mercoledì, Aprile 24, 2024
spot_img

BANCHE E CLIENTI: Trasformazione in Spa con limiti al rimborso

Una banca popolare sta per effettuare
una trasformazione societaria in Spa. Sono un socio della banca e so che in
questo tipo di situazioni il Codice civile mi garantisce il diritto di uscire
dal capitale e chiedere il rimborso delle quote. Sarei intenzionato a far
valere questo mio diritto, ma mi risulta che un decreto legge vieta gli azionisti
il recesso. Questo decreto legge è già stato approvato? E’ definitivo o si
tratta di una disposizione temporanea? Posso ancora recedere, uscire dal
capitale e chiedere il rimborso delle quote?

F. D. – MILANO

R I S P O S T A

Il Dl 24
gennaio 2015, n.3, contenenti misure urgenti per il sistema bancario e gli
investimenti (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2015, n.33) ha modificato alcune norme del Dlgs 1° settembre 1993, n.385 (Tub,
testo unico bancario) riguardanti le banche popolari (e cioè le banche alle
quali – oltre che alle banche di credito cooperativo – è riservata la
possibilità di esercitare l’attività bancaria in forma di società cooperativa
per azioni a responsabilità limitata), operando una sostanziale riforma della
loro disciplina.

In particolare, in base al rinnovato
articolo 28, comma 2-ter, del Tub, è stato previsto che “nelle banche popolari
il diritto al rimborso delle azioni nel caso di recesso, anche a seguito di
trasformazione o di esclusione del socio, è limitato secondo quanto previsto
dalla Banca d’Italia, anche in deroga a norma di legge, laddove ciò è
necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di
vigilanza di qualità primaria della banca. Agli stessi fini, la Banca d’Italia
può limitare il diritto al rimborso degli altri strumenti di capitale emessi”.
Occorre, al riguardo, precisare che l’eventuale approvazione di operazioni
straordinarie consente in ogni caso il diritto di recesso dei soci. Tuttavia,
in base alla nuova disposizione il diritto di rimborso correlato al recesso –
sia nell’ipotesi in cui questo venga esercitato in relazione a operazioni di
trasformazione o, deve ritenersi (in ragione del generico rinvio contenuto
nell’articolo 31, comma 2, del Tub all’articolo 28, comma 2-ter, dello stesso
testo unico), di fusione, sia nell’ipotesi in cui esso consegua a morte o
esclusione del socio – potrà essere limitato dalla Banca d’Italia, anche in
deroga a norme di legge, “laddove ciò sia necessario ad assicurare la computibilità
delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca”.

In sostanza, i soci che volessero
uscire dal capitale, opzione garantita dal Codice civile in caso di
trasformazione della società, potranno essere obbligati a rimanere se questo
sarà necessario a evitare una riduzione del capitale sotto l’”asticella”
fissata, ora, dalla Vigilanza bancaria
unica esercitata dalla Bce. Non manca chi ha posto dubbi circa la
legittimità costituzionale della nuova norma.

Nel frattempo, è in consultazione
pubblica sul sito web della Banca d’Italia la normativa secondaria che si
propone di adottare. In relazione alla determinazione dei casi in cui il
rimborso delle azioni spettante al socio uscente può essere limitato,
disciplinandone le relative modalità, il testo è piuttosto articolato
prevedendo che “il rimborso possa essere limitato o differito, in tutto o in
parte e senza limiti di tempo, sulla base della valutazione della situazione
finanziaria, di liquidità e solvibilità della banca e dei ratios patrimoniali
(Cet1, Tier 1 total capital).

La facoltà di differire o limitare il
rimborso deve essere prevista nello statuto della banca ed è attribuita, in
prima istanza, alla competenza decisionale dell’organo di gestione”. Qualora la
banca decida di procedere al rimborso, essa dovrà sottoporre all’autorità di
vigilanza (Bce o Banca d’Italia, a seconda che la banca sia o meno
significativa) una istanza di autorizzazione al rimborso dello strumento;
l’autorizzazione sarà concessa “se la banca dimostra che i suoi fondi propri,
dopo il rimborso, superano i requisiti di capitale previsti dal Crr, il
requisito di riserve di capitale e il livello complessivo ritenuto adeguato
dall’autorità di vigilanza a seguito del processo di valutazione e revisione
prudenziale”.

L’autorizzazione potrà essere
rilasciata, anziché caso per caso, “per un plafond limitato, se l’autorità
ritiene che l’importo rimborsabile sia irrilevante o comunque tale da non
creare pregiudizio per la situazione prudenziale della banca”.

La Banca d’Italia evidenzia altresì
che “analoghe previsioni saranno applicate alle banche di credito cooperativo,
una volta emanato il decreto legislativo di recepimento della Crd IV. La
disposizione dell’articolo 28, comma 2-ter, infatti, anticipa nella sostanza quella
contenuta nel prossimo Dlgs di recepimento della direttiva, che si applicherà a
tutte le categorie di banche costituite in forma cooperativa”.

DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL18 MAGGIO 2015

Ti potrebbero interessare anche

ULTIMI ARTICOLI

Non sei ancora iscritto?

Prova la nostra demo

CATEGORIE

ATTUALITA'

Evasione fiscale: Aumentano i controlli!

Evasione fiscale, scatta l’allarme. Nuovi controlli in arrivo

Evasione fiscale, scatta l’allarme. Nuovi controlli in arrivo Nadia Pascale Fonte: Money.it 20 Aprile 2024 - 09:58 Pugno duro contro l’evasione fiscale, il Governo nel decreto Accertamento prevede l’uso dell’intelligenza artificiale per determinare il rischio fiscale e prevenire...
Resuscitiamo i morti: Assolto post mortem

“Nessun legame con la mafia”. Mr. Valtur riabilitato da morto

"Nessun legame con la mafia". Mr. Valtur riabilitato da morto Storia di Domenico Ferrara • 18 ora/e • 3 min di lettura Fonte: Il Giornale Ha vissuto con l’infamia del sigillo del mafioso, è deceduto da incensurato e ora è stato...