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CIRCOLAZIONE STRADALE: La sussidiarietà nel concorso di colpa

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Sentenza 9.5.2011 n. 10110

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

 

ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso 35115/2006 proposto da:

 

L.C.A. (OMISSIS) – ricorrente –

 

contro

 

P.U. (OMISSIS) – controricorrente –

 

e contro

 

vari – intimati –

 

avverso la sentenza n. 2989/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, Sezione Quarta Civile, emessa il 7/7/2005, depositata il 25/10/2005, R.G.N. 470/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 10/03/2011 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito l’Avvocato ALESSANDRA IANNOTTA per delega dell’Avvocato GREGORIO IANNOTTA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

FATTO

 

P.M. E L.C., in qualità di esercenti la potestà genitoriale sul figlio P.U., convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere M. E. e F. Assicurazioni s.p.a., per ivi sentirli condannare in solido al risarcimento di tutti i danni patiti dal minore nell’incidente verificatosi in data (OMISSIS) tra l’autovettura del M.E. E il ciclomotore guidato dal ragazzo.

La compagnia assicuratrice, costituitasi in giudizio, contestò l’avversa pretesa.

Il giudizio, interrotto a seguito della sottoposizione di F. a liquidazione coatta amministrativa, venne riassunto nei confronti, tra l’altro, di Generali Assicurazioni s.p.a., quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (F.G.V.S.).

Con sentenza del 14 marzo 2002 il giudice adito rigettò la domanda.

Ritenne il decidente che l’attore non avesse provato che M. E. era proprietario del veicolo investitore e, come tale, soggetto responsabile ai sensi della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 23.

Proposto gravame da P.U., la Corte d’appello di Napoli, in data 25 ottobre 2005, in riforma della impugnata sentenza, ha condannato in solido F. Assicurazioni s.p.a. In liquidazione coatta amministrativa, nonché M.C. In proprio e quale esercente la potestà genitoriale su M.T., R. e G., tutte eredi di M.E., al pagamento in favore di P.U. Della somma di Euro 13.244,51, oltre interessi e spese.

Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione F. Italiana di Assicurazioni s.p.a., formulando due motivi e notificando l’atto a P.U., a M.C. In proprio e quale esercente la potestà genitoriale su M.T., M.R. E M.G., nonché alla Compagnia Generali di Assicurazioni s.p.a..

Solo il primo ha notificato controricorso, mentre nessuna attività difensiva hanno svolto gli altri intimati.

 

DIRITTO

 

1 Col primo motivo la società ricorrente denuncia violazione degli artt. 102 e 354 cod. proc. Civ., della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 23, art. 2697 cod. civ., nonché vizi motivazionali, ex art. 306 cod. proc. Civ., nn. 3 e 5. Le critiche hanno ad oggetto l’affermazione della Corte d’appello secondo cui la legitimatio ad causam del M. era stata chiaramente evocata dall’attore, posto che nell’atto introduttivo del giudizio questi aveva prospettato di essere stato investito dall’auto del signor M.E.. In tale contesto la questione della titolarità passiva del rapporto non poteva essere rilevata d’ufficio dal giudice, non essendo stata sollevata dal convenuto nel termine di cui all’art. 183 cod. proc. Civ..

Sostiene per contro l’esponente che il M. era stato citato in giudizio esclusivamente quale conducente e assicurato, di talchè il contraddittorio doveva essere integrato nei confronti dell’effettivo proprietario del veicolo.

2 Il motivo è infondato.

La Corte territoriale si è mossa nella prospettiva che l’attore non avesse bisogno di provare la proprietà del veicolo investitore in capo al M., avendola affermata nell’atto introduttivo del giudizio, senza che la controparte nessuna contestazione sollevasse al riguardo.

L’affermazione è in linea con il principio, ripetutamente affermato da questa Corte, per cui le deduzioni attinenti alla titolarità attiva o passiva del rapporto controverso, in ragione della loro natura di contestazioni di un fatto costitutivo del diritto azionato, integrano sì mere difese, ma sono sottoposte agli oneri deduttivi e probatori della parte interessata (confr. Cass. Civ. 15 settembre 2008, n. 23670) e, in particolare, alle preclusioni connesse alla esatta identificazione del thema decidendum e del thema probandum (confr. Cass. Civ., 8 agosto 2006, n. 17947).

A ciò aggiungasi che il ricorrente svolge, a ben vedere, censure eccentriche rispetto alle argomentate ragioni della decisione, posto che esse si risolvono nell’astratta evocazione della qualità di litisconsorte necessario del proprietario del veicolo assicurato, che è questione del tutto estranea alla ratio decidendi della sentenza impugnata.

3 Col secondo mezzo il ricorrente lamenta violazione degli artt. 2054 e 2697 cod. civ., art. 116 cod. proc. Civ., nonché vizi motivazionali, ex art. 306 cod. proc. Civ., nn. 3 e 5. La censura si appunto contro l’assunto del giudice di merito secondo cui la responsabilità del sinistro era imputabile esclusivamente al conducente della Renault, per avere questa invaso la mezzeria, provenendo dall’opposto senso di marcia. Sostiene il ricorrente che, così argomentando, la Corte territoriale avrebbe violato il disposto dell’art. 2054 cod. civ., che al secondo comma sancisce una presunzione di pari responsabilità nella causazione del sinistro, e ciò tanto più che nella fattispecie il danneggiato non aveva né allegato né provato alcunché in ordine alla propria condotta di guida.

4 Anche tali critiche non hanno pregio.

Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, dal quale non v’è ragione di discostarsi, che, in tema di circolazione stradale, la presunzione di cui all’art. 2054 cod. civ., comma 2, ha carattere sussidiario ed opera solo quando non sia possibile accertare in concreto le cause e il grado delle colpe incidenti nella produzione dell’evento dannoso (confr. Cass. Civ., 5 maggio 2009, n. 10304).

Nella fattispecie il giudice di merito ha motivato, in termini che non possono essere tacciati di implausibilità, il suo convincimento in ordine alla esclusiva responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro. Ne deriva che le censure, attraverso la surrettizia evocazione di violazioni di legge e di vizi motivazionali, in realtà inesistenti, mirano a sollecitare una rivalutazione dei fatti e delle prove preclusa in sede di legittimità. A ciò aggiungasi che, in tema di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, la valutazione in ordine alla ricostruzione delle modalità di un incidente e al comportamento delle persone alla guida dei veicoli in esso coinvolti, si concreta in un giudizio di fatto, non scrutinabile da questa Corte, quando sia adeguatamente motivato (confr. Cass. Civ. 10 agosto 2004, n. 15434).

In definitiva il ricorso deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in Euro 1.700,00 (di cui Euro 1.500,00 per onorari), oltre I.V.A. E C.P.A., come per legge.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2011

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