Se il figlio si separa, la casa in comodato resta alla moglie e non torna ai genitori
La destinazione a casa coniugale, assegnata al coniuge, prevale finchè la prole non raggiunge l\’indipendenza economica
L\’appartamento concesso in comodato al figlio, non torna ai genitori dopo la domanda di separazione dalla moglie, poiché, essendo destinato a casa coniugale, rimane al coniuge assegnatario fino alla raggiunta indipendenza economica dei figli.
comodato precario, l\’abitazione di sua esclusiva proprietà al figlio e
alla sua sposa.
il figlio faceva ritornopresso la piccola abitazione (di sua esclusiva
proprietà)in cui vivevano i suoi anziani genitori, mentre la moglie
continuava a detenere la casavivendo con i bambini.
il giudice di prime cure appare incontestato che l\’immobile sia
destinato a casaconiugale della nuora e dei figli ancora minorenni,
sicché “è innegabile il incolo di destinazione
e del comodato di scopo attribuito all\’appartamento. La sua ragione
va invero rinvenuta nel consentire al nucleo familiare di trovare
conforto in un cespite idoneo ad allevare la prole fintanto che essa non avesse raggiunto l\’indipendenza economica”.
essendo ancora indipendenti i figli della convenuta, non può dirsi ancora
venuta del tutto meno quella condizione che aveva consigliato
l\’attribuzione della casa coniugale alla donna.
ha – in assenza di una espressa indicazione della scadenza – una durata
determinabile \’per relationem\’, con applicazione delle regole che
disciplinano la destinazione della casa familiare, indipendentemente, dunque, dall\’insorgere di una crisi coniugale,
ed è destinato a persistere o a venir meno con la sopravvivenza o il
dissolversi delle necessità familiari (nella specie, relative a figli
minori) che avevano legittimato l\’assegnazione dell\’immobile”.
ai sensi dell\’art. 1809, 2° comma, c.c., in quanto dovrà lasciare la
casa attualmente occupata, come da richiesta del figlio (lettera
raccomandata intervenuta addirittura dopo la sentenza appellata).
è tuttavia infondata anche nel merito:ai fini dell\’operatività
dell\’art. 1809, 2° comma, c.c., le sezioni unite hanno specificato
chenon è sufficiente la necessità di abitare l\’immobile, dovendosi dare
conto, altresì, della contemporanea sussistenza di necessità economiche.
senza che rilevino bisogni non attuali, né concreti o solo
astrattamente ipotizzabili. Ne consegue che non solo la necessità di un
uso diretto ma anche il sopravvenire d\’un imprevisto deterioramento della condizione economica del comodante – che giustifichi la restituzione del bene ai fini della sua vendita o di una redditizia locazione – consente di porre fine al comodato, ancorché la sua destinazione sia
quella di casa familiare, ferma, in tal caso, la necessità che il
giudice eserciti con massima attenzione il controllo di proporzionalità e
adeguatezza nel comparare le particolari esigenze di tutela della prole
e il contrapposto bisogno del comodante”.
L\’appello è rigettato.
Corte d\’Appello Napoli, sentenza n. 3526/2015
Fonte: studiocataldi.it