venerdì, Aprile 19, 2024
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BANCOMAT MANOMESSO: La banca è sempre responsabile!

Bancomat manomesso e
responsabilità della banca

Se il bancomat viene manomesso da ignoti per truffare
il malcapitato cliente la banca è responsabile

La cronaca spesso ci offre, purtroppo, episodi di truffa
agli sportelli di prelievo automatico
delle banche. Nella sentenza in
commento, un cliente, ha inserito la tessera; questa è stata trattenuta e sul
display è apparso: “carta illeggibile” e successivamente
“sportello fuori servizio”. A questo punto un ignoto passante offre
il suo aiuto e il malcapitato ridigita il PIN che viene captato de visudal finto “buon samaritano”. Visto che la banca è in orario di
apertura, il cliente avvisa la banca dell\’episodio appena occorso, e il
funzionario invece di mettersi in allarme per la sottrazione della carta da
parte dello sportello ha differito il controllo al giorno successivo, incurante
del fatto che un terzo si sia avvicinato al cliente durante l\’operazione e di
provvedere direttamente, o esortare il cliente, al blocco della tessera, che
costituisce la regola minima di cautela da adottare in tale circostanza.

Il giorno dopo il cliente torna per farsi restituire
il bancomat ma l\’ATM non l\’ha rilasciato. Riceve rassicurazioni in ordine a
tale circostanza giustificata dal funzionario della banca come temporaneo
blocco o malfunzionamento. Nelle quarantotto ore successive (quando ormai la
tessera era stata estratta da terzi) si è visto prelevare fraudolentemente più
di 7000 euro da parte di ignoti con superamento anche del plafond giornaliero,
ciò che non dovrebbe essere consentito viste le regole contrattuali che pongono
tali limiti, o che avrebbe dovuto destare sospetto per la banca.

La banca ha incolpato il cliente per negligenza nella
gestione della vicenda e quindi non ha voluto risarcirlo degli ammanchi. Il
cliente si rivolge al tribunale e viene ritenuto responsabile del danno subito,
così come la Corte d\’appello.

Ma non la pensa così la Cassazione. La Corte d\’Appello
nel riconoscere l\’esclusiva responsabilità del ricorrente per aver consentito
l\’individuazione del PIN ad un terzo e non aver provveduto all\’immediato blocco
della carta, non ha svolto uno scrutinio effettivo del comportamento
contrattuale della banca secondo il parametro della diligenza professionale ex
art. 1176
, secondo comma, cod. civ. in quanto la banca è venuta meno a tale
diligenza sotto due aspetti.

Il primo è dovuto al funzionario della banca che ha
raccolto la denuncia immediata del malfunzionamento del bancomat, il quale
invece di mettersi in allarme per la sottrazione della carta da parte dello
sportello ha differito il controllo al giorno successivo; il secondo
consistente nell\’omessa verifica mediante il sistema di telecamere
attivato (ed assolutamente necessario al fine d\’integrare l\’obbligo di
diligenza specifica) dell\’avvenuta manomissione dell\’ATM da parte di terzi. Il
parametro della diligenza specifica posta a carico della banca è stato chiarito
già da un orientamento espresso dalla prima sezione della Corte in una
fattispecie del tutto analoga secondo la quale : “Ai fini della
valutazione della responsabilità contrattuale della banca per il
caso di utilizzazione illecita da parte di terzi di carta bancomattrattenuta dallo sportello automatico, non può essere omessa, a fronte di
un\’esplicita richiesta della parte, la verifica dell\’adozione da parte
dell\’istituto bancario delle misure idonee a garantire la sicurezza del
servizio da eventuali manomissioni, nonostante l\’intempestività della denuncia
dell\’avvenuta sottrazione da parte del cliente e le contrarie previsioni
regolamentari; infatti, la diligenza posta a carico del professionista ha
natura tecnica
e deve essere valutata tenendo conto dei rischi tipici della
sfera professionale di riferimento ed assumendo quindi come parametro la
figura dell\’accorto banchiere”.

Risulta pertanto evidente l\’omesso accertamento della
violazione del dovere di diligenza specifica derivante dal rapporto
contrattuale e dalla peculiarità degli obblighi di custodia dello sportello
bancomat. L\’art. 1176 secondo comma, cod. civ. richiede che la valutazione di
carattere tecnico della diligenza deve essere commisurata alla natura
dell\’attività
ed in particolare alla specificità dell\’obbligo di custodia
di uno strumento esposto al pubblico avente ad oggetto l\’erogazione di denaro.
Secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 13777 del
2007) la banca avrebbe dovuto porre in essere strumenti idonei a garantire gli
impianti da manomissione, rispondendo in mancanza dei relativi rischi.

Insomma, la banca è venuta meno al suo obbligo di
diligenza professionale per non essersi attivata nell\’adottare tutte quelle
contromisure necessarie a preservare le ragioni del cliente. Misure che
rientrano nell\’esecuzione diligente e professionale di un contratto che prevede
obblighi di custodia e di manutenzione atti a prevenire i rischi connessi ai
servizi offerti e contrattualmente assunti. Misure che un “accorto
banchiere” avrebbe dovuto adottare nelle circostanze, in quanto dettate
sia dal prelievo largamente eccedente il plafond giornaliero, anche a fronte
del comportamento incauto del cliente atto a favorire la lettura del PIN e di
mancato blocco immediato della tessera, sia nell\’omessa verifica mediante il
sistema di telecamere attivo (ed assolutamente necessario al fine d\’integrare
l\’obbligo di diligenza specifica) dell\’avvenuta manomissione del bancomat da
parte di terzi, sia dall\’immediato avviso del cliente al funzionario di banca e
del tutto ignorato nelle sue componenti di sospetto.

Cassazione,
sentenza n. 806/2016

Fonte: Studio
cataldi.it

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