmio identicamente intestati, intrattenuti con la medesima
banca, con Poste Italiane Spa o emessi da Cassa depositi e prestiti”.

DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL
22 MAGGIO 2017

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