giovedì, Marzo 28, 2024
spot_img

COLLABORATORE IN BANCA: Non è lavoro subordinato

Il collaboratore della banca non può recriminare il riconoscimento del rapporto di lavoro ne il relativo indennizzo
(Cassazione, sezione lavoro, sentenza 29.10.2014 n. 23021)



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO




Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati: Dott. MACIOCE Luigi –
Presidente -Dott. DE RENZIS Alessandro –
Consigliere -Dott. MAISANO Giulio –
Consigliere -Dott. BERRINO Umberto –
Consigliere -Dott. ARIENZO Rosa – rel.
Consigliere -ha pronunciato la seguente:
sentenzasul ricorso 146/2014 proposto da: L.D. C.F.
(OMISSIS), elettivamentedomiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO
SIACCI, 38, presso lo studiodell\’avvocato ALESSANDRO GIUSSANI,
rappresentato e difesodall\’avvocato TUDOR ALESSANDRO, giusta
delega in atti;
– ricorrente – controBANCA NAZIONALE
DEL LAVORO S.P.A. P.I. (OMISSIS), in persona dellegale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,VIA PO 25-B, presso lo
studio degli avvocati PESSI ROBERTO eFRANCESCO GIAMMARIA, che la
rappresentano e difendono giusta procuraspeciale notarile in atti;
– controricorrente
-avverso la sentenza n. 1213/2013 della CORTE D\’APPELLO di
MILANO,depositata il 18/10/2013 r.g.n. 1311/2013;udita la relazione
della causa svolta nella pubblica udienza del24/09/2014 dal Consigliere
Dott. ROSA ARIENZO;udito l\’Avvocato MILANI DANIELE per delega TUDOR
ALESSANDRO;udito l\’Avvocato SERRANI TIZIANA per delega verbale PESSI
ROBERTO;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott.MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.


Fatto


Con sentenza del 10.10.2013, la Corte
di appello di Milano, in sede di reclamo L. n. 92 del 2012,ex art. 1,
comma 58, confermava la sentenza del Tribunale che aveva respinto
l\’opposizione presentata da L.D. avverso l\’ordinanza di rigetto del
ricorso inteso all\’accertamento della natura subordinata del rapporto
intercorso con la BNL dal mese di ottobre 2008 fino al 23.3.2012,
condiritto alla qualifica di Quadro di 4^ livello, ed alla condanna
della società al pagamento dell\’importo di Euro 71.227,51 a titolo
differenze retributive, nonchè alla declaratoria di inefficacia del
licenziamento verbale asseritamente subito dal lavoratore il 22.3.2012,
con applicazione della tutela reale. Nel pervenire al rigetto del
reclamo, la Corte di Milano rilevava che le deduzioni svolte a fini
probatori nel ricorso in opposizione all\’ordinanza e la documentazione
prodotta risultavano inidonee a dimostrare la sussistenza dei
presupposti della subordinazione, nonchè della collaborazione coordinata
e continuativa rilevante ai fini dellapresunzione di cui al D.Lgs. n.
276 del 2003, art. 69.


Osservava il giudice del gravame che
la formulazione dei capi di prova contenuta nel ricorsorisultava del
tutto generica quanto alla indicazione delle circostanze rivelatrici
della sottoposizioneai poteri tipici del datore di lavoro subordinato e del potere direttivo di controllo e disciplinare,non
descrivendo il contenuto e la portata precettiva delle direttive o
disposizioni impartite. Anchela compilazione del time sheet, con
indicazione delle ore di lavoro e dell\’attività espletata, non eraindicativa ai fini voluti, essendo
la stessa necessaria ai fini della determinazione di compensi, ed
ilconferimento di incarichi era, poi, compatibile con l\’attività del L.
di professionista collaboratoreautonomo. Infine, anche i messaggi di
posta elettronica documentalmente prodotti integravanorichieste
concernenti il compimento di attività compatibili con incarichi di
carattere autonomo e lacadenza dei versamenti non risultava regolare e
tale da comprovare la sussistenza di unasubordinazione, ad analoghe
conclusioni dovendo pervenirsi per quanto riguardava la genericitàdelle
deduzioni relative alla prova dei presupposti della coordinazione
rilevanti ai finidell\’applicazione dell\’invocata presunzione L. n. 276
del 2003, ex art. 69, e quanto all\’impossibilitàdi colmare le lacune
probatorie delle parti con i poteri istruttori d\’ufficio.

Per la cassazione di tale decisione
ricorre il L., affidando l\’impugnazione a tre motivi, illustratinella
memoria depositata ai sensi dell\’art. 378 c.p.c., cui resiste, con
controricorso la BNL, cheespone ulteriormente in memoria le proprie
difese.


Diritto


Con il primo motivo, il L. deduce, ai
sensi dell\’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsaapplicazione di
norme di diritto e di accordi nazionali di lavoro,
degli artt. 2094, 2222 e 2698 c.c.,e dell\’art. 115 c.p.c., nonchè
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto
didiscussione tra le parti, ai sensi dell\’art. 360 c.p.c., n. 5,
assumendo che non sono stati valutatiadeguatamente gli indici della
subordinazione, quali assiduità, frequenza e continuità
delleprestazioni, evidenziabili attraverso i time sheet, nonchè la
circostanza dell\’utilizzo esclusivo, daparte di esso ricorrente, di
materiale consegnato in dotazione dalla BNL. Evidenzia come non
siastato oggetto di idonea considerazione il fatto che egli non si
avvalesse di propri strumenti dilavoro o di propria organizzazione
lavorativa e dell\’ausilio di propri collaboratori, laddove
eranoindicative della natura subordinata del rapporto l\’esclusività
della prestazione resa per la BNL e lemodalità di pagamento dei
compensi, svincolati dal raggiungimento di risultati.

Con il secondo motivo, il ricorrente
denuncia, ai sensi dell\’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e
falsaapplicazione di norme di diritto e di accordi nazionali di lavoro,
del D.Lgs. n. 276 del 2003, artt.61 e 69, degli artt. 2103, 2727 e
2729 c.c., dell\’art. 115 c.p.c., nonchè omesso esame di fattodecisivo
fatto oggetto di discussione tra le parti, sostenendo che, a fronte
della pacifica assenza diun progetto, la Corte di appello ha violato i
precetti normativi imposti dal D.Lgs. n. 273 del 2003,artt. 61 e 69,
non pervenendo all\’invocata conversione in rapporto di lavoro subordinato. Sostiene,altresì, che la BNL avrebbe dovuto osservare
l\’onere probatorio di dimostrare l\’assenza di ognicoordinamento
nell\’attività prestata dal L. e l\’estraneità del committente rispetto
alla fase direalizzazione dell\’opera convenuta. Rileva, a riprova del
carattere di collaborazione coordinata econtinuativa del rapporto, che
la BNL aveva provveduto ad operare i versamenti dei
contributiprevidenziali alla Gestione Separata INPS, con modalità tipica dei collaboratori coordinati econtinuativi, in totale assenza di i.v.a..

Con il terzo motivo, viene ascritta
alla sentenza impugnata violazione e falsa applicazione dinorme di
diritto ed in particolare degli artt. 2103, 2727 e 2729 c.c., nonchè
degli artt. 115, 210,241 e 347 c.p.c., e dell\’art. 94 disp. att.
c.p.c., osservandosi che, sin dall\’atto introduttivo, il L. harichiesto
di essere ammesso a provare per testi le circostanze allegate,
indicative dellasottoposizione del predetto al potere direttivo dei
propri superiori gerarchici (supervisione delDott. F. e del Dott. E. e
svolgimento delle mansioni su espresso incarico del F.). In ogni
caso,secondo il ricorrente, il giudicante avrebbe dovuto sopperire alla
ritenuta genericità mediante ilricorso ai poteri doveri istruttori
d\’ufficio. A fronte dell\’acclarata natura subordinata del rapporto,
ilrecesso intimato oralmente in data 22.3.2012 doveva essere
qualificato quale vero e propriolicenziamento orale, come tale
dichiarato inesistente o inefficace o nullo.

Va, preliminarmente, osservato, in
ordine al primo motivo ed in particolare con riguardo al
viziomotivazionale ivi dedotto, che non risulta l\’indicazione specifica
del fatto oggetto di discussionetra le parti, ma genericamente
criticata, quanto alla deduzione del vizio motivazionale,
l\’attivitàvalutativa del giudice del reclamo. Anche prima della
riformulazione dell\’art. 360 c.p.c., n. 5, eracostante l\’affermazione
che tale norma non conferisse alla Corte di legittimità il potere
diriesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di
controllare, sotto il profilologico-formale e della correttezza
giuridica, l\’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito,
alquale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio
convincimento.

Nel caso in esame, la sentenza gravata
è stata pubblicata dopo l\’11 settembre 2012. Trova,
dunque,applicazione il nuovo testo dell\’art. 360 c.p.c., comma 2, n. 5,
come sostituito dal D.L. 22 giugno2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett.
b), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n.134, il
quale prevede che la sentenza può essere impugnata per cassazione “per
omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto
di discussione tra le parti”. A normadell\’art. 54, comma 3, del
medesimo decreto, tale disposizione si applica alle sentenze
pubblicatedal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in
vigore della legge di conversione(pubblicata sulla G.U. n. 187
dell\’11.8.2012).


Con la sentenza del 7 aprile 2014 n.
8053, le Sezioni Unite hanno chiarito, con riguardo ai limitidella
denuncia di omesso esame di una quaestio facti, che il nuovo testo
dell\’art. 360 c.p.c., comma1, n. 5, consente tale denuncia nei limiti
dell\’omesso esame di un fatto storico, principale osecondario, la cui
esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che
abbiacostituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere
decisivo (vale a dire che, seesaminato, avrebbe determinato un esito
diverso della controversia).


In proposito, è stato, altresì,
affermato che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell\’art. 366
c.p.c.,comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente
deve indicare il “fatto storico”, il cuiesame sia stato omesso, il
“dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il
“come” eil “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione
processuale tra le parti e la sua “decisività”,fermo restando che
l\’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio
di omessoesame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante
in causa, sia stato comunque preso inconsiderazione dal giudice,
ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le
risultanzeprobatorie (sent. 8053/14 cit.). Il “fatto storico”
censurabile ex art. 360 c.p.c., n. 5, non può,dunque, identificarsi
genericamente con la mancata vantazione degli indici della
subordinazione.

Ma, anche a prescindere da tale
rilievo, l\’inammissibilità del motivo discende dalla disposizione dicui
all\’art. 348 ter c.p.c., comma 5.


Nulla, invero, è detto nella normativa
di riferimento per il contenuto dell\’atto introduttivo delgiudizio di
secondo grado introdotto dal reclamo e quindi vi è necessità di
integrazione delladisciplina pur speciale dettata dalla L. n. 92 del
2012, art. 1, commi 58 e 61. In ragione dellaritenuta possibilità di
integrare la disciplina del reclamo con quella dell\’appello nel rito del
lavoro,trovano
conseguentemente applicazione, nel giudizio di cassazione, anche l\’art.
348 ter c.p.c.,comma 3, che prevede che, quando è pronunciata
l\’inammissibilità, contro il provvedimento diprimo grado può essere
proposto ricorso per cassazione nei limiti dei motivi specifici esposti
conl\’atto di appello, nonchè il medesimo art. 348 ter c.p.c.,
successivo comma 4, che prevede che,quando l\’inammissibilità è fondata
sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a
basedella decisione impugnata, il ricorso per cassazione di cui al
terzo comma può essere propostoesclusivamente per i motivi di cui
all\’art. 360, nn. 1, 2, 3 e 4, (quindi con esclusione del vizio
dimotivazione di cui al n. 5).


Opera poi – per quel che qui interessa
– anche la modifica che riguarda il vizio di motivazione perla
pronuncia “doppia conforme”.


L\’art. 348 ter, comma 5, prescrive che
la disposizione di cui al comma 4 – ossia l\’esclusione del n.5, dal
catalogo dei vizi deducibili di cui all\’art. 360, comma 1, -, si
applica, fuori dei casi di cuiall\’art. 348 bis, comma 2, lett. a),
anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza d\’appello
checonferma la decisione di primo grado. Ossia il vizio di motivazione
non è deducibile in caso diimpugnativa di pronuncia c.d. doppia
conforme, come è stato nella specie.


Quanto alla censura relativa alla
violazione e falsa applicazione di norme di diritto, deveosservarsi che
requisiti determinanti ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e lavorosubordinato sono ravvisabili nell\’assoggettamento del
lavoratore al potere organizzativo,gerarchico e disciplinare del
datore di lavoro – potere che deve estrinsecarsi in specifici ordini
(enon in semplici direttive, compatibili anche con il lavoro autonomo)
-, oltre che nell\’esercizio diun\’assidua attività di vigilanza e
controllo sull\’esecuzione dell\’attività lavorativa e nello
stabileinserimento del lavoratore nell\’organizzazione aziendale del
datore di lavoro; il rischio economicodell\’attività lavorativa e la
forma di retribuzione hanno, invece, carattere sussidiario (e
sonoutilizzabili specialmente quando nel caso concreto non emergano
elementi univoci a favoredell\’una o dell\’altra soluzione), fermo
restando che l\’accertamento sull\’esistenza o meno delvincolo di
subordinazione è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da
motivazioneadeguata e immune da vizi logici e giuridici (cfr.

Cass. 11.9.2000 n. 11936, Cass.
3.3.2009 n. 5079, secondo cui in sede di legittimità è censurabilesolo
la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso
concreto, mentrecostituisce accertamento di fatto – incensurabile in
tale sede se sorretto da motivazione adeguata eimmune da vizi logici e
giuridici – la valutazione delle risultanze processuali che hanno
indotto ilgiudice ad includere il rapporto nell\’uno o nell\’altro schema
contrattuale, Cass. 17.4.2009 n. 9256,Cass. 9.3.2009 n. 5645). Nella
specie, il giudice di merito, ha ritenuto correttamente
qualificatocontrattualmente il rapporto nell\’ambito del lavoro autonomo, in relazione alla piena autonomiadelle modalità di
esecuzione di attività legata alla predisposizione del bilancio, con
prestazione diattività in modo discontinuo e assai scarsa in alcuni
mesi, pur in presenza di compilazione del timesheet, con indicazione
delle ore di lavoro e dell\’attività espletata, funzionale solo alladeterminazione dei
compensi, ed ha rilevato come il conferimento di incarichi sia
pienamentecompatibile con attività di natura autonoma, come anche
l\’estrema variabilità dei compensi, il cuiandamento non rispettava un
incremento progressivo. La Corte del merito ha anche escluso che
ledirettive impartite, cui si riferisce il ricorrente con riguardo, in
particolare, al contenuto dimessaggi di posta elettronica allo stesso
inviati da funzionar” preposti a settori rispetto ai quali eglisvolgeva
funzione di supporto quale consulente autonomo, non erano di natura
vincolante, ma dicarattere tecnico, riguardando la definizione di
criteri relativi alla corretta appostazione contabiledi alcune voci di
bilancio.


Analogamente, con riferimento a quanto
argomentato nel secondo motivo con riguardoall\’esclusione della
collaborazione coordinata e continuativa pure in assenza di un
progetto,negandosi rilevanza a tale elemento ai fini della presunzione
di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art.69, la Corte ha evidenziato, in
modo del tutto condivisibile e con passaggi motivazionali immunida
incongruenze e salti logici, che non risultava chiarito il contenuto
delle direttive ricevute nè itermini delle stesse in modo idoneo a
consentire l\’accertamento delle modalità con le quali ilcoordinamento
fra le prestazioni rese dal L. e l\’attività di BNL veniva di fatto
realizzato. Ilcontratto di lavoro a progetto, disciplinato dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 61, prevedeuna forma particolare di lavoro autonomo, caratterizzato da un rapporto di collaborazionecoordinata e
continuativa, prevalentemente personale, riconducibile ad uno o più
progetti specifici,funzionalmente collegati al raggiungimento di un
risultato finale e determinati dal committente,ma gestiti dal
collaboratore senza soggezione al potere direttivo altrui e quindi senza
vincolo disubordinazione (cfr. Cass. 29.5.2013 n. 13394). Non è questa
la figura contrattuale utilizzata dalleparti del rapporto di lavoro in questione, rispetto alla quale doveva compiersi la valutazione
delladivergenza del comportamento delle stesse dalla causa tipica del
contratto.


L\’argomento dei contributi
previdenziali, oltre ad essere privo di specificità ed autosufficienza,
èconnotato dal requisito della novità, dovendo, peraltro, rilevarsi che
il regime previdenziale efiscale dei compensi attiene a profilo
diverso da quello rilevante per la qualificazione del rapportodi lavoro e comunque privo di decisività ai fini considerati.


Infondato è, infine, il rilievo di cui
al terzo motivo, non specificandosi il carattere di decisivitàdelle
circostanze dedotte delle quali il giudice del gravame ha ritenuto
l\’irrilevanza in ragione dellaequivocità delle stesse ai fini della
prova della subordinazione. La censura si risolve, nellasostanza nella
mera contrapposizione di una ricostruzione dei fatti a quella effettuata
dal giudicedel merito. Tra l\’altro, i documenti di cui si denuncia
l\’omesso esame e che dimostrerebberol\’esistenza dell\’asserito rapporto
di natura subordinata sono riportati in ricorso con un sistema –
lafotoriproduzione – che non soddisfa il requisito dell\’autosufficienza
espresso nell\’art. 366 c.p.c.,nn. 3 e 4, e la cui osservanza è
prescritta a pena di inammissibilità, restando affidata alla Corte
dicassazione verificarne la conformità a quelli facenti parte degli
atti e operare la selezione delleparti rilevanti nella prospettiva di
chi ha proposto il ricorso, ossia operare una individuazione
evalutazione dei fatti, come se nel giudizio di legittimità fosse
possibile la ripetizione del giudiziodi fatto (in termini, Cass.
7.2.2012, n. 1716, 24.7.2013 n. 18020).


Quanto ai poteri officiosi, deve
osservarsi che il potere officioso del giudice di ordinare, ai
sensidegli artt. 210 e 421 c.p.c., alla parte l\’esibizione di documenti
sufficientemente individuati, hacarattere discrezionale e, non potendo
sopperire all\’inerzia della parte nel dedurre mezzi di prova,può
essere esercitato solo se la prova del fatto che si intende dimostrare
non sia acquisibile”aliunde”, non anche per fini meramente esplorativi.
Il mancato esercizio da parte del giudice delrelativo potere, anche se
sollecitato, non è censurabile in sede di legittimità neppure se il
giudiceabbia omesso di motivare al riguardo. (Cass. 24.3.2004 n. 5908,
Cass. 23.2.2010 n. 4375, Cass.16.11.2010 n. 23120).


Alla luce delle esposte considerazioni, ritenuta assorbita ogni altra censura, deve pervenirsi alrigetto del ricorso.


Le spese di lite del presente giudizio
seguono la soccombenza del L. e si liquidano come dadispositivo. Va
applicata, ratione temporis e sussistendone i presupposti, la
disposizione di cui alD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.



P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso e condanna
il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio,liquidate
in Euro 100,00 per esborsi, in Euro 5000,00 per compensi professionali,
oltre accessoricome per legge e spese generali nella misura del 15%.


Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002,
art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza deipresupposti per
il versamento, da parte del ricorrente, dell\’ulteriore importo a titolo
di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma
dello stesso art. 13, comma 1 bis.


Così deciso in Roma, il 24 settembre 2014.


Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2014

Ti potrebbero interessare anche

ULTIMI ARTICOLI

Non sei ancora iscritto?

Prova la nostra demo

CATEGORIE

ATTUALITA'

Flat tax

Maurizio Leo, viceministro Economia: “La flat tax resta tra gli obiettivi della legislatura”

  Maurizio Leo, viceministro Economia: “La flat tax resta tra gli obiettivi della legislatura” Fonte: Ripartelitalia.t 28 MARZO 2024   “La Flat tax è ancora tra gli obiettivi di questa legislatura. Vogliamo arrivarci gradualmente, tenendo sempre conto che...
Bonifici bancari: Blocco temporaneo

Bonifici bloccati per diversi giorni in tutte le banche, ecco perché

Bonifici bloccati per diversi giorni in tutte le banche, ecco perché Luna Luciano Fonte: Money.it  22/03/2024 I bonifici bancari ordinari saranno bloccati per alcuni giorni in tutte le banche d’Europa, incluse quelle in Italia. Ecco in quali giorni...