Una
società cooperativa a responsabilità limitata, che rispetti i limiti delle
microimprese stabiliti dall’articolo 2435 “ ter del Codice civile, può redigere
il bilancio semplificato con esonero dalla stesura della nota integrativa?
L. Z.“ VERONA
R I S P O S T A
Un
chiarimento del ministero dello Sviluppo economico del 20 marzo 2017 precisa
che le cooperative non possano applicare le disposizioni normative per le
microimprese (con esonero dalla compilazione della nota integrativa), in quanto
in contrasto con le disposizioni specifiche e gli obblighi di informazione
previsti per le cooperative (articoli 2513, 2528, 2545, 2545 “ sexies del
Codice civile).
La
cooperativa a responsabilità limitata, che rispetta i limiti previsti dal nuovo
articolo 2435 “ ter del Codice civile, non può pertanto accedere alla normativa
di favore per le microimprese e non è esonerata dalla compilazione della nota
integrativa.
La
normativa per le microimprese prevede l’esonero dalla redazione della nota
integrativa, dovendo tuttavia indicare in calce allo stato patrimoniale le
informazioni previste dai numeri 9 e 16, comma 1, dell’articolo 2427 (conti
d’ordine e rapporti finanziari con amministratori e sindaci).
Come
chiarito dalla commissione cooperative dell’ordine dei dottori commercialisti e
degli esperti contabili di Roma, con la raccomandazione dell’ottobre 2016,
l’incertezza generata dalla norma (che escluderebbe senza motivazione le
cooperative dal novero dei soggetti che possano fruire della normativa di
favore) potrebbe essere superata consentendo alle cooperative l’indicazione
delle ulteriori informazioni relative alla mutualità prevalente e all’attività
svolta dai soci, previste dagli articoli 2513, 2528, 2545, 2545-sexies del
Codice civile.
Tali
informazioni potrebbero essere indicate in calce allo stato patrimoniale o
nella relazione sulla gestione (che a questo punto diventerebbe obbligatoria).
Si attendono quindi ulteriori chiarimenti normativi.
DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL 26GIUGNO 2017