FONTE: www.cassazione.net ————————————————–Correre al pronto soccorso per un grave malessere non giustifica l’eccesso di velocità.
Infatti, ha affermato la Corte di cassazione con una sentenza del 28 gennaio 2010 (si veda link sotto), l’automobilista non può invocare a sua discolpa lo stato di necessità. In particolare la seconda sezione civile ha confermato la multa a un romano che, dopo aver pensato a un imminente attacco cardiaco era andato sulle strade della capitale a 167 km all’ora senza fermarsi all’alt degli agenti.
Nel dichiarare inammissibile il suo ricorso i giudici hanno inoltre precisato che “era infondata la pretesa giustificazione”, non “essendo logicamente recepibile la tesi per cui il timore di un attacco cardiaco induca a guidare a 167 km/h con pericolo per sé e per gli altri, a non fermarsi all’alt delle forze dell’ordine invece di chiedere soccorso, a procurarsi ex post un certificato medico irrilevante”.
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CODICE DELLA STRADA: L’eccesso di velocità per correre al pronto soccorso non giustifica l’infrazione
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