giovedì, Marzo 28, 2024
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CIRCOLAZIONE STRADALE: Sanzioni amministrative

                    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                   
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHETTINO Olindo - Presidente -
Dott. MANNA Felice - Consigliere -
Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere -
Dott. BERTUZZI Mario - rel. est. Consigliere -
Dott. SCALISI Antonino - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Ministero dell\'Interno, Ministero della Difesa e Prefettura Ufficio
del Governo di Agrigento, in persona, rispettivamente, dei Ministri e
del Prefetto pro tempore, rappresentati e difesi ex lege
dall\'Avvocatura Generale dello Stato, ove sono domiciliati in Roma,
Via dei Portoghesi n. 12;
- ricorrenti -
contro
D.G.P., residente in (OMISSIS), rappresentato e difeso per
procura a margine del controricorso dall\'Avvocato TRAINA Maurizio,
elettivamente domiciliato presso dott. Sottile Fausto in
Grottaferrata, via San Bartolomeo n. 17;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1 del Giudice di Pace di Bivona, depositata il
26 gennaio 2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5
luglio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Mario Bertuzzi;
udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha chiesto l\'accoglimento
del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato mediante consegna all\’ufficiale giudiziario l\’11 aprile 2006, il Ministero della Difesa, il Ministero dell\’Interno e l\’Ufficio territoriale del Governo di Agrigento ricorrono, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 1 del 26 gennaio 2006, notificata il 13 febbraio 2006, con cui il Giudice di Pace di Bivona aveva accolto l\’opposizione proposta da D.G. P. avverso il verbale redatto dai Carabinieri che gli contestava le violazioni dell\’art. 193 C.d.S., commi 1 e 8, e art. 145 C.d.S., commi 2 e 10, avendo ritenuto il giudicante che la copia del verbale notificata all\’opponente nello stesso giorno delle infrazioni fosse priva di effetti in quanto consistente in una mera fotocopia, non autenticata nè sottoscritta in originale dagli agenti accertatori nè controfirmata dal trasgressore.

D.G.P. resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L\’unico motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell\’art. 201 codice della strada e dell\’art. 385 del relativo regolamento ed insufficienza di motivazione, censurando la sentenza impugnata per avere il giudicante affermato, contrariamente al vero, che la copia consegnata al trasgressore non era stata da lui sottoscritta, trascurando altresì di considerare che la contestazione delle infrazioni è avvenuta immediatamente e personalmente all\’interessato da parte degli agenti accertatori, sicchè non poteva sorgere alcun dubbio da parte di quest\’ultimo circa la provenienza del verbale dall\’Autorità procedente; il verbale, per come redatto, non pregiudicava pertanto in alcun modo il diritto del trasgressore di conoscere il fatto contestato e le ragioni della contestazione e salvaguardava, pertanto, il suo diritto di difesa, alla cui tutela sono per l\’appunto preordinate le disposizioni che dettano i requisiti formali e sostanziali del verbale di constatazione della violazione.

Il mezzo è fondato.

La sentenza impugnata ha accolto l\’opposizione sulla base della sola considerazione che il verbale consegnato al contravventore consisteva in una semplice fotocopia. In particolare, il giudicante ha rilevato che “Dall\’esame del verbale di contestazione .. si evince che lo stesso è stato rilasciato in copia non autentica nè sottoscritta in originale dagli agenti accertatori e non porta la firma del trasgressore”. Nessun accertamento risulta invece compiuto sul fatto se la violazione sia stata o meno contestata immediatamente al contravventore. Proprio tale mancanza impedisce di ritenere esauriente ed adeguata la motivazione fornita dal giudice a quo.

Tale conclusione si impone in quanto le norme del codice della strada prevedono che la violazione può essere portata a conoscenza del destinatario della sanzione o mediante contestazione immediata, in occasione dell\’accertamento, ovvero, nel caso in cui ciò non avvenga, mediante notificazione del verbale di accertamento. Soltanto in quest\’ultimo caso, però, la legge richiede che al destinatario sia consegnato uno degli originali o una copia autentica del verbale (art. 201 C.d.S. e art. 385 relativo regolamento), mentre nel caso di contestazione immediata è prevista la consegna al trasgressore della sola copia del verbale (art. 200 C.d.S., comma 3). La differenza va ravvisata nel fatto che la consegna dell\’originale o della copia autenticata mira a dare certezza della effettiva provenienza dell\’atto dall\’Autorità che lo ha emesso, esigenza che ovviamente non si pone nel caso in cui il verbale venga consegnato direttamente dall\’agente accertatore, non potendo in tale evenienza porsi dubbi di sorta.

Tanto precisato, ne consegue che il giudice di pace avrebbe potuto sostenere la soluzione da lui accolta soltanto previo accertamento che la contestazione della violazione non era stata immediata ma era avvenuta successivamente, previa notifica all\’interessato, situazione quest\’ultima che non solo risulta fortemente contestata dalle Amministrazioni ricorrenti ma che sembra in contrasto con quanto riferito dalla stessa sentenza laddove, nello svolgimento del processo, espone che il verbale venne consegnato all\’opponente lo stesso giorno della accertata violazione.

Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio della causa al giudice di pace di Agrigento, che provvederà anche alla liquidazione delle spese.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al giudice di pace di Agrigento, anche per la liquidazione delle spese.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2011

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