Un
Comune ha costruito, da oltre 20 anni, un marciapiedi ad uso pubblico su parte
di terreno privato. A pochi metri di distanza dal confine del marciapiedi, su
proprietà privata, un pino marittimo, con le sue radici, ha sollevato l’asfalto
del marciapiedi stesso, e in quel punto un pedone è inciampato, procurandosi
lievi contusioni.
Il
pedone vuole il risarcimento del danno: chi è il responsabile? Il privato,
perché le radici del suo pino hanno sollevato l’asfalto? O il Comune, che
deve avere la responsabilità della
manutenzione del marciapiedi pubblico?
N. Z.“ VENEZIA
R I S P O S T A
Pare
preferibile la tesi che riconduce alla responsabilità in capo all’ente
comunale, in virtù dell’articolo 2051 del Codice civile, inerente alla
responsabilità da cose in custodia, base di molteplici sentenze in materia.
l’ente citato in causa potrà a sua volta chiamare in giudizio il soggetto che
ritiene responsabile, per essere dal medesimo manlevato in caso di condanna.
La
prova, tanto del danno quanto del nesso di causalità , sarà tuttavia sempre a
carico del danneggiato, il quale dovrà dimostrare sia le circostanze
dell’accaduto sia che ciò non sia stato determinato, in tutto o in parte, da
una sua condotta colpevole.
DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL
12 GIUGNO 2017