COMUNICAZIONE & SEGNALAZIONE: Presupposti diversi tra obbligo e valutazione!
<<Qualora oggetto dell’infrazione sia un’operazione di trasferimento segnalata ai sensi dell’articolo 35, comma 1, il soggetto che ha effettuato la segnalazione di operazione sospetta non è tenuto alla comunicazione di cui al comma 1 – 3° comma, art.51 del D.lgs 231/07>>
Innanzitutto vado a distinguere la sostanziale differenza, non solo terminologica, della parola “comunicazione” da “segnalazione” dove la prima interessa una violazione all’art.49 come un irregolare trasferimento di denaro contante, un Titolo al portatore (pensiamo ad un Certificato di deposito), un assegno oltre soglia emesso senza la clausola di intrasferibilità etc. di cui al combinato disposto degli artt.49 e 58, la seconda invece una Segnalazione di operazione sospetta di cui al combinato degli
articoli 41 e 57.
La “comunicazione”, avuta contezza della violazione, deve essere fatta a cura del personale incaricato (dipendente dell’Intermediario finanziario, professionista o altro soggetto tenuto alla collaborazione attiva) entro 30 giorni ed indirizzata al Ministero dell’economia e finanze. In proposito, il cliente può essere informato della violazione commessa – pensiamo alla estinzione di un Certificato di deposito al portatore superiore alla soglia.