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BOND ARGENTINI: Responsabilità del promotore finanziario e della banca

Tribunale Parma  Sezione 1 Civile

Sentenza del 5 giugno 2009, n. 650

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Civile e Penale di Parma  – Sez. I – riunito in Camera di Consiglio e composto dai Magistrati:

DOTT. RENATO MARI PRESIDENTE REL

DOTT. SIMONA CATERBI GIUDICE

DOTT. GIACOMO CICCIO\’ GIUDICE

ha pronunciato la seguente

nella causa civile promossa da:

(Omissis) rappresentata e difesa dall\’avv. Gi. Fr. ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Pa., Ga. Po. n. (…).

– ATTRICE –

contro

in persona  del rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall\’avv. (Omissis) del foro di Mi. e dall\’avv. (Omissis) del foro di Pa. ed elettivamente domiciliata presso lo studio della seconda in Pa., viale (Omissis) [Studio Legale (Omissis)].

– CONVENUTA –

e con la chiamata in causa di

(Omissis)

– TERZO CHIAMATO CONTUMACE –

Causa Civile iscritta al n. 7024/07 del Ruolo Generale ed assegnata a sentenza sulle seguenti conclusioni:

ATTRICE

“Piaccia al Tribunale di Parma :

– IN VIA PRINCIPALE, dichiarare tenuta e condannare a norma dell\’art. 31, comma 3 d.lgs n. 58/98 o dell\’art. 2049 c.c. la (Omissis) al risarcimento in favore della signora (Omissis) di tutti i danni da lei patiti e patiendi a causa dei fatti di cui alle premesse dell\’atto di citazione. Danni tutti che si quantificano in Euro 20.487,85;

– IN SUBORDINE, condannare la convenuta al pagamento in favore dell\’attrice degli interessi e dal maggior danno da svalutazione monterai ex art. 1224, comma 2, c.c., a far capo dal giorno dell\’acquisto (o quantomeno dalla domanda) sino all\’effettivo soddisfo;

– IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA pronunciare l\’annullamento del contratto in parola ex artt. 1439, 1394 e 1395 c.c.;

– PER L\’EFFETTO, dichiarare tenuta e condannare (Omissis) alla restituzione della complessiva somma  di Euro 20.487,85 per la stipula dei contratti di cui in premesse, oltre interessi legali dal giorno della stipula al saldo;

– IN ESTREMO SUBORDINE, dichiarare tenuta e condannare (Omissis) arrecati all\’attrice a causa dei comportamenti meglio specificati in premesse; danni tutti che si quantificano nella complessiva somma  di Euro 20.487,85 ovvero in quell\’altra somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo;

– IN OGNI CASO, col favore delle spese, dei diritti e degli onorari del giudizio, oltre maggiorazione ex art. 15 Tar. Prof., IVA e CPA come per legge”.

CONVENUTA

“Voglia l\’Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così giudicare:

IN VIA PRELIMINARE

– accertare e dichiarare l\’inammissibilità della domanda avversaria di nullità degli ordini di acquisto delle Obbligazioni Argentina per violazione dell\’art. 29 del Regolamento in quanto formulata per la prima volta nella memoria di replica notificata dall\’Attrice in data 21 gennaio 2009, in evidente violazione dell\’art. 6 del D.Lgs. n. 5/2003;

– accertare e dichiarare l\’inammissibilità della domanda avversaria di nullità del contratto di intermediazione finanziaria e/o degli ordini di acquisto delle Obbligazioni Argentina per violazione dell\’art. 30 del TUF in quanto formulata per la prima volta nella memoria di replica notificata dall\’Attrice in data 21 gennaio 2009, in evidente violazione dell\’art. 6 del D.Lgs. n. 5/2003;

– accertare e dichiarare l\’inammissibilità della domanda avversaria di nullità delle operazioni di acquisto delle Obbligazioni Argentina per mancanza di forma scritta ex art. 23 del TUF in quanto formulata per la prima volta nella memoria di replica notificata dall\’Attrice in data 21 gennaio 2009, in evidente violazione dell\’art. 6 del D.Lgs. n. 5/2003;

– accertare e dichiarare l\’inammissibilità, improponibilità, improcedibilità dell\’azione di annullamento proposta dalla Signora (Omissis) intervenuta prescrizione ex art. 1442 c.c.;

– accertare e dichiarare l\’inammissibilità, improponibilità, improcedibilità dell\’azione di risarcimento danni per responsabilità precontrattuale proposta dalla Signora (Omissis) per intervenuta prescrizione ex art. 2947, comma 1, c.c.;

– accertare e dichiarare l\’inammissibilità, improponibilità, improcedibilità dell\’azione di risoluzione proposta dalla Signora (Omissis) per intervenuta prescrizione ex art. 2946 c.c.;

NEL MERITO

IN VIA PRINCIPALE

– respingere le domande tutte ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni tutte esposte;

IN VIA SUBORDINATA

– nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di nullità e/o di annullamento e/o di risoluzione ex adverso formulata, e di conseguente condanna della Banca alla restituzione delle somme versate dall\’Attrice per l\’acquisto dei titoli obbligazionari per cui è causa, dichiarare l\’obbligo dell\’Attrice, e quindi condannare la stessa, alla restituzione a favore della Banca dei titoli acquistati ed ancora, in ogni caso, delle cedole incassate, oltre interessi, dichiarando, in tale ipotesi, la compensazione tra quanto dovuto dalla Banca e quanto dovuto dall\’Attrice, quale effetto naturale della pronuncia di nullità e/o annullamento e/o risoluzione;

– nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento danni proposta dall\’Attrice, escludere il risarcimento o limitare la liquidazione dei danni nei limiti della prevedibilità di cui all\’art. 1225 c.c.;

– nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento danni proposta da controparte, escludere il risarcimento o limitarlo per le ragioni esposte in narrativa, anche con riferimento al disposto di cui all\’art. 1227 c.c.;

Con vittoria di spese, diritti, competenze, onorari, IVA e CPA”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 23.11.2007 (Omissis) ha convenuto in giudizio, avanti l\’intestato Tribunale, (Omissis) chiedendone, in via principale, la condanna in solido ex 31 comma 3 d.lgs 58/98 o ex art. 2049 c.c. col suo promotore finanziari (Omissis), al risarcimento dei danni da essa sofferti quantificati nell\’importo di euro 20487,85 pari alla somma  corrisposta a mezzo di tre assegni bancari al (Omissis), promotore finanziario della banca, per l\’acquisto di prodotti finanziari (depfa Bank 25.2.2002; U.G.B 2003 e U.P.C. 2007) e dal (Omissis) indebitamente trattenuta. In via subordinata chiedeva l\’annullamento del contratto ex artt 1439, 1394 e 1395 c.c. con conseguente condanna della banca alla restituzione della somma investita.

Si costituiva in giudizio la banca convenuta.

Nessuno si costituiva in giudizio per il (Omissis).

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente rigettata la eccezione di prescrizione ex art 2947 c.c. significandosi che nel caso deve trovare applicazione l\’ordinario termine decennale posto che da parte attrice si è invocata la solidale responsabilità dell\’istituto di credito ex art 31 d.lgs n. 58/98 per i danni ad essa derivati dall\’attività illecita del (Omissis) promotore finanziario di (Omissis) (ora (Omissis)). Trattasi quindi di responsabilità contrattuale prevedendo la norma citata che “il soggetto abilitato che conferisce l\’incarico (al promotore finanziario) è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal promotore finanziario, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale”. Nel merito la domanda proposta è fondata e va quindi accolta risultando documentalmente provato in atti la attività del (Omissis) che pacificamente agiva quale promotore finanziario di (Omissis) che ha fatto sottoscrivere alla (Omissis) tre contratti di investimento, rispettivamente in data 25.3.1998, 2.5.2000 e 1.5.2001 aventi ad oggetto l\’acquisto di titoli Depfa Bank 25.2.2002 (per un valore nominale di Lire 20.000.000 pari ad euro 10329,14), U.G.B. 2003 (per un valore nominale pari ad euro 4131,65) e U.P.C. 2007 per un valore nominale pari ad euro 6000,00) ricevendo dalla (Omissis) per l\’investimento tre assegni bancari direttamente intestati al (Omissis) e dallo stesso girati e posti all\’incasso e quindi incassati (v. relativa documentazione in fascicolo di parte attrice).

A nulla rilevando, alla luce del disposto dell\’art. 31 citato, che appunto prevede la responsabilità solidale dell\’istituto di credito con il proprio promotore finanziario anche nel caso di commissione di fatti integranti l\’ipotesi di reato, il fatto che i contratti in questione non siano mai stati portati a conoscenza dell\’istituto di credito e da questi mai ovviamente accettati o che gli assegni, contrariamente a quanto previsto nel modulo sottoscritto dalla (Omissis), dovevano essere emessi all\’ordine di (Omissis) (e non come nel caso del promotore finanziario) perché per come correttamente ritenuto (cfr Tribunale Milano 1, 4.2008 n. 4243) “non è consentito fra gravare si di un terzo regole di diligenza imposte dall\’ordinamento in capo a soggetti qualificati, quali quelle previste dal Regolamento Consob di attuazione dei TUF sulle forme di pagamento ricevibili dal promotore finanziario, essendo norme che non configurano un onere di diligenza in capo al risparmiatore, ma sono, al contrario poste a sua esclusiva tutela”, e ai fini in esame rileva esclusivamente la posizione del (Omissis) di promotore finanziario e il fatto che egli agiva nella sua attività di promozione di strumenti finanziari fuori sede su incarico della banca convenuta, dovendosi ritenere che “la responsabilità dell\’intermediario finanziario, per fatto illecito del promotore ricorra ogni qual volta sia riscontrabile, tra le mansioni affidate al preposto ed il suo comportamento dannoso, un nesso di occasionalità necessaria, che non viene meno in ipotesi di infedeltà all\’incarico” (così Tribunale Cagliari 17.10.2006 n. 2577) (siccome appunto nel caso di specie).

La domanda proposta va quindi accolta con condanna della convenuta in solido ex art. 31 d.lgs n. 58/98 al pagamento a favore dell\’attrice a titolo di risarcimento danni della somma  di euro 20487,85 oltre – trattandosi di obbligazione risarcitoria di valore – rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat a far tempo dalla data di corresponsione e fino alla data di pubblicazione della presente sentenza e interessi legali sulla somma capitale di anno in anno rivaluta.

Deve anche accogliersi la domanda di manleva proposta dalla banca nei confronti del (Omissis) atteso che il danno di cui la banca risponde ex art. 31 TUF nei confronti della attrice è stato, per come evidenziato, cagionato dalla illecita attività del (Omissis) che neppure ha sottoposto i contratti di investimento all\’istituto di credito e ha incassato gli assegni ricevuti in pagamento degli investimenti da effettuare trattenendo indebitamente quindi il relativo importo. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,

dichiara tenuta e per l\’effetto condanna (Omissis) art 31 d.lgs n. 58/98 (in solido con (Omissis)) al pagamento in favore della attrice, a titolo di risarcimento danni della somma  di euro 20487,85 oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat a far tempo dalla data di corresponsione della somma e fino alla data di pubblicazione della presente sentenza e interessi legali sulla somma capitale di anno in anno rivalutata nonché alla rifusione delle spese del giudizio che liquida nella complessiva somma di euro 2900,31 di cui euro 202,31 per spese euro 1098,00 per diritti e euro 1600,00 per onorario oltre rimborso forfettario, cassa e Iva come per legge;

condanna (Omissis) manlevare e tenere indenne (Omissis) da tutte le statuizioni di condanna di cui sopra;

condanna il (Omissis) alla rifusione in favore di (Omissis) delle spese del giudizio che liquida nella complessiva somma  onnicomprensiva di euro 2500,00 di cui euro 1500,00 per onorario.

 

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