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COMUNE: Lo studio associato e le gare di appalto

Nel
febbraio 2015 abbiamo un’associazione professionale (ingegneri e geometri). In
sede di affidamento di lavori pubblici, il Comune ci ha comunicato di non poter
procedere ad affidarci le prestazioni professionali, poiché non siamo iscritti
alla camera di commercio e all’anac. Inoltre, si sostiene che la nostra
associazione professionale non dovrebbe sussistere, perché abrogata.

Tutto
ciò risulta corretto? Quali sono le soluzioni?

A. D.“ BARI

R I S P O S T A

Per
rispondere al quesito, occorre fornire alcune delucidazioni sull’aggregazione
tra professionisti in genere, tra i quali vanno annoverati anche i tecnici.
l’associazione può essere realizzata sia con lo strumento dello studio
associato, sia tramite la creazione della società  tra professionisti (legge
183/2011).

Lo
studio associato, però, non ha mai trovato nell’ordinamento italiano una vera e
propria definizione; nemmeno quando era ancora in vigore la legge 1815/1939
(abrogata dalla citata legge 183/2011).

Infatti,
questa sanciva soltanto il divieto all’esercizio in forma societaria
dell’attività  professionale e i criteri in merito alla denominazione dello
studio. In pratica, per l’esercizio della professione, i soggetti abilitati
dovevano usare, nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti coi terzi,
solo la dizione di “studio tecnico, legale, commerciale, contabile,
amministrativo o tributario”, seguita dal nome e cognome, coi titoli
professionali dei singoli associati.

Restava
quindi insoluta l’incertezza sulla qualificazione giuridica dello studio
associato. Secondo le principali tendenze della dottrina e della
giurisprudenza, sembra logico giudicare l’istituto dello studio associato come
un’associazione atipica. In tale prospettiva i rapporti tra i professionisti si
svolgono sulla scorta di un contratto associativo, in forma di atto pubblico o
scrittura privata autenticata, senza alcun obbligo di iscrizione nel registro
delle imprese.

Così
lo studio associato realizza il centro d’Imputazione di interessi, fermo
restando il principio della personalità  della prestazione professionale nei
confronti del committente. Lo studio professionale può essere non solo
mono-professionale ma, come nella fattispecie in questione, anche
inter-personale. Secondo la giurisprudenza, la partecipazione a una gara di
appalto di uno studio associato comporta la sottoscrizione dell’istanza da
parte di tutti i singoli professionisti.

Infatti,
lo studio professionale associato, sebbene privo di personalità  giuridica,
rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi
(quali le società  personali, le associazioni non riconosciute, i condomini
edilizi, i consorzi con attività  esterna e i gruppi di interesse economico di
cui anche i liberi professionisti possono essere membri), cui la legge
attribuisce la capacità  di porsi come autonomi centri di imputazione di
rapporti giuridici, e che sono perciò dotati di capacità  di stare in giudizio
come tali (nella persona dei loro componenti o di chi, comunque, ne abbia la
legale rappresentanza).

Tuttavia,
lo studio professionale associato, in quanto tale, non può legittimamente
sostituirsi ai singoli professionisti nei rapporti con la clientela, posto che
per l’espletamento delle prestazioni la legge richiede particolari titoli di
abilitazione, di cui soltanto il singolo può essere in possesso.

Viceversa,
per le società  di professionisti, il Codice dei contratti pubblici individua
queste ultime tra gli operatori economici in grado di concorrere alle gare
d’appalto indette dalla pubblica amministrazione e dagli altri soggetti tenuti
al rispetto del Codice per quanto riguarda la scelta del contraente.

Tutti
gli operatori economici, come individuati dal Codice, sono tenuti a iscriversi
al sistema denominato “AvcPass” dell’anac (Autorità  nazionale anticorruzione)
per la formazione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita
presso l’autorità  medesima.

In
concreto, gli operatori economici devono “ tramite l’area dedicata “ inserire i
documenti la cui produzione è a proprio carico, ex articolo 6-bis, comma 4, del
Codice.

l’operatore
economico può utilizzare tali documenti per ciascuna delle procedure di
affidamento alle quali partecipa, entro il periodo di validità  del documento,
così come dichiarato dallo stesso operatore. Il sistema rilascia un “PassOe” da
inserire nella busta con la documentazione amministrativa. Da parte sua, la
stazione appaltante e gli altri enti giudicatori devono verificare il possesso
dei requisiti di carattere generale, tecnico “ organizzativo ed economico “
finanziario, attraverso l’utilizzo del sistema “AvcPass”, e acquisire per
ciascuna procedura di affidamento il codice identificativo di gara (Cig),
tramite il responsabile del procedimento, che ha l’obbligo di indicare il
soggetto abilitato alla verifica dei requisiti.

In
conclusione, si precisa che le associazioni professionali non si iscrivono al
registro Ccia né al Rea per espresso divieto di legge. La nuova norma sulle
società  tra professionisti, fermo quanto indicato per le società  di engineering
nell’articolo 46 del Codice dei contratti, consente ancora la formazione di
associazioni tra professionisti, anche in deroga all’abrogazione della citata
legge 1815/1939.

Ne
consegue che, per partecipare alla gara, due o più dei professionisti associati
devono formare una Rtp (Riunione temporanea di professionisti), conferendo con
un unico atto “ a norma dell’articolo 48 del Codice “ mandato collettivo
speciale con rappresentanza a uno di essi (mandatario), nel quale devono essere
indicate le parti del servizio oggetto di gara che saranno eseguite dai singoli
professionisti riuniti.

DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL 26GIUGNO 2017

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