giovedì, Marzo 28, 2024
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CENTRALE RISCHI: Il danno va provato per chiedere il risarcimento per Segnalazione illegittima

Segnalazione alla Centrale Rischi: il danno va provato

Segnalazione alla Centrale Rischi: il danno va provato

 

Chi viene iscritto illegittimamente alla Centrale Rischi della banca d’Italia ha diritto al risarcimento solo se dimostra di aver subito un danno.

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L’illegittima iscrizione alla Centrale Rischi della banca d’Italia non comporta automaticamente il diritto al risarcimento per chi si è trovato iscritto, senza valide ragioni, tra i cattivi pagatori; è necessario che il correntista abbia subito un danno effettivo, anche solo di immagine, e che tale danno venga dimostrato. Non bastano, quindi, le semplici affermazioni di principio: solo se l’azienda o il privato sono stati tagliati fuori dal credito o hanno subito altre conseguenze economiche scatta l’indennizzo. Lo ha chiarito la Cassazione con una recente sentenza[1].

Secondo il principio enucleato dalla Corte, il danno economico e/o quello all’immagine, legati alla mancata concessione del credito a seguito di segnalazione nella Centrale rischi, non è riconosciuto automaticamente ma va dimostrato con le opportune prove. Cosa significa? Proviamo a fare un esempio per chiarirci meglio le idee.

Immaginiamo un correntista che si rechi in banca per ottenere un mutuo. Ma, al momento della richiesta, l’impiegato gli oppone un secco rifiuto perché – così gli riferisce – il suo nominativo è segnalato nella Centrale rischi, categoria sofferenze, per non aver restituito quanto prestatogli, in precedenza, da un’altra banca. La stessa risposta gli viene fornita anche da altri due istituti di credito.

L’uomo, che ha bisogno di questo finanziamento, decide di fare causa alla banca che lo ha fatto iscrivere tra i cattivi pagatori perché non gli ha comunicato in anticipo, così come prevede la legge, tale segnalazione, cosa che invece gli avrebbe dato modo di attivarsi subito per restituire le rate “dimenticate”. In particolare il correntista contesta alla banca di aver subito, oltre a un danno economico, anche – a suo dire – un irrimediabile danno morale nonché una lesione della reputazione personale e commerciale. Senonché l’uomo si limita solo a riferire al giudice tali fatti, senza però spiegare e provare le necessità che lo avevano spinto a chiedere il mutuo. Per lui è sufficiente la lesione alla reputazione, il fatto – incontrovertibile – che il finanziamento gli è stato negato e la “brutta figura” incassata per ben tre volte con gli impiegati di banca.

Secondo la Cassazione, se il cittadino non prova che la mancata concessione del finanziamento gli ha determinato dei concreti danni – danni che vanno quantomeno elencati e dimostrati (anche se non possono essere quantificati con esattezza) – non ha diritto al risarcimento.

note

[1]Cass. sent. n. 1931/2017.

Fonte: LLpT

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