venerdì, Aprile 26, 2024
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Compliance aziendali: E’ tempo di aggiornamento del Modello organizzativo!

Compliance aziendali: E’ tempo di aggiornamento del Modello organizzativo!

 

Con il rischio di apparire inopportuno, vista la drammaticità della situazione che il nostro Paese sta attraversando, alla quale, come tutti, auspico una soluzione pratica, veloce e di buon senso in grado di assicurare la sopravvivenza dei processi produttivi e di tenuta sociale della nostra comunità.

Detto questo, voglio tentare di parlare della necessità di aggiornare il Modello organizzativo alla luce delle ultime evidenze intervenute in campo fiscale e tributario per effetto dell’ultima legge di bilancio, cogliendo anche l’occasione per un aggiornamento nel suo complesso, sulla scorta dell’attività economica svolta e della esperienza acquisita sul campo.

Una ulteriore e grande necessità è insorta propria sotto il profilo della sicurezza nei luoghi di lavoro per effetto del Civid-19, cui ogni datore di lavoro è chiamato ad adeguarsi tanto per il c.d. distanziamento sociale fra i lavoratori che per le dotazioni di protezione individuale (guanti, mascherine etc.).

Reati tributari e 231/01

In ogni dove, con la pubblicazione  della legge 160 del 27 dicembre 2019, in vigore dal 1 gennaio 2020 e pubblicata sulla GU n.304 del 30/12/2019, leggo la dizione di “Reati tributari” quali nuovi reati presupposto per la responsabilità amministrativa d’impresa di cui alla normativa in commento.

Detta così, è una espressione a mio avviso anomala e che non indica esattamente il quadro nuovo che si è venuto a creare nell’ampia platea dei reati presupposto.

In pratica, per dirla più esattamente, le novità riguardano le “frodi fiscali” di cui agli articolo 2 e 3, 8 e 10 del D.lgs 74/2000 che, con formule diverse, parlano della “Dichiarazione fraudolenta” come le fatturazioni per operazioni inesistenti, l’occultamento o la distruzione delle scritture contabili obbligatorie per eludere l’accertamento da parte dell’amministrazione finanziaria, la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e fantasia cantando.

Alla fine, a ben vedere, l’evasione fiscale classica, quella più in uso, contemplata nei reati tributari di cui agli articoli 4 e 5 dello stesso 74/2000, riguardanti, rispettivamente, la Dichiarazione infedele (incassare 100 e dichiarare dieci) ovvero la Omessa presentazione della dichiarazione fiscale (chi dolosamente si dimentica di informare l’amministrazione finanziaria dell’andamento della propria attività economica in termini di fatturato), risulta completamente esclusa dal novero della responsabilità amministrativa d’impresa.

Insomma, nella platea dei nuovi reati fiscali e tributari da inserire nel nuovo Modello organizzativo, continuano ad assentarsi gli evasori fiscali, atteso che la novità, come ho cercato di dire, riguarda soltanto le “frodi fiscali”.

Quello che è stato fatto non è certamente poco, rappresentando un primo passo per ampliare le responsabilità degli amministratori di enti e persone giuridiche, circa una responsabilità amministrativa per condotte dolose e fraudolente in danno dell’amministrazione finanziaria.

Aggiornamento del Modello organizzativo

Dopo aver inserito le nuove fattispecie di frodi fiscali nella platea già esistente, l’occasione potrebbe rivelarsi utile per una rivisitazione della casistica già inserita sulla base della vita dell’impresa e delle esperienze maturate soprattutto in conseguenza di eventuali incidenti di percorso vissuti (indagini della magistratura, procedimenti disciplinari assunti verso i dipendenti etc.).

L’intervento potrebbe rivelarsi utile per meglio calibrare il modus operandi della gestione in rapporto ai rischi potenziali, relativamente a condotte anomale del personale – esecutivo o apicale – per condotte ritenute illecite di rilievo penale o comunque difformi dal Codice etico.

Analogamente, rivisitare i processi informativi tra il personale, accertandosi che tutti siano a conoscenza della esistenza e del ruolo rivestito dall’Organismo di vigilanza in ambito aziendale, con particolare riferimento alla possibilità di utilizzo del canale riservato per eventuali segnalazioni di irregolarità o, più in generale, alla risposta del personale in termini di collaborazione per prevenire ogni sorta di illecito di rilevanza penale.

Una ulteriore attività, potrebbe riguardare la verifica circa l’efficacia della prevenzione, relativamente alle modalità dei controlli effettuati nell’anno precedente.

Conclusioni

Se partiamo dal principio che il ricorso alla stesura di un Modello organizzativo per scongiurare ogni sorta di responsabilità amministrativa d’impresa, rappresenta un adempimento su base volontaria e giammai obbligatorio ne consegue che, l’esimente non è automatica, ma dipenderà unicamente dalla sua concreta e fattiva applicazione.

E’ un passaggio questo, a mio avviso poco chiaro per tanti amministratori o consigli di amministrazione, che credono invece di assumere una sorta di “immunità divina”, solo per il fatto di averlo scritto e contemplato, in qualche caso finanche venerato come una vera Bibbia.

Non è e non può essere così. L’esimente, davanti a condotte di rilievo penale del personale – esecutivo o apicale – scatta solo nella misura in cui si dimostri all’Autorità inquirente, l’efficacia e concreta applicazione del Modello medesimo a cominciare da una informazione e formazione adeguata, dalla nomina di un Organismo di vigilanza all’altezza della complessità della funzione – professionalità, autonomia funzionale e indipendenza – per i controlli effettuati, tutti finalizzati al rispetto e corretta osservanza dell’ordinamento giuridico.

Diversamente, oltre che sostenere una spesa inutile, si potrebbe addirittura ipotizzare una sorta di tentata truffa in danno della collettività.

 

 

 

 

 

 

 

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