giovedì, Aprile 18, 2024
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CONDOMINIO: A disposizione il registro di anagrafe condominiale

E’
lecito il rifiuto opposto da un amministratore alla richiesta di un condominio
di ottenere una copia del registro anagrafico? Dal momento che l’amministratore
è responsabile della corretta compilazione e tenuta dei registri in relazione
al suo incarico di gestore della proprietà comune, come può giustificarsi il
rifiuto alla suddetta richiesta di uno dei comproprietari, da cui egli stesso
dipende?

In
mancanza di tale informazione, viene nei fatti preclusa ai condòmini la
possibilità di autoconvocare in via ordinaria l’assemblea per la revoca di un
amministratore, e al condominio resta, come unica possibilità alternativa,
quella più complessa di adire le vie legali per la revoca. Questo problema è
particolarmente sentito nei condòmini di non residenti, che si trovano in
località turistiche.

F. B.– ROMA

R I S P O S T A

Nel caso del
lettore – che, se abbiamo ben compreso, non riesce a convocare l’assemblea,
mediante richiesta all’amministratore e/o auto convocazione (ex articolo 66,
commi 1 e 2, delle disposizioni di attuazione del Codice civile) – non paiono
esservi molte alternative rispetto al ricorso all’autorità giudiziaria.

A
parte questo, si ritiene che il comportamento dell’amministratore – il quale,
nonostante le diffide di un condomino, non consente la visione del registro di
anagrafe condominiale – può giustificare la sua revoca da parte del tribunale.
Infatti, secondo il rinnovato articolo 1129, secondo comma, del Codice civile,
“contestualmente all’accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell’incarico,
l’amministratore comunica…il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri
6 (registro di anagrafe condominiale, nde) e 7 (registro dei verbali, di nomina
e revoca dell’amministratore e di contabilità, nde) dell’articolo 1130, nonché
i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all’amministratore,
può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa,
copia da lui firmata”. L’articolo 1129, undicesimo comma, del Codice civile
dispone, a sua volta, che “la revoca dell’amministratore può essere deliberata
in ogni tempo dall’assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina
oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio. Può altresì
essere disposta dall’autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino… in
caso di gravi irregolarità”.

E’
noto, peraltro, che l’elenco delle “gravi irregolarità”, contenuto
nell’articolo 1129, non è tassativo, come si evince dal testo del dodicesimo
comma, che recita:”costituiscono, tra le altre, gravi irregolarità…”.

Sul
tema specifico, si veda tribunale di Messina, 22 gennaio 2013: secondo questa
sentenza, ancorché resa in una fattispecie anteriore alla riforma del
condominio (legge 220/2012, entrata in vigore il 18 giugno 2013), “…le gravi
irregolarità non sono tipizzate (né tipizzabili)…”. Dalla pronuncia del
tribunale messinese si evince che “…costituisce grave irregolarità, tale da
determinare la revoca dall’incarico, il comportamento dell’amministratore di
condominio che, rischi estone da uno dei condòmini, ometta per un lungo tempo e
comunque al di là di un termine ragionevole di consegnare o di offrire in
visione i documenti o di comunicare i dati relativi alla gestione condominiale…”.

DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 9MAGGIO 2016

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