Il condominio ha sei proprietari, con
un amministratore. Prima della scadenza dell’ultimo esercizio, condomini si
sono accordati per eliminare l’amministratore e procedere autonomamente alla
gestione. Un condomino ha comunicato con mail tale decisione all’amministratore
con invito a redigere e sottoporre all’approvazione dell’assemblea l’ultimo
rendiconto. L’amministratore con una mail ha risposto che, in base alle norme
in vigore, la revoca può avere effetto solo essere stata formalizzata in una
assemblea. Vorrei sapere se è così.
F. F. –
VITERBO
R I S P O S T A
L’articolo
1129, comma 9 del Codice civile prevede che la revoca dell’amministratore può
essere deliberata in ogni tempo dall’assemblea, con la maggioranza prevista per
la sua nomina ( maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà dei millesimi
). L’articolo citato è tra quelli non derogabili ai sensi dell’articolo 1138
del Codice civile. Riterrei, pertanto, che sia necessaria un’assemblea la quale
potrà procedere alla revoca dell’amministratore, astenendosi dalla nomina di
uno nuovo. Infatti, nel caso in esame, non sussiste l’obbligo di avere
amministratore, in quanto tale adempimento vi è solo nel caso in cui i
condomini siano superiori ad otto.
DAL ” IL SOLE 24 ORE ” DELL’ 11 AGOSTO 2014