Ho bisogno di un
chiarimento sulla procedura di bail-in di una banca. Ho sentito che chi detiene
un conto corrente o di deposito con più di 100.000 euro è chiamato a
contribuire al “salvataggio” della banca in caso di default, appunto con la
procedura di bail-in.
La cifra di
100.000 euro si riferisce al conto o all’intestatario? In altre parole, se ho 2
conti in una banca, intestati alla stessa persona/società, in cui ho
rispettivamente 50.000 e 60.000 euro, sono chiamato a contribuire al
salvataggio della banca? Si parla di conto corrente, conto deposito o entrambi?
Nicola Tornaletti – MARINO
R I S P O S T A
L’unione europea ha adottato la
direttiva denominata “Banking Recovery and Resolution” (direttiva 2014/59/UE),
ampia ed estremamente complessa, che ha quale obiettivo quello di prevenire la
crisi degli intermediari finanziari, ovvero di risolverla con rapidità ed
efficienza.
Tra i diversi
strumenti da utilizzare per i fini indicati assume particolare interesse il
“bail-in” (si contrappone al “bail-out”, meccanismo utilizzato per i costosi
salvataggi effettuati in passato con risorse esterne). Alla base del nuovo
strumento vi è l’idea che, in caso di crisi, sono gli stessi investitori a
sopportare i costi del salvataggio della banca, e investitori, sia pure in
misura diversa, sono non soltanto i soci, ma anche i creditori, che si vedranno
sostituiti ai soci.
L’Italia (come
tutti gli altri Stati membri) avrebbero dovuto adottare – entro il 31 dicembre
2014 – le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie
per conformarsi alla direttiva europea. Ad oggi la direttiva non è stata
recepita, ma la stessa prevede che proprio per quanto attiene al bai-in le
disposizioni debbano essere vigenti al più tardi a decorrere dal 1° gennaio
2016.
Ciò significa
che si dovrà attendere la legge di recepimento della direttiva, anche se
occorre considerare che il meccanismo del “bail-in” non dovrebbe applicarsi ai
depositi protetti, il cui limite è attualmente fissato a 100.000 euro (articolo
44 Direttiva 2014/59/UE, che disciplina l’ambito di applicazione dello
strumento del bai-in).
Il sistema
attualmente in vigore in Italia prevede che il limite sia riferito a ciascun
depositante (persona fisica o persona giuridica) e non al singolo deposito
(sono garantiti: conti correnti, depositi – anche vincolati -, assegni
circolari, certificati di deposito nominativi). La garanzia è per il
depositante e per la banca, indipendentemente dal numero di conti aperti presso
uno stesso istituto. Ai fini dell’applicazione del livello di copertura di
100.000 euro si procede a cumulare i depositi dei vari conti intestati alla
stessa persona.
DAL “IL
SOLE 24 ORE” DEL 27APRILE 2015