mercoledì, Aprile 24, 2024
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BILANCIO DI ESERCIZIO: Ulteriori novità!

Riforma del bilancio: altre novità in arrivo

bilancio 2
Come
noto, con il D.Lgs. n. 139 del 18.08.2015, pubblicato nella G.U. n. 205
del 04.09.2015, sono state introdotte importanti novità nella
disciplina del bilancio d’esercizio, le quali troveranno applicazione
nei bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire
dal 1° gennaio 2016.
Per le società con esercizio coincidente con
l’anno solare, pertanto, dal prossimo gennaio 2016 sarà necessario
rispettare le nuove disposizioni introdotte.
Poco più di un paio di mesi, dunque, per “assimilare” le novità, le quali sono certamente non di poco conto.
Ciò
assume ancora più rilevanza ove si consideri che, nello stesso lasso di
tempo, saranno necessari interventi per adeguare i principi contabili e
le norme fiscali alle novità introdotte.
O almeno, ci si augura che
il “cerchio” delle riforme venga chiuso prima dell’inizio
dell’esercizio, per non costringere le società ad un 2016 pieno di
incertezze.

I nuovi principi contabili nazionali – Molte delle nuove disposizioni introdotte richiedono l’intervento
dell’Organismo Italiano di contabilità, il quale dovrà aggiornare i
principi contabili al fine di tener conto delle modifiche apportate alla
disciplina.
Più precisamente, si rendono necessari specifici
principi volti ad accompagnare le imprese nella prima applicazione delle
nuove norme, così come deve ritenersi essenziale fornire la necessaria
declinazione pratica di norme di carattere generale.
E’ stato quindi
avviato dall’Oic un piano di aggiornamento dei principi contabili
nazionali, il quale prevede non solo la modifica dei principi emanati
nel 2014 (con riferimento ai quali erano stati sottolineati alcuni punti
degni di riflessione), ma anche la revisione di tutti i principi
contabili al fine di tener conto delle novità introdotte con il D.Lgs.
139/2015.
Saranno pertanto sicuramente oggetto di modifiche anche
l’Oic 3 sui derivati, e l’Oic 11 sui postulati di bilancio, i quali non
erano stati intaccati dal recente processo di revisione.

La disciplina fiscale – Le riforme introdotte richiederebbero alcune modifiche anche nella disciplina fiscale.
Si
pensi, a tal proposito, alla disciplina Irap: a seguito delle modifiche
legislative, nel conto economico non saranno più esposti gli oneri e i
proventi straordinari, per cui anche i componenti in oggetto
confluirebbero nel calcolo del valore della produzione netta.
È
necessario quindi, che, a seguito dell’intervenuta riforma del bilancio,
il legislatore intervenga per adeguare la normativa fiscale.
Con
riferimento ad altre fattispecie deve invece ritenersi che le novità
introdotte non abbiano ricadute sugli aspetti fiscali, nonostante il
loro forte impatto sulle poste di bilancio.
Si pensi, a tal
proposito, alle spese di pubblicità e ricerca, le quali, dal 2016 non
saranno più capitalizzabili e concorreranno quindi alla determinazione
del reddito integralmente nell’esercizio.
Purtuttavia, l’articolo
108 Tuir continua a prevedere la deduzione sia in un solo esercizio che
in più esercizi, ragion per cui, dal punto di vista fiscale, le spese in
oggetto potranno concorrere alla determinazione del reddito anche in
più esercizi.
Intatti gli obblighi di deposito –
Nell’ambito delle novità introdotte, sicura rilevanza assume il nuovo
bilancio per le micro-imprese, soprattutto in considerazione del fatto
che è previsto non solo l’esonero dalla redazione della relazione sulla
gestione e del rendiconto finanziario, ma anche della stessa nota
integrativa, se determinate informazioni sono riportate in calce allo
stato patrimoniale.
In ogni caso, anche il bilancio delle
micro-imprese, seppur composto dai soli documenti contabili, dovrà
essere depositato presso il Registro delle imprese alle ordinarie
scadenze e con le modalità note (nonostante la direttiva prevedesse,
appunto, la facoltà di dispensare le piccole imprese dal deposito in
oggetto).
Ai fini del deposito del bilancio, pertanto, rimangono fermi gli attuali obblighi.

Fonte: FiscalFocus

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